Finanziaria, prepensionamenti e rischio esodati. C’è chi ancora dubita. Ecco alcuni chiarimenti

Commento SansoneLa lettura dei commenti (uno in particolare) a questo articolo del GdS online dal titoloGoverno-sindacati, muro contro muro. Niente intesa sui prepensionamentimi ha convinto a scrivere questo post per chiarire alcuni aspetti della questione di cui si parla da alcuni giorni: la possibilità di revoca della domanda di prepensionamento, per evitare che si possano creare nuovi esodati, e cioè che una eventuale impugnativa della finanziaria da parte di Roma o (ipotesi un po’ più remota ma sempre possibile) una eventuale modifica dei requisiti di accesso alla pensione (tipo la legge Fornero) possa lasciare senza pensione e senza lavoro quei dipendenti regionali che presentano domanda di prepensionamento.

Scrive il commentatore che “i sindacati fanno terrorismo mediatico solo per il proprio tornaconto (…..). Da quanto mi risulta (aspetto eventuale smentita) la domanda è revocabile fino alla cancellazione dai ruoli”.

Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

Nel Pubblico Impiego il diritto a pensione è sempre stato strettamente collegato alla cessazione del rapporto di lavoro che, secondo l’art. 76 del CCRL 2002/2005 del comparto non dirigenziale, può avvenire:

  • al compimento del limite di età, ai sensi delle norme di legge in vigore nella Regione Siciliana;
  • per dimissioni del dipendente;
  • per decesso del dipendente;
  • per perdita della cittadinanza, nel rispetto della normativa Comunitaria in materia;
  • per recesso dell’Amministrazione;
  • per risoluzione consensuale.

Stesso ragionamento va fatto ai sensi dell’art. 51 del CCRL 2002/2005 della dirigenza.

Prima della privatizzazione del rapporto di lavoro, l’istituto delle dimissioni volontarie nel pubblico impiego era disciplinato in maniera molto diversa dal settore privato: nell’ambito di quest’ultimo l’unico onere che deve essere rispettato dal dipendente è quello del preavviso che, eventualmente può essere sostituito dalla relativa indennità ex art. 2118 c.c.. Per quanto attiene, invece, al settore pubblico, il dipendente, sebbene potesse abbandonare il servizio in qualsiasi momento, disponeva di un margine di azione molto più vincolato, dal momento che la sua volontà non era di per sé sufficiente a provocare l’estinzione del rapporto: affinché ciò si verificasse era, infatti, necessario che le dimissioni fossero accettate dall’amministrazione, la quale avrebbe potuto anche rifiutarsi di accettarle  o ritardarle: da ciò traspare la “struttura unilaterale ed autoritativa” dei provvedimenti che regolavano la costituzione e l’evoluzione del rapporto.

Oggi  tali norme sono state superate per effetto delle disposizioni del D.Lgs. 29/93 sulla privatizzazione del rapporto di lavoro  ed a seguito della stipula dei contratti collettivi  a partire dal 1995: anche al rapporto di pubblico impiego si applicano le norme del codice civile, ivi compreso l’art. 2118 c.c..

A seguito della “contrattualizzazione”, il lavoratore pubblico che intenda determinare l’estinzione del rapporto di lavoro non presenta più, come nel regime di diritto pubblico, una “domanda” per l’avvio del procedimento amministrativo culminante nel provvedimento di “accettazione” delle dimissioni, ma manifesta al datore di lavoro la volontà di recesso mediante negozio giuridico unilaterale recettizio (art. 2118 c.c.).

Documentazione a supporto:

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir

35 Risposte a “Finanziaria, prepensionamenti e rischio esodati. C’è chi ancora dubita. Ecco alcuni chiarimenti”

  1. @antonio
    Devi chiedere la totalizzazione dei periodi assicurativi al tuo servizio gestione giuridica.

  2. Caro Benedetto ti pongo una domanda ho 35 anni e 8 mesi di anzianita’ presso la Regione Siciliana ho 60 anni e 4 mesi di eta’ anagrafica e in infine ho 6 anni di contributi privati versati all’INPS prima della mia assunzione alla Regione questi 6 anni non li ho riscattatii secondo te potrei andare in pensione con la legge Fornero entro il 2015?

  3. Dott.Mineo , ritengo indispensabile ed URGENTISSISMO 1) chiiarie quanto sara la nostra pensione (sarebbe anche giusto farlo gli uffici preposti) .
    Il sindacato si dovrebbe inoltre attivare per 1) CHIARIRE CON I PROPRI LEGALI se esiste la possibilta che si diventi ESODATI 2) PRETENDERE per salvaguardare gli iscritti che la domanda di pensioni i possa ritirare .QUESTE INIZIATIVE SONO DOVUTE AGLI ISCRITTI SENZA ULTERIORE PERDITA DI TEMPO GIA SIAMO IN ENORME RITARDO grazie

  4. @Loreta Mancino
    da quello che mi dici, possiedi i requisiti previsti fornero per essere collocata in pensione in base alla legge 9/15.
    Possedendo già il requisito non dovresti correre il rischio “esodati” qualora dovessero impugnare la parte che riguarda il 2017/2020.
    Aspetta cmq l’ultimo o il penultimo giorno prima di presentare la domanda.

  5. Il mio primo giorno di lavoro risale al 16/03/1978 assunta con la ex L. 285/77 Successivamente ho riscattato i periodi di gravidanza, (5×2), delle due mie figlie avute prima dell’immissione nei ruoli.
    Desiderei sapere come e cosa fare x non rincorrere in qualcosa d’irreparabile. Sono nata il 23/09/1953. Ti ringrazio anticipatamente, sperando che il mio caso sia d’aiuto a qualche altro collega. Cordialmente. Loreta Mancino

  6. Caro Mineo, grazie per l’interessamento.
    Tieni anche conto però che il Consiglio di Stato con sentenza del 2008, successiva al 2005 ha confermato e addirittura rafforzato la revocabilità delle dimissioni fino al momento della comunicazione del decreto di cancellazione dai ruoli.
    V. Link
    http://www.entilocali.provincia.le.it/nuovo/node/5808

  7. @giuseppe
    ho letto con attenzione il materiale che hai inviato attraverso i link. E’ molto interessante, ma, a mio avviso, non fa che confermare il mio convincimento.
    La sentenza del Consiglio di Stato, pur essendo stata depositata nel 2011, si riferisce a fatti risalenti al 1996. La privatizzazione del rapporto di lavoro è avvenuta progressivamente a partire dal 1995 (data di stipula del primo CCNL) e poi con il successivo CCNL del 1999.
    Anche il parere dell’ufficio legislativo e legale del 2000 è precedente alla stipula del primo contratto privatistico alla regione siciliana (CCRL 2002-2005) pubblicato nel supplemento della gurs n. 22 del 21 maggio 2005.
    Comunque provvederò a rappresentare i tuoi dubbi all’avvocato anche per avere un suo parere, fermo restando che quanto riportato nei pareri dell’Aran nazionale, nella sentenza della cassazione in date molto recenti, mi sembra abbastanza tranciante.
    Terrò, inoltre, presente quanto da te riportato nel tuo commento precedente circa la convenienza di stipulare un accordo.

  8. Gentile Mineo,
    Tornando sulla irrevocabilità delle dimissioni il Consiglio di Stato afferma che le stesse diventano irrevocabili soltanto con l’adozione del provvedimento di accettazione che ha carattere costitutivo, con conseguente effetto estintivo del rapporto di pubblico impiego.
    La sentenza risulta depositata il 2011, ben oltre il 1995 da cui decorrerebbe secondo le motivazioni da te riportate l’irrevocabilità delle dimissioni (v. Link sotto).
    http://www.francocrisafi.it/web_secondario/sentenze%202011/consiglio%20stato%20sez%205%20sentenza%205384%2011.pdf
    Posto che detto provvedimento è rappresentato dal decreto di cancellazione dai ruoli (v. Parere dell’Ufficio legale: http://www.gurs.regione.sicilia.it/Pareri/P000180.HTM
    Ti chiedo, come può chi ancora deve maturare i requisiti pre-fornerò essere cancellato dai ruoli e, quindi, rischiare di essere esodato alla luce dei principi di diritto enucleati nella sentenza, avuto riguardo alla natura costitutiva del decreto di cancellazione dai ruoli (quale rapporto esaurito e, pertanto, intangibile dalle eventuali sentenze di incostituzionalità della legge) ?

  9. Non avete capito che rimanendo farete il loro gioco??? (intendo del governo che risparmierà ulteriore 5 e 10% sulla vostra pelle)
    Chi rimane otterrà solo ulteriori riduzioni, purtroppo la verità è questa, i sindacati con la parola “esodati” hanno finalmente trovato il modo di mettere paura ma le loro ripicche le pagheranno i lavoratori che non presenteranno l’istanza!!!

  10. In questa grande indecisione io ho deciso rimango in servizio, debbo aspettare per avere il mio tfr potrei rischiare di essere un nuovo esodato,rimango in servizio almeno così posso garantire un futuro alla mia famiglia tra tutte le difficoltà a cui siamo sottoposti!!!!!

  11. Ora che hanno deliberato la correzione degli artt. 51 e 52 della legge, mi sembra di vedere un bel castello fatato… e non sono sicuro di poterlo raggiungere!

  12. Buongiorno mi rivolgo ai colleghi più anziani (36 anni e oltre di servizio) non abbiamo fretta a presentare la domanda, ci sono tanti trabocchetti con la complicità di tutti politici e sindacati, tanto l’invidia non ha limite i più anziani non sono stati salvaguardati.
    La buonuscita perche’ deve essere pagata al raggiungimento della pensione di vecchiaia.
    Ma chi ha dettato queste condizioni i politici e sindacati ma allora ci vanno loro con queste condizioni.
    Ognuno di noi è libero di quello che vuole fare, ma io sono dall’avviso di rimandare tutto e poi vediamo questi politici cosa faranno.
    ex legge 285

  13. Legge prepensionamenti della Sicilia: regna la confusione, che nessuno vuole chiarire. Per mio carattere non capisco questa lentezza nel dare risposte ai dubbi. Nel dare incarichi a chi vogliono sono rapidi, nel fare applicare correttamente la legge gli manca il tempo. I dipendenti debbono dare risposte d’efficienza, i politici no! Nel votare valutare le capacità e la volontà di risolvere i beni collettivi. Non votare pensando cosa mi può dare. Certo molti fanno carriere così e gli altri guardano questi “furbi” o vendibili. Cav Ing. Gaspare Barraco.Marsala.

  14. @Giambattista Zurria
    Il primo contratto “privatistico” dei dipendenti della regione siciliana del comparto non dirigenziale è quello 2002-2005 pubblicato nel supplemento ordinario alla gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 22 del 21 maggio 2005 pertanto la decorrenza giuridica degli istituti contrattuali di natura giuridica è a partire dal 21 maggio 2005 http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g05-22o/g05-22o.pdf.
    Premesso ciò, a parte coloro che potevano andare in prepensionamento con la legge 104, a partire dal 2003, il requisito di accesso alla pensione era quello previsto per gli impiegati civili dello stato. Se non ricordo male erano richiesti 60 anni di età o 35 anni di contributi. Non avendo questi requisiti, non capisco che tipo di domanda hai fatto e successivamente ritirato.

  15. Sono in quiescenza dal 01/01/2012. Precedentemente e successivamente al 2003 per ben 3 volte ho ritirato la domanda di pensionamento prima della cancellazione dal ruolo. Quindi, secondo me tutte queste remore sono strumentali.

  16. per tentare di risponderti bisognerebbe capire che tipo di ricorso il lavoratore presenta.
    Non immagino quale via potrebbe seguirsi, l’impugnativa costituzionale esiste ma altre non me ne vengono in mente.
    Leggo di esposti (rimango perplesso), forse qualche giurista serio potrebbe illuminarmi/ci

  17. Ma come il risultato di una eventuale impugnativa della Corte si potrebbe avere fra due anni, i nostri riciorsi quando avrebbero una risposta?

  18. Sicuramente la revoca delle dimissioni è un aspetto molto importante, ma non è che ci stanno distraendo sul vero problema rappresentato dalla incostituzionalità degli artt. 50,51 e 53???? Stiamo guardando la coda ma è entrto tutto ll’asino. Non sento più parlare di ricorsi, SVEGLIA IL TEMPO PASSA.

  19. Questo vestitino baccei ce lo ha inchiodato addosso grazie alla fattiva collaborazione di quel dirigente e di quel funzionario dimissionario e riassunto come dirigente, i quali sicuramente assunti dopo il 1986, con molto cinismo ed invidia hanno indirizzato i colpi sui diritti acquisiti dei colleghi. Si possono conoscere i nominativi per ringraziarli di persona.

  20. Anche io sono nella stessa situazione di Gualtiero e pertanto concordo pienamente con quanto ha detto e ribadisco che abbiamo bisogno di aggiornamenti costanti sull’evolversi della situazione paradossale in cui siamo venuti a trovarci. Pertanto, caro Benedetto, datti da fare più di quanto fai adesso. Grazie

  21. Faccio parte del cosidetto contratto uno e sono iscritto al COBAS, chiedo così come è stato promesso dal mio sindacato, chiarezza su tutti i fronti. Sono tra quelli che presenteranno domanda l’ultimo giorno utile per evitare ulteriori beffe, chiedo inoltre informazioni giornaliere ed aggiornamenti costanti anche a carattere legale così come del resto stà facendo il sindacato, perchè siamo nelle mani di nessuno, anzi dei nemici. Grazie

  22. Caro Mineo,

    la sentenza della Cassazione quando afferma che le dimissioni del lavoratore sono irrevocabili e, quindi, efficaci, a seguito della c.d privatizzazione del pubblico impiego, in quanto costituenti un negozio unilaterale recettizio, idoneo a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro dal momento in cui vengono a conoscenza del datore di lavoro e indipendentemente dalla volontà di quest’ultimo di accettarle, specifica anche che si devono tenere in debita consideraione, nel caso concreto, le norme sul pubblico impiego.

    Alla stregua di quanto precede, considerato che la legge di riforma del mercato del lavoro, la 92 del 2012 le cui disposizioni, ai sensi dell’art. 1, comma 7, costituiscono principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 del D.lgs 165/2001 (applicabile anche per noi regionali), anche con riferimento all’istituto della convalida delle dimissioni ex art.4, appare evidente che:

    Le dimissioni del lavoratore:

    – prima della Riforma in commneto erano un atto unilaterale recettizio al quale non era possibile apporre alcuna condizione, né era revocabile in ossequio al principio dell’irrevocabilità degli atti unilaterali recettizi,
    – oggi sono un atto unilaterale sospensivamente condizionato ad una ulteriore manifestazione di volontà – esplicita o implicita/per facta concludentia – del dichiarante.

    Lo schema legale riveniente dalle norme in commento, pare possa qualificarsi come una condizione sospensiva legale (condicio iuris) regolatrice di un diritto di recesso, che non sembra invero avere carattere meramente potestativo in quanto il suo avverarsi è rimesso, non già all’arbitrio di una sola parte, bensì ad una sequela di atti e comportamenti di entrambe le parti contrattuali e della P.A.
    A riprova di cio il successivo comma 8 dell’art. 1 della legge 92 del 2012, stabilsce che ai fini dell’applicazione del precedente comma 7, il Ministero della Funzione Pubblica, sentite le Organizzazione sindacali maggiormente rappresentative, individua e definisce, gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche.
    Forse conviene fare l’accordo…che ne pensi ?

  23. Ma possiamo fare una domanda di pensionamento al buio senza tra l’altro sapere a quanto ammonta sta benedetta pensione.
    Ci voleva il vicerè romano per ingarbugliare totalmente le cose non bastava la pochezza dei nostri attuali governanti……

  24. Se è vero che, con questa legge sui prepensionamenti, diverremmo degli esodati… vuol dire che i nostri Governanti volevano fregarci per bene!
    Così, oltre alla riduzione di personale (da loro stabilita), saremmo noi stessi ad aiutarli… in questa riduzione. Ma si può andare avanti così? Quando finirà questa tortura cinese…?
    Possibile che (no so da quanti anni) non abbiamo più certezze sul nostro futuro?
    E soprattutto per i nostri giovani?
    Che Dio ci aiuti!

  25. Giovanni, in 5 anni tutto può cambiare, in peggio naturalmente

  26. carlo , se vuoi un consiglio da un veterano, scappa finché puoi

  27. Giovanni, bisognerebbe sviluppare una simulazione x vedere quanto verrebbe sia la quota retributiva al 2003 che la tua quota contributiva con il montante effettivo sia oggi che tra 5 anni e confrontarlo con lo sbarramento sia del 90 che dell’85%

  28. Io vorrei una informazione , se qualcuno può darmela, io potrei andare subito in prepensionamento, con 35 anni di anzianità perdendo il 10% ma se rimango in servizio ci andrò fra 5 anni con 40 anni di servizio ma perdendo il 15% I 5 anni in più di servizio arriverebbero a compensare l’ulteriore taglio del 5%? Spero di essere stato chiaro.

  29. Giorgio bisogna vedere se questa postilla si può inserire. Certo la situazione grazie ai nostri governanti è parecchio ingarbugliata. Prepensionamenti a rischio inìpugnativa, tfr quando maturi gli effettivi anni di pensione, pensione che non sappiamo a quanto ammonterebbe. Mah!!!!!!!!!!!!

  30. Come ben sai me ne voglio scappare da questa regione di merda.
    Poiché quei cogl…..cci ignoranti che ci governano non hanno avuto la furbizia di fissare per la domanda un termine (anche minimo) maggiore di quello per l’eventuale impugnativa e il modello di domanda non è stato inserito all’interno della legge (quindi è modificabile) io penso proprio che farò così:
    – la presentero’ il 14 luglio e dopo la dizione “chiede di essere collocato …..ai sensi dell’art. 52, 5 comma…” AGGIUNGERO’ …..”qualora tale articolo non venisse impugnato dinanzi la Corte Costituzionale. In caso di impugnativa l’istanza dovrà ritenersi sospesa fino al pronunciamento della corte Costituzionale”.

    CHE TE NE PARE?
    Sarebbe utile chiedere un parere su questa soluzione ad un giurista con le palle

  31. Esatto e documentato. La sentenza della Corte si avrebbe fra due anni.
    In caso di annullamento non avrebbe effetto retroattivo su situazioni definite e tali mi sembrano le dimissioni. Il rischio c’è.

  32. Vista la situazione ingarbugliata dei prepensionamenti, come al solito sa fare la Regione… ovvero i nostri Governanti, se prima non mi chiarisco il da fare NON FARO’ DOMANDA DI PREPENSIONAMENTO!
    Tanto…, ho 63 e 7 mesi. Aspetterò qualche altro annetto… per andare in pensione.

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