La retribuibilità del lavoro straordinario nel pubblico impiego è condizionata alla sussistenza di una formale e preventiva autorizzazione

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Con sentenza n. 4745 dello scorso 25 settembre, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello con cui veniva chiesta la condanna della AUSSL resistente al pagamento della retribuzione per il lavoro straordinario che l’appellante ha assunto di aver svolto durante gli anni 1986-1993.

Il giudice amministrativo, recependo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, ha affermato che, nell’ambito del pubblico impiego, il diritto del dipendente al compenso per il lavoro straordinario prestato è condizionato alla sussistenza di una formale e preventiva autorizzazione, in quanto “la circostanza che il pubblico dipendente abbia effettuato prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo non è da sola sufficiente a radicare il suo diritto alla retribuzione, altrimenti, si determinerebbe l’equiparazione del lavoro straordinario autorizzato con quello per il quale non è intervenuto alcun provvedimento autorizzativo, compensando attività lavorative svolte in via di fatto, ma non rispondenti ad alcuna riconosciuta necessità”.

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Cassazione: il licenziamento durante l’assenza per malattia

Roma_2011_08_07_Palazzo_di_GiustiziaSentenza della Cassazione sulla possibilità per il datore di lavoro di procedere a licenziamento durante l’assenza prolungata del lavoratore per malattia.

La Cassazione con sentenza nr. 1777 dello scorso 28 gennaio torna a pronunciarsi in tema di licenziamento, o meglio della possibilità per il datore di lavoro di procedere a licenziamento durante l’assenza prolungata del lavoratore per malattia.

Il caso ha riguardato un dipendente del Comune di Viterbo che, impugnava il licenziamento con preavviso irrogatogli in data 22/09/2000. Per il lavoratore il licenziamento doveva considerarsi illegittimo perchè, la contestazione era avvenuta durante il periodo di malattia (protrattasi dal dal giorno 12/04/2000 al 20/08/2000) periodo che, a mente dell’art. 2110 c2 cc sospende il diritto di recesso del datore.

“Voto di scambio”, ridotte le pene…

Pene dimezzate e non punibilità per il politico che si mette “a disposizione” delle cosche. A Montecitorio il Pd fa proprie le richieste di Forza Italia e modifica il testo uscito dal Senato. Che ora dovrà tornare a Palazzo Madama. I grillini: “Renzi e Verdini hanno ammazzato il 416 ter”.