Indennità di mensa. Ma chi lo dice che facendo una pausa superiore ad 1 ora la mensa non spetta?

Domani alle ore 10,00 le OO.SS. sono convocate presso la Segreteria Generale di Palazzo d’Orleans per la trattazione del seguente ordine del giorno:

  1. Articolazione orario di lavoro per il personale in servizio presso la Segreteria Generale e presso la Batteria di Palazzo d’Orleans;
  2. Varie ed eventuali.

Da indiscrezioni filtrate sembrerebbe che la Segreteria Generale voglia proporre una nuova articolazione dell’orario di lavoro finalizzata ad escludere la corresponsione dell’indennità di mensa.

In sostanza sembrerebbe che la Segreteria Generale proporrà ai sindacati un accordo che prevede una pausa superiore ad 1 ora (si vocifera 1 ora e mezza), facendo venir meno il diritto alla corresponsione dell’indennità di mensa.

Approfitto dell’occasione per effettuare alcune precisazioni e sgombrare il campo da equivoci.

L’equivoco nasce, anzitutto, dal fatto che, ai fini della corresponsione della mensa, si è continuato ad applicare circolari esplicative (circolare 36781 del 22/11/2001 e 6161 del 21/02/2002) antecedenti e in contrasto (e quindi inapplicabili) con lo stesso CCRL 2002-2005 attualmente in vigore che parla della durata minima della pausa ma non pone limiti alla sua durata massima.

Secondo uno dei principi di interpretazione del diritto applicabile anche in materia contrattuale “Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit” (Dove la legge ha voluto ha detto, dove non ha voluto ha taciuto).

Probabilmente nel CCRL 2002-2005 dei dipendenti regionali del comparto non dirigenziale si è voluta introdurre una norma di maggior favore rispetto al CCNL del Comparto Regioni e Autonomie locali che prevede una pausa minima di 30 minuti e massima di 2 ore.

L’art. 45 del CCNL 14 settembre 2000, infatti, stabilisce al comma 2: “Possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti.

Suddetta disposizione è stata richiamata dall’art. 13 del successivo CCNL  del comparto regioni autonomie locali per il biennio 2004-2005 ed è, attualmente, in vigore.

L’Aran Sicilia ha confermato in un recente parere (Clicca qui) che l’attribuzione dell’indennità di mensa debba avvenire qualora ricorrano le condizioni prevista dai commi 2 e 3 dell’art. 104 del CCRL 2002-2005.

Art. 104

Comma 2 – Il buono pasto viene attribuito per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore e trenta minuti, con la relativa pausa (almeno 30 minuti) prevista dall’art. 43 all’interno della quale va consumato il pasto.

Comma 3 – Il buono pasto viene attribuito anche per la giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua, immediatamente dopo l’orario ordinario una prestazione di lavoro straordinario, nel rispetto della pausa prevista dall’art. 43 (almeno 30 minuti) all’interno della quale va consumato il pasto.

In conclusione.

Ritengo inaccettabili i tagli al capitolo mensa in quanto la crisi non può gravare sempre e solo sui soliti noti (personale del comparto).

Tagliamo i consulenti e con i risparmi rimpinguiamo il capitolo mensa.

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir