Gli uffici regionali alla ricerca di personale mai assunto

Non so se ridere o piangere nel leggere gli ultimi atti di interpello con i quali, da qualche tempo, gli uffici regionali richiedono personale appartenente a figure professionali per le quali non è mai stato bandito un concorso.

Ecco cosa chiede il Dipartimento Regionale dell’Urbanistica (Atto di Interpello n.16 del 13 Giugno 2013 – Assegnazione di personale regionale presso il Dipartimento Urbanistica – Programma operativo Italia-Malta 2007-2013):

  • n. 1 Funzionario direttivo con esperienza in project & budget management;
  • n.1 Funzionario direttivo con esperienza in attività di segreteria tecnica;
  • n. 1 Funzionario direttivo con esperienza in analisi del ciclo di vita;
  • n. 1 Funzionario direttivo con esperienza in strategie di produzione e consumo sostenibili e Green Public Procurement;
  • n. 1 Funzionario direttivo con esperienza in analisi del ciclo di vita;
  • n. 1 Funzionario direttivo con esperienza in bilanci energetici a scala urbana;
  • n. 1 Funzionario direttivo con esperienza in progettazione bioclimatica, termo fisica dell’edificio e fonti energetiche rinnovabili.

Gli interessati, inoltre, dovranno avere buona conoscenza scritta e parlata della lingua inglese.

Il 6 maggio u.s. ecco quali figure richiedeva il Comando del Corpo Forestale da assegnare alla banda musicale (Atto di Interpello n.11 del 06 Maggio 2013 – Assegnazione di personale regionale come componente della banda musicale del comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana):

  • flauti n.6, oboe n. 2, fagotto n. 2, clarinetti n.12, clarinetto basso n. 2, sax alto n. 3, sax tenore n. 2, sax baritono n. 1, corni n. 4, trombe n. 8, tromboni n. 5, trombone, basso n. 1, flicorno baritono n. 1, basso tuba n. 4, cassa n. 1, piatti n. 1, percussioni n. 4, pianista n. 1, chitarra (classica e rock) n. 1, violino n. 1, fisarmonica n. 1, armonica n. 1, arpa n. 1.

Voci

  • soprano n. 1, contralto n. 1, tenore n. 1, baritono n. 1.

Il 15 maggio i Beni Culturali hanno richiesto (Atto di Interpello n.12 del 15 Maggio 2013 – Assegnazione di personale regionale presso il Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana):

  • 1 funzionario direttivo con esperienza in impiantistica e tecnologia alimentate da fonti rinnovabili di energia;
  • 1 funzionario direttivo con esperienza in progettazione bioclimatica, in termofisica dell’edificio, e in fonti energetiche rinnovabili;

La domanda nasce spontanea!

Perché la Funzione Pubblica promuove atti di interpello per figure che sa già che non esistono all’interno dell’amministrazione?

“Ufficio per l’attività di coordinamento dei sistemi Informativi Regionali”.

cosa-e-virus_informaticoEcco un’altra struttura di massima dimensione della quale avevamo assolutamente bisogno.

L’art. 35 della legge di stabilità regionale 2013 (LEGGE 15 maggio 2013, n. 9. Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013. Legge di stabilità regionale) ha istituito, nell’ambito dell’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, l’”Ufficio per l’attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l’attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali”.

L’Ufficio è articolato in strutture presso ciascun assessorato regionale funzionalmente dipendenti dal predetto Ufficio. 

L’Ufficio è articolato in strutture aventi sede presso ciascun Assessorato regionale funzionalmente dipendenti dall’Ufficio dal predetto Ufficio a cui si applica, in considerazione della specifica attività istituzionale, l’equiparazione ad aree e servizi prevista dall’articolo 9 della legge regionale 6 febbraio 2006, n. 9.

È la creazione di una ulteriore poltrona o servirà, finalmente, a lanciare un serio piano di informatizzazione nell’intera Amministrazione regionale siciliana?

Avvisi per la selezione di personale in posizione di comando con qualifica dirigenziale e del comparto

AVVISO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO L’ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA10, DELLA L.R. 5 NOVEMBRE 2004, N. 15 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. 

AVVISO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE DEL COMPARTO NON DIRIGENZIALE IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO L’ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 10, DELLA L.R. 5 NOVEMBRE 2004, N. 15 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

La pensione di inabilità

Abolita la norma che consentiva il pensionamento anticipato con il beneficio della legge 104 anche per i portatori di handicap, tutti coloro che hanno gravi problemi di salute possono chiedere la dispensa dal servizio per motivi di salute ai sensi dell’art. 2 comma 12 della legge 335/95.

La richiesta va inviata al proprio servizio gestione giuridica ed economica.

IL DEBITO PUBBLICO E’ UNA TRUFFA DEL SISTEMA FINANZIARIO. ECCO PERCHÉ’.

La crisi e il debito sono una truffaIn fondo ogni banconota è un buono durevole, polivalente e convertibile per ottenere la restituzione di un bene o servizio già corrisposto. Il valore di una banconota è quindi nel credito di bene o servizio già fornito dal lavoro di chi la riceve.
Nel momento in cui una Banca “Nazionale”, ma in realtà privata, stampa una quantità di banconote e se ne attribuisce il possesso con il loro valore nominale di buoni, essa diventa creditrice verso la comunità di una quantità di beni e servizi che figura virtualmente di aver corrisposto alla comunità stessa in cambio di quei buoni, ma che la comunità non ha mai ricevuto.
La comunità si trova così indebitata di tutto il denaro emesso da chi lo stampa, avendo questi il potere di attribuirsene il possesso, come se lo avesse ricevuto dalla comunità in cambio di una inesistente prestazione d’opera, di cui egli vanta la restituzione.
Le banche centrali private quindi non possono prestare come loro il denaro che stampano, perché NON SE LO SONO MAI GUADAGNATO.
Diabolico e geniale. Ma solo uno sporco gioco di prestigio, per non dire di falsario.
A chi ha qualche dubbio, faccio due domande :
1) Dato che TUTTI gli Stati del mondo hanno un debito pubblico come noi (compresi USA, Inghilterra, Cina, Giappone, India), mi sai dire chi è l’ UNICO creditore? ;
2) Data la enorme carenza di liquidità sul mercato, nonché la necessità delle banche di chiedere, per mancanza di fondi, in “prestito” alla BCE il denaro per comprare i titoli di debito italiano in scadenza, e le frequenti iniezioni di liquidità dello Stato per soccorrere i deficit monetari di alcune di esse, mi sai dire dove sono i 2000 mld di banconote del debito pubblico italiano?

Tratto da Tratto da facebook

Anno 2010 stipendio € 1.030,54. Anno 2013 stipendio € 991,93

 Art. 36 della Costituzione

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.

N.B. L’esempio riguarda un dipendente di categoria A che scende al di sotto dei mille euro, ma la riduzione interessa in misura proporzionale tutte le categorie.

E, Intanto, i consumi scendono,  i negozi chiudono e le industrie licenziano.

Per una migliore visualizzazione clicca sui cedolini.

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Finanziaria. La dirigenza esulta per lo scampato pericolo ma resta sotto ricatto

I dirigenti digeriscono in fretta il taglio del 20% delle risorse destinate annualmente al loro trattamento accessorio ed esultano per lo scampato pericolo derivante dall’abolizione della clausola di salvaguardia.

Qualcuno elogia e ringrazia alcune organizzazioni sindacali e alcuni politici che, più di altri, si sono battuti per la “giusta causa”.

Io, personalmente, credo che questa sia una vittoria di Pirro.

Non è, infatti, escluso, visto che la clausola di salvaguardia è stata eliminata in tutto il resto d’Italia per effetto dell’art. 9, comma 32, del D. L. 78/2010, che la norma possa essere riproposta in seguito, o che la minaccia della sua riproposizione possa, addirittura essere usata per esercitare pressioni nei confronti dei dirigenti.

Io ritengo che si sarebbe potuti arrivare al superamento della “clausola di salvaguardia” con alcune garanzie che evitassero una sorta di spoil system selvaggio esteso a tutta la dirigenza di III fascia.

Bisognava sedersi al tavolo con l’Aran, in occasione della convocazione sindacale per taglio del 20% del fondo destinato al salario accessorio della dirigenza, e, in quella sede, cercare un accordo. I sindacati, invece, sia per le proteste dei propri iscritti, sia per una sorta di ostracismo (soprattutto da parte di qualche sindacato che ne chiede l’abolizione) nei confronti dell’Aran, hanno ritenuto che, boicottando le contrattazioni, si risolvesse il problema. Invece, proprio laddove si lasciano degli spazi, si infila a gamba tesa la politica, disciplinando con legge ciò che andava regolamentato per contratto. I processi (intesi come complesso di trasformazioni) vanno governati, non subiti. Un po’ quello che andava fatto con la regolamentazione della mobilità. Anche in tale occasione i sindacati, dietro sollecitazione dei propri iscritti, boicottarono le convocazioni Aran e quello che è successo poi con la mobilità non necessita di ulteriori commenti.

Ritengo, inoltre, che in questi giorni sia stata fatta ad arte parecchia disinformazione, proprio per creare il panico. Mi riferisco, in particolare, alla voce che dava per certa, in finanziaria, la soppressione della III fascia dirigenziale partendo da una interpretazione errata e fuorviante del 2° comma dell’art. 22 del DDL 69.

Così come era elaborato, a mio PERSONALISSIMO avviso, l’art. 22 dava, invece, una priorità, nell’attribuzione degli incarichi, ai dirigenti di I e II fascia (una quarantina circa). Ciò, comunque, sarebbe stata, a mio avviso, una palese ingiustizia per il fatto che sembrerebbe che la stragrande maggioranza dei dirigenti di I e II fascia siano coloro che sono transitati alla regione da altre amministrazioni.

Prosecuzione del servizio di un dipendente per mancato raggiungimento del minimo contributivo – Parere della Funzione Pubblica

Il Dipartimento della Funzione Pubblica – Servizio studi e consulenza trattamento personale –, con la nota 15888 del 04/04/13, ha fornito il proprio parere sulla possibilità per l’amministrazione di proseguire il servizio con un dipendente ai fini del raggiungimento del minimo contributivo. Nello specifico, ha distinto due fattispecie principali:

  1. il dipendente non raggiunge il minimo contributivo se si considera esclusivamente il rapporto di lavoro in essere con l’amministrazione presso cui presta servizio, ma riesce ad arrivare ai 20 anni di anzianità contributiva per il diritto alla pensione di vecchiaia in quanto titolare di altri rapporti contributivi derivanti da attività lavorative precedentemente svolte (come dipendente di altre amministrazioni pubbliche, come dipendente nel settore privato o come autonomo);
  2. la seconda fattispecie riguarda invece il caso in cui il dipendente ha complessivamente un ammontare di anzianità contributiva che risulta insufficiente al raggiungimento del minimo contributivo per il requisito della pensione di vecchiaia.

Nel primo caso, deve essere verificato l’ammontare complessivo dei contributi versati a favore del dipendente prossimo al collocamento a riposo, se del caso, consultando gli enti previdenziali di riferimento. Se la somma delle anzianità contributive maturate presso diverse gestioni raggiunge il minimo di 20 anni, ferma restando la deroga prevista dall’art. 2, comma 3, lettera c) del d.lgs. n. 503 del 1992, nonché la possibilità di effettuare la ricongiunzione ai sensi della I. n. 29 del 1979, il lavoratore può ricorrere all’istituto della totalizzazione, di cui al d.lgs. n. 42 del 2006 o del cumulo contributivo, di cui alla I. n. 228 del 2012 (art. I, commi 238-248), totalizzando o cumulando i periodi contributivi per raggiungere il requisito minimo, al fine di conseguire la pensione di vecchiaia.

Pertanto, l’amministrazione deve collocarlo a riposo al compimento dell’età limite ordinamentale di permanenza in servizio se il dipendente matura prima del 31/12/2011 un qualsiasi diritto a pensione, oppure al raggiungi mento del nuovo requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, qualora sia soggetto al nuovo regime introdotto dall’ art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, convertito con l. n. 214 del 2011.

Nel secondo caso, se il dipendente è titolare di un’anzianità contributiva complessivamente inferiore al minimo per il conseguimento della pensione di vecchiaia, anche considerando la sommatoria dei periodi contributivi, allora il datore di lavoro deve verificare se prolungando il rapporto di lavoro oltre il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, sempre entro i 70 anni di età, il dipendente raggiunga il requisito di anzianità minima contributiva. Si evidenzia in proposito che il limite dei 70 anni è soggetto all’adeguamento alla speranza di vita.

Se ciò non dovesse verificarsi, l’amministrazione dovrà collocare a riposo il dipendente una volta che egli abbia raggiunto il limite ordinamentale dei 65 anni (senza incremento della speranza di vita).