I dipendenti pubblici che si assentano dal posto di lavoro per esami clinici, visite specialistiche, etc. possono autocertificare la propria presenza nella struttura sanitaria pubblica o privata

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I dipendenti pubblici che si assentano dal posto di lavoro per sottoporsi ad esami clinici, visite specialistiche o terapie, possono autocertificare l’attestazione della propria presenza nella struttura sanitaria pubblica o privata, secondo le disposizioni previste dal dpr 445/2000.

Qualora la struttura rilasci un’attestazione, questa dovrà contenere la qualifica del soggetto che la redige e l’orario di entrata e di uscita del dipendente, dovendosi escludere qualsiasi riferimento alla diagnosi.

A spiegarlo è la circolare numero 2/2014 del dipartimento della Funzione pubblica, a seguito della novella introdotta dalla legge 125/2013. L’autocertificazione di presenza sostituisce la giustificazione dell’assenza mediante attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione (attestazione di presenza).

Nel caso di dipendenti che debbono sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie che li rendono incapaci al lavoro, spiega ancora la circolare, per semplificare le procedure è considerata sufficiente anche un’unica certificazione (che, per queste ipotesi, potrà essere cartacea) del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti con incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito dal medico.

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Rimpasto e nomina manager. In Sicilia tutti contro tutti

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