Permessi retribuiti ex art. 33, comma 3, L. 5 febbraio 1992 n.104. Chiarimenti e disposizioni. Circolare

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Ecco l’ennesima circolare (interpretativa) contro i dipendenti regionali per i quali, da qualche anno a questa parte, sembrano non valere le regole esistenti e valide per il resto del pubblico impiego.

La Funzione Pubblica, infatti, mutando il suo originario orientamento, ha stabilito che i permessi retribuiti ex legge 104/92, art. 3, comma 3, a partire dalla data di suddetta circolare (18 gennaio 2017) saranno quantificati esclusivamente in ore per un massimo di 18 ore mensili.

Unica nota positiva riscontrata nella circolare, la possibilità di autocertificare, in caso di rinnovo, il permanere della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge senza dovere attendere l’autorizzazione della Funzione Pubblica.

IL COBAS/CODIR HA GIÀ CONTATTATO I PROPRI LEGALI PER L’EVENTUALE IMPUGNATIVA DI CUI SI FARÀ CARICO IL SINDACATO.


ECCO IL PRECEDENTE ORIENTAMENTO DELLA FUNZIONE FUNZIONE PUBBLICA CHE, SU SOLLECITAZIONE DEL COBAS/CODIR, STABILIVA CHE PER I PERMESSI 104 NULLA ERA CAMBIATO DOPO L’APPROVAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 9/15.

Nuova circolare su permessi retribuiti e malattia. La Funzione Pubblica chiarisce che per la legge 104 nulla è cambiato

 

Nota Funzione Pubblica - Disposizioni in materia di permessi
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Nei giorni scorsi il Cobas/Codir ha segnalato che alcuni dirigenti, sia di uffici centrali che periferici, hanno imposto, a coloro che ne hanno diritto, la quantificazione dei permessi retribuiti ex legge 104/92 esclusivamente in ore anche nell’ipotesi di permesso fruito per l’intera giornata lavorativa sebbene nessuna innovazione sia intervenuta a livello nazionale sulla legge di che trattasi, contravvenendo a quanto stabilito dalle norme vigenti ed applicate in tutti i comparti del pubblico impiego.

Purtroppo alcuni dirigenti ritengono (ahimè!) che una finanziaria regionale possa modificare una legge nazionale con buona pace della gerarchia delle fonti.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiarito questo aspetto lasciando comunque irrisolta l’altra questione posta dal Cobas/Codir e cioè quella di escludere dalla decurtazione, in caso di malattia, l’indennità di amministrazione.

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Perequazione pensioni: nessun aumento e assegni decurtati

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ItaliaOggi del 18 gennaio 2017

Le pensioni erogate dall’Inps dal 1 gennaio 2017 non saranno rivalutate. Anche per il prossimo anno, così come già è accaduto per tutto l’anno 2016, non ci sarà nessun aumento dell’importo pensionistico per effetto della consueta perequazione delle pensioni. Per la seconda volta consecutiva, dopo 20 anni di aumenti, non ci sarà nessuna rivalutazione delle pensioni.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha infatti pubblicato il Decreto 17 novembre 2016, in Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2016, con il quale ha comunicato che la percentuale provvisoria di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni è pari allo 0,00%. Ciò significa che le pensioni erogata da gennaio a dicembre 2017 saranno sostanzialmente di importo identico a quelle del 2016, che poi è stato lo stesso importo percepito dai pensionati anche nell’anno 2015.