Finanziaria. Ultima versione del DDL sul personale. Cambia ancora il sistema di calcolo della pensione

Calcolo pensioneLultima versione del DDL sul personale inserito nella finanziaria regionale aggiornata al 19 febbraio 2015 (la bozza consegnata ai sindacati nell’incontro di giovedì 19 febbraio), contiene poche modifiche rispetto alla precedente versione del DDL del 17 febbraio 2015.

L’unico cambiamento sostanziale riguarda l’ennesima modifica del sistema di calcolo della pensione, ovviamente, a mio avviso, in peggio.

L’art. 2 comma 30 della versione precedente stabiliva, infatti, che (…..) il trattamento pensionistico calcolato ai sensi del precedente comma 28 (in sostanza il trattamento pensionistico calcolato con il sistema statale) è incrementato del 20%.

Per fare un esempio, se la pensione di un dipendente con il calcolo regionale ammonta, ad es. di € 40.000,00 mentre con il calcolo statale ammonta € 32.000,00, quest’ultimo importo veniva incrementato del 20%, per un totale € 38.400,00 (1.600 euro annui in meno rispetto alla pensione regionale).

Nella versione attuale, quella consegnata ai sindacati nell’incontro di giovedì scorso, è previsto, invece, che (…..) il trattamento pensionistico di cui al precedente comma 28 (in sostanza il trattamento pensionistico calcolato con il sistema statale) è incrementato del 30% dell’importo risultante dalla differenza tra il trattamento calcolato secondo la legge regionale 23 febbraio 1962 n, 2 e quello determinato ai sensi del comma 28.

Per fare lo stesso esempio, se la pensione di un dipendente con il calcolo regionale ammonta a € 40.000,00 mentre con il calcolo statale ammonta a € 32.000,00, la differenza è € 8.000. Il 30% di 8.000 è € 2.400 che andrebbero sommati ai 32.000,00 €. In questo caso la pensione spettante sarebbe € 34.400,00 (5.600 euro in meno annui rispetto alla pensione regionale).

Differenze tra sistema retributivo e sistema contributivo pro rata nello Stato e nella Regione Siciliana

PensioneA cura di Giorgio Talluto

Nello Stato le varie riforme intervenute sul metodo di calcolo della pensione non hanno mai intaccato i diritti acquisti dai lavoratori.

Nello specifico:

  1. La legge 335 del 1995 (cd. riforma Dini), oltre a introdurre il cosiddetto “metodo contributivo”, ha fissato il computo della pensione in base ai contributi effettivamente versati e non in base alle retribuzioni percepite (metodo retributivo). Il metodo contributivo è già applicato a chi nel 1995 aveva meno di 18 anni di contributi. Con la cd. Dini, pertanto, che il sistema di calcolo da utilizzare si differenzia a seconda dell’anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1995: 

– nei confronti dei lavoratori che possono contare su almeno 18 anni di contributi (compresi i contributi figurativi, da riscatto e ricongiunzione), si applica il criterio retributivo;

– nei confronti di coloro che vantano meno di 18 anni si applicano entrambi, e cioè il retributivo per l’anzianità maturata sino al 31 dicembre 1995, e il contributivo per i periodi di attività successivi al 1° gennaio 1996;

– per i lavoratori assunti per la prima volta dopo il 1° gennaio 1996, cioè che a quella data non avevano accreditata nessuna contribuzione utile in alcun Fondo previdenziale, la pensione viene calcolata completamente con le regole del sistema contributivo.

  1. Con il Dl 201/2011 (cd. Riforma Fornero)  il sistema di calcolo contributivo è stato esteso, nel sistema pubblico (cioè tutte le prestazioni erogate dall’Inps), anche nei confronti di coloro che avevano al 31 Dicembre 1995 almeno 18 anni di contributi e che pertanto, sino alla Riforma del 2011, avevano il trattamento pensionistico ancora calcolato con il sistema retributivo. E’ stato garantito, in favore di tali soggetti, che il sistema contributivo si applicasse solo pro rata, cioè solo per le anzianità contributive maturate successivamente al 31.12.2011 con piena salvaguardia del sistema di calcolo precedente. Questi soggetti pertanto avranno l’importo della pensione calcolato con due sistemi, retributivo sino al 31.12.2011 e contributivo per il periodo successivo. Come detto prima il meccanismo pro rata è stato in realtà introdotto con la Riforma del 1995 che ha salvaguardato, garantendo il sistema di calcolo retributivo sino al 31.12.1995, nei confronti dei lavoratori che a tale data non avevano ancora raggiunto i 18 anni di contributi. Per effetto della Riforma del 2011 il sistema di calcolo retributivo, piu’ generoso nell’importo della pensione rispetto al sistema contributivo, è stato abolito per tutti i lavoratori a partire dal 1° Gennaio 2012 anche se continua ad essere applicato per determinare una parte dell’importo della pensione per talune categorie di lavoratori “meno giovani”.

Nello specifico il metodo retributivo si applica pro quota:

 1) ai contributi di anzianità maturati fino al 31/12/2011 per chi al 31.12.1995 poteva far valere almeno 18 anni di anzianità contributiva;

 2) ai contributi di anzianità maturati sino al 31.12.1995 per chi a tale data non poteva far valere almeno 18 anni di anzianità.

LA REGIONE SICILIANA GIA’ CON LA L.R. 21 DEL 22/12/2003 HA INTRODOTTO IL SISTEMA MISTO RETRIBUTIVO-CONTRIBUTIVO  PRO RATA A PARTIRE DAL 1/1/2004 SALVAGUARDANDO I DIRITTI ACQUISITI  DAI DIPENDENTI DESTINATARI  DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 2 E 3 DELL’ART. 10 DELLA L.R. 9/5/1986 N. 21 MANTENENDO PER LORO FINO AL 31/12/2003 IL CALCOLO DELLA PENSIONE CON IL TRATTAMENTO CALCOLATO SECONDO LA L.R. 23/02/1962 N. 2.

L’ART. 2 COMMA 27 DELLA BOZZA DI LEGGE DI RIFORMA REGIONALE ANDREBBE A MODIFICARE ULTERIORMENTE IL SISTEMA DI CALCOLO DELLA PENSIONE PREVISTO DALLA L.R. 21/2003  MODIFICANDO I DIRITTI ACQUISITI A QUELLA DATA, PROCEDURA CHE NON E’ MAI STATA ADOTTATA DALLO STATO CON LE VARIE RIFORME INTERVENUTE,  SIA QUELLA DEL 1995 CHE QUELLA DEL 2011 CON LE QUALI, COME GIA’ SOPRA SPECIFICATO, NON SONO MAI STATI MODIFICATI I DIRITTI ACQUISITI.

TALE RAGIONAMENTO PUO’ TRANQUILLAMENTE ESSERE UTILIZZATO A SUPPORTO DI EVENTUALE IMPUGNATIVA DELLA LEGGE DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE.