Cassazione. Nella determinazione del trattamento pensionistico va seguito il principio del “pro rata”

Fondo-PensioneEcco i principi di diritto fissati dalle Sezioni Unite: 1) “Nel regime dettato dalla legge 8.08.95 n.335 (legge di riforma del regime pensionistico obbligatorio e complementare), gli enti di previdenza privatizzati di cui al d.lgs. 30.06.94 n.509 (tra cui rientra la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali) non possono adottare, in funzione dell’obiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità delle proprie gestioni, provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano un massimale allo stesso trattamento e, come tali, risultino incompatibili con il principio del ‘pro rata’, previsto dall’art.3, c.12, della stessa legge n.335, in relazione alle anzianità già maturate rispetto all’introduzione delle modifiche derivanti dagli stessi provvedimenti”.

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir

8 Risposte a “Cassazione. Nella determinazione del trattamento pensionistico va seguito il principio del “pro rata””

  1. Caro Benedetto, spero potremo fare ricorso anche da pensionati,….sta cosa un mi cala ppi nenti !!!

  2. @Grandepuffo
    Mi pare chiaro. L’ho scovato proprio per questo.

  3. La sentenza della Cassazione, di cui si parla, è la base su cui fondare i ricorsi per la illegittimità della penalizzazione introdotta con la l.r. 9/15.

  4. @Micro
    Io ritengo che la sentenza della Cassazione stabilisca un principio (il pro rata) che nella l.r. 9/15, a mio avviso, è stato disatteso.

  5. Potete spiegare in poche parole (senza richiami ad art. di legge precedenti e a cascata che fanno perdere il filo del discorso) cosa significa e se riguarda anche i prepensionamenti LR 9/2015?
    Grazie.

  6. … e quindi … la legge che ci riguarda è impugnabile !

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