L’Ars ha approvato le modifiche alla l.r. 9/15 (la finanziaria approvata a maggio). Cerchiamo di capire dal resoconto d’aula cosa è stato, in concreto, approvato
4. All’articolo 49 della legge regionale 9/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Tale dotazione organica è annualmente ridotta in numero pari ai soggetti cessati dal servizio nell’anno precedente per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 52, commi 3 e 5, della presente legge. “;
b) al comma 5 l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Tale dotazione organica è annualmente ridotta in numero pari ai soggetti cessati dal servizio nell’anno precedente per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 52, commi 3 e 5 della presente legge. “;
c) al comma 11 dopo le parole “per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 52” sono aggiunte le parole “e comunque in misura non superiore al numero di soggetti collocati in quiescenza con i requisiti pensionistici di cui al decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”;
d) al comma 26 dopo le parole “articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.” è aggiunto il seguente periodo: “Esulano dal computo gli incarichi conferiti nella qualità di componente supplente.”.
Commento.
Sostanzialmente con l’emendamento di cui ai punti a), b), c), le dotazioni organiche vengono ridotte annualmente di un numero pari ai soggetti collocati in prepensionamento.
L’amministrazione può sostituire (cioè assumere per concorso) un numero di dipendenti pari a quelli andati in pensione con il requisito Fornero.
5. Al comma 3 dell’articolo 51 della legge regionale n. 9/2015 le parole “dei trattamenti stipendiali complessivi” sono sostituite con le parole “delle retribuzioni”.
6. Ai commi l e 6 dell’articolo 52 della legge regionale n. 9/2015 le parole “dei trattamenti stipendiali” sono sostituite con le parole “delle retribuzioni”.
Commento
L’emendamento di cui ai punti 5 e 6 dovrebbe consentire di calcolare la pensione includendo l’intera retribuzione e non i trattamenti stipendiali.
7. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 9/2015.
8. All’articolo 52 della legge regionale n. 9/2015 sono apportate le seguenti modifiche: al comma 3 le parole “60 giorni” sono sostituite dalle parole “180 giorni “;
Commento
Con questo emendamento è stato prorogato da 60 a 180 giorni il termine di presentazione delle istanze.
b) il comma 8 è sostituito dal seguente:
“8. Il trattamento di fine servizio o di fine rapporto dei dipendenti collocati in quiescenza, ai sensi dei commi 3 e 5 del presente articolo, è corrisposto con le modalità e i tempi previsti dalla normativa statale in caso di pensionamenti anticipati, con decorrenza dalla data in cui il dipendente maturerebbe il diritto a pensione secondo le disposizioni dell’articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni.”.
Commento
Con questo emendamento la buonuscita e il tfr verranno corrisposti con le modalità e i tempi previsti dalla normativa statale. In sostanza il termine per l’erogazione della buonuscita decorre dalla data teorica in cui maturerà il diritto a pensione secondo le regole Fornero.
9. Le disposizioni di cui agli articoli 51 e 52 della legge regionale n. 9/2015 si applicano anche al personale di ruolo, destinatario delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, degli istituti regionali d’arte e professionali, delle scuole materne regionali e delle soppresse scuole sussidiarie.
Commento
L’emendamento prevede l’applicazione della norma sul prepensionamento al personale degli istituti regionali d’arte e professionali, delle scuole materne regionali e delle soppresse scuole sussidiarie anche se la formulazione della norma lascia a desiderare.
10. Al comma 2 dell’articolo 56 della legge regionale n. 9/2015 dopo la parola “intermedie” sono inserite le parole “e delle unità operative di base, comunque denominate,” e dopo le parole “in misura ridotta” è inserita la parola “complessivamente”.
11. All’articolo 90, comma l0 bis, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, come introdotto dall’articolo 58, comma 2, della legge regionale n. 9/2015, sono soppresse le parole “Il collocamento del personale secondo le suddette procedure non costituisce nuova assunzione”.