Riforma della Pubblica Amministrazione, tutte le novità. Licenziamenti più facili e licenziabilità dei dirigenti

Marianna Madia daticameraLicenziamenti più facili, anche per i dirigenti. Stretta sulle assenze, con il trasferimento all’Inps della competenza sui controlli in caso di malattia. Il ruolo unico per i dirigenti, che faranno carriera solo se riceveranno valutazioni positive, avranno incarichi a tempo e potranno essere demansionati.

Abolito il requisito del voto minimo di laurea per partecipare ai pubblici concorsi.

Pubblicata nella Gurs la legge che modifica la finanziaria. Prorogato da 60 a 180 giorni il termine di presentazione delle istanze di prepensionamento

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Pubblicata la LEGGE 10 luglio 2015, n. 12. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni in materia di durata delle operazioni di voto per le elezioni comunali e di surrogazione dei consiglieri comunali.

Ecco le modifiche che riguardano il personale:

4. All’articolo 49 della legge regionale n. 9/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4 l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Tale dotazione organica è annualmente ridotta innumero pari ai soggetti cessati dal servizio nell’anno precedente per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 52,commi 3 e 5.”;
b) al comma 5 l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Tale dotazione organica è annualmente ridotta innumero pari ai soggetti cessati dal servizio nell’anno precedente per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 52,commi 3 e 5.”;
c) al comma 11 dopo le parole “per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 52” sono aggiunte le parole “e comunque in misura non superiore al numero dei soggetti collocati in quiescenza con i requisiti pensionistici di cui al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”;
d) al comma 26 dopo le parole “articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.” è aggiunto il seguente periodo: “Esulano dal computo gli incarichi conferiti nella qualità di componente supplente.”.
5. Al comma 3 dell’articolo 51 della legge regionale n.9/2015 le parole “dei trattamenti stipendiali complessivi” sono sostituite con le parole “delle retribuzioni”.
6. Ai commi l e 6 dell’articolo 52 della legge regionalen. 9/2015 le parole “dei trattamenti stipendiali” sono sostituite con le parole “delle retribuzioni”.
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicanocon effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 9/2015.
8. All’articolo 52 della legge regionale n. 9/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 le parole “60 giorni” sono sostituite conle parole “180 giorni”;
b) il comma 8 è sostituito dal seguente:“8. Il trattamento di fine servizio o di fine rapporto dei dipendenti collocati in quiescenza, ai sensi dei commi 3 e 5, è corrisposto con le modalità e i tempi previsti dalla normativa statale in caso di pensionamenti anticipati, con decorrenza dalla data in cui il dipendente maturerebbe il diritto a pensione secondo le disposizioni dell’articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni.”.
9. Le disposizioni di cui agli articoli 51 e 52 della legge regionale n. 9/2015 si applicano anche al personale di ruolo, destinatario delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, degli istituti regionali d’arte e professionali, delle scuole materne regionali e delle soppresse scuole sussidiarie.

Riepilogando:

  1. le dotazioni organiche vengono ridotte annualmente di un numero pari ai soggetti collocati in prepensionamento. L’amministrazione può sostituire (cioè assumere per concorso) un numero di dipendenti pari a quelli andati in pensione con il requisito Fornero.
  2. la pensione verrà calcolata includendo l’intera retribuzione e non i trattamenti stipendiali.
  3. è stato prorogato da 60 a 180 giorni il termine di presentazione delle istanze.
  4. la buonuscita e il tfr verranno corrisposti con le modalità e i tempi previsti dalla normativa statale. In sostanza il termine per l’erogazione della buonuscita decorre dalla data teorica in cui maturerà il diritto a pensione secondo le regole Fornero.

Resta ancora aperto, invece, il nodo sulla revocabilità delle domande che il Governo non ha voluto inserire nel DDL correttivo approvato.