Cassazione. Legittimo il licenziamento disciplinare dei dipendenti pubblici che omettano o ritardino la comunicazione della loro assenza per malattia
Legittimo il licenziamento disciplinare dei dipendenti pubblici che omettano o ritardino la comunicazione della loro assenza per malattia. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 17355 del 25 agosto 2016. Riformando la sentenza di appello la Suprema corte ha chiarito la portata esatta delle previsioni contenute nell’articolo 55-quater, comma 1, lettera b), del dlgs 165/2001, che commina la sanzione del licenziamento disciplinare nel caso di assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiori a tre nell’arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’amministrazione.
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