Astensione anticipata della maternità: novità dal decreto semplificazione, art. 15

Il D.L. semplificazioni ha introdotto novità in materia di interdizione dal lavoro per le lavoratrici madri, con particolare riguardo alle competenze del”organo accertatore e delle competenze dell’organo chiamato ad emettere il provvedimento finale.

Come sapete, l’astensione anticipata è un istituto, previsto dalla legge di tutela della maternità legge 1204 già nel lontano 1971 e confluita nel testo unico 151/2001, che consente alle lavoratrici di assentarsi dal lavoro:

  1. per motivi di salute
  2. oppure perché inserite in processi produttivi ritenuti pericolosi per la gravidanza senza la possibilità di essere spostate ad altre mansionie di rimanere a casa fino al raggiungimento del periodo di astensione obbligatorio (cioè fino al 7° mese di gravidanza) ricevendo una indennità economica

 

Le domande, per entrambe le tipologie di astensione, vengono presentate alla Direzione Territoriale del Lavoro che provvede ad emanare i dispositivi per l’astensione dal lavoro.

Dal 1 aprile 2012, a seguito della pubblicazione del Decreto sulla semplificazione cambia la procedura per poter accedere a questo diritto. Con l’entrata in vigore di tale decreto, si stabilisce che alla Direzione Territoriale del Lavoro dovranno essere presentate le domande per astensione dal lavoro riguardanti:

  1. il luogo di lavoro,
  2. e condizioni materiali del lavoro e
  3. la verifica dell’impossibilità di spostamento ad altre mansioni.

Invece, per la richiesta di astensione dal lavoro per complicazioni legate allo stato di salute della lavoratrice, la domanda dovrà invece essere indirizzata in via esclusiva allaASL la quale emanerà il provvedimento finale di astensione, che fino ad oggi era di competenza della Direzione Territoriale del lavoro.

Scarica la Circ. n. 2-2012 – Ministero del Lavoro e Politiche Sociali

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir