Finanziaria ter. Il Governo ha presentato una riscrittura penalizzante dell’art. 24 (norme sul personale)

emendamento governativo stralcio sostitutivo dell'articolo 24
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7.5  III PARTE

Sostituire il seguente articolo:
“6. In coerenza con i principi e le finalità dell’art. 2 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, vigono per il quadriennio  2014-2017, per il personale dell’Amministrazione regionale i requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore dell’art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
7. Le dotazioni organiche del personale di cui all’art. 5, comma 1,  della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, e all’art. 51, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 sono ridotte rispettivamente nella misura complessiva del 25% e del 5% a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge.
8. Ferma restando l’invarianza della riduzione complessiva di cui al comma precedente, la rideterminazione della dotazione organica in relazione alle diverse categorie è disposta con decreto del Presidente della Regione Siciliana, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica.
9. Per il quadriennio 2014-2017, la dotazione organica, come rideterminata ai sensi del precedente comma, è ridotta annualmente, con la  procedura di cui al precedente comma 8,  in numero pari ai soggetti collocati in quiescenza nell’anno precedente.
10. È abrogato il comma 3 dell’art. 1 della legge  regionale 16 gennaio 2012, n. 9.
11. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’Amministrazione regionale procede con le procedure previste dall’art. 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20,  alla riorganizzazione del proprio apparato burocratico al fine di conseguire una riduzione delle strutture intermedie e delle unità operative di base in misura complessivamente non inferiore al 30%,  secondo principi di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.
12. All’art. 11 comma 2 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, dopo le parole “dipartimenti regionali”, sono aggiunte le seguenti  “e delle unità operative di base “  e  sono soppresse le parole “resta fermo il potere di organizzazione interna del dirigente generale in ordine alla costituzione di unità operative di base e uffici semplici “ .
13. A seguito dell’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8,  i Dirigenti generali  con proprio decreto risolveranno i relativi contratti dirigenziali anche prima della scadenza naturale ai sensi dell’art. 41 comma 1 lett. a) del C.C.R.L.
14. Nella ipotesi di cui al precedente comma, al dirigente sarà conferito un incarico,  anche di valore economico inferiore. Le disposizioni contrattuali e normative più favorevoli non si applicano.
15. Il Fondo per il trattamento accessorio di posizione della dirigenza è rideterminato, in conseguenza delle misure di cui ai commi precedenti, in 30.000 migliaia di euro a decorrere dall’entrata in vigore del Regolamento di cui al presente articolo.
16. Nell’ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana del personale con qualifica dirigenziale e del personale con qualifica non dirigenziale, le sedi dell’amministrazione regionale collocate nel territorio dello stesso Comune e comunque entro il limite di cinquanta chilometri costituiscono medesima unità produttiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 2103 del codice civile.
17. Sono nulli gli accordi, gli atti e le clausole dei contratti collettivi regionali di lavoro del personale con qualifica dirigenziale e del personale con qualifica non dirigenziale in contrasto con le disposizioni della presente legge.
18. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,  l’Amministrazione regionale e gli enti di cui all’art. 1 L.r. 10/2000 che, alla scadenza naturale di un incarico di livello dirigenziale, non intendono confermarlo, indipendentemente dalla valutazione, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico dirigenziale, anche di valore economico inferiore. Le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli non si applicano.
19.Al fine di conseguire una riduzione dell’apparato organizzativo della Regione siciliana a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non è consentito in alcun caso autorizzare trattenimenti in servizio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo fissati dalle vigenti norme per le amministrazioni pubbliche.
20. (già articolo 75, comma 1 – stralciato).
21. È fatto divieto all’Amministrazione regionale, agli enti regionali di cui all’art. 1 L.r. 10/2000 ed a tutti gli enti , istituti,  aziende, società a partecipazione regionale, di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti collocati in quiescenza. E’ fatto, altresì, divieto di conferire ai soggetti collocati in quiescenza , incarichi dirigenziali o direttivi, o cariche in organi di indirizzo, governo o di controllo degli stessi. Gli incarichi e le cariche di cui al presente comma possono essere conferiti a titolo esclusivamente gratuito.
22. I trattamenti di quiescenza e tutte le prestazioni previdenziali spettanti al personale in servizio presso l’Amministrazione regionale e gli enti di cui all’art. 1 L.r. 10/2000  sono regolati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, restando ferma la competenza diretta della regione per l’amministrazione ed erogazione dei relativi trattamenti. A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni normative e contrattuali difformi alla disposizione di cui al presente comma.”

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir

8 Risposte a “Finanziaria ter. Il Governo ha presentato una riscrittura penalizzante dell’art. 24 (norme sul personale)”

  1. rimango allibito di fronte a certi commenti. l’art. 24 o si approva in toto o non si approva? o si stralciano alcuni commi e se ne aggiungono altri?
    Io al posto dei sindacati non canterei vittoria ma canterei sconfitta.
    Per quanto riguarda i dirigenti: se sono 2000 si devono creare 2000 postazioni per assicurare il contratto a tutti? o si creano le postazioni in base alle esigenze? ecco qual’è la politica dei tagli che auspico!!!!!.
    volevo ricordare a silvana che il contratto dei dirigenti è staccato da quello del comparto.
    saluti.

  2. Coriolano sembra uno dei tanti commentatori forcaioli di livesicilia.
    Piuttosto che auspicare un miglioramento economico e giuridico dal basso, un accorciamento della forbice stipendiale, auspica e promuove la politica dei tagli.
    Così facendo quando lo vedrai un aumento, caro mio?
    Non far spegnere il tuo cervello ogni 10 secondi!
    compra la settimana enigmistica!

  3. @giorgio
    mi pare che ormai la tua domanda è superata.
    Da pochi minuti i giornali online hanno dato la notizia dello stralcio dell’art. 24.

  4. @coriolano
    fai lo stesso ragionamento di chi si taglierebbe il p….. per fare uno sfregio alla moglie.
    Ma cosa vuoi dire? difendere i dirigenti?
    E tu avresti preferito che fosse approvato tutto l’articolo con il nuovo sistema di calcolo delle pensioni pur di fare approvare le norme sulla dirigenza?
    Sai che dico caro Coriolano? Ritorna nella tua …..”floresta”….

  5. e così lottate per conservare i benefici ai dirigenti!!!!!!
    bravi!!!!!

  6. IN PAROLE POVERE VUOL DIRE, ALL’ULTIMO COMMA, CHE SONO ABROGATI I BENEFICI DELLA L. 2/62 CHE NON INTERESSA I GIOVANI MA CHI E’ ENTRATO PRIMA DEL 1986.

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