Cronaca di una giornata trascorsa all’Ars

Malattia riscrittura
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Parto dalla notizia che sarebbe eufemistico definire positiva.

Mi riferisco alla decurtazione per i primi dieci giorni di malattia.

La norma è stata leggermente corretta ed eviterà penalizzazioni di gran lunga più pesanti rispetto a quelle dello Stato, ma che, tuttavia, sono rimaste.

Da oggi ammalarsi avrà un costo.

Nonostante, infatti, gran parte dei deputati fosse stato avvertito già da qualche giorno dell’effetto aberrante che avrebbe comportato l’applicazione sic et simpliciter della normativa statale sulla malattia, e nonostante avessero ricevuto una bozza di emendamento che avrebbe potuto risolvere il problema, c’è voluta IERI mattina tanta pazienza per spiegare perché la stesura precedente dell’articolo in questione avrebbe fatto applicare una decurtazione ben più alta rispetto a quella applicata nello Stato. La decurtazione, infatti, avrebbe colpito anche la contingenza (Indennità Integrativa Speciale) che è considerata voce separata rispetto al tabellare (trattamento economico fondamentale).

Alla fine c’è stata la riscrittura dei commi 17 e 18 dell’art. 51 che evita che la decurtazione colpisca anche la voce contingenza. Con la nuova formulazione, i tagli andranno dai 17/20 euro della categoria A, ai 50/60 euro della categoria D per 10 giorni di malattia. Comunque, sempre di una porcata si tratta, soprattutto per tutti coloro che soffrono di patologie croniche.

Ma, al di là di ciò, sono passate tutte le norme sul personale (mobilità 50 km, congedi parentali, permessi retribuiti) compreso gli articoli 53 e 54 relativi all’armonizzazione del sistema pensionistico regionale che dovrebbero essere stati approvati senza grosse modifiche.

In sostanza e in estrema sintesi e con il beneficio di ulteriori approfondimenti non appena potrò leggere il testo definitivo:

  • l’art. 53 prevede l’adeguamento al sistema pensionistico statale con effetto retroattivo. In pratica tutti coloro che non avevano al 31 dicembre 1995 i 18 anni di contributi, perdono 8 anni di calcolo retributivo (dal 96 al 2003). Coloro che, invece, avevano 18 anni di contributi al 1995, manterranno il retributivo (ma si tratta di quelle pochissime unità non ancora andate in pensione) fino al 31 dicembre 2011.In ogni caso il trattamento pensionistico complessivo annuo lordo non può superare l’ottantacinque per cento della media dei trattamenti stipendiali degli ultimi cinque anni.
  • l’art. 54 prevede un regime transitorio che consentirà il prepensionamento con i requisiti pre fornero fino al 31 dicembre 2016 con una decurtazione del 10%. In ogni caso il trattamento pensionistico complessivo annuo lordo non può superare il 90% della media dei trattamenti stipendiali degli ultimi cinque anni.
  • La norma prevede anche, qualora il Consiglio dei Ministri non avesse nulla da ridire, il prepensionamento con i requisiti pre fornero dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020 con una decurtazione del 10%. In ogni caso il trattamento pensionistico complessivo annuo lordo non può superare l’85% della media dei trattamenti stipendiali degli ultimi cinque anni.

Fermo restando che nel più breve tempo possibile si avvieranno, per coloro che lo vorranno fare, i ricorsi contro una norma che puzza lontano un miglio di incostituzionalità, nei prossimi giorni, con l’aiuto di qualche “tecnico”, vedrò di effettuare qualche proiezione sull’entità delle decurtazioni.