La buonuscita può attendere…. agli statali si paga dopo due anni

TFRIl lavoratore del settore privato che cessa dal servizio fa la sua domanda per avere la liquidazione del trattamento di fine rapporto e giusto il tempo necessario per il disbrigo materiale della pratica, in alcuni casi bastano 15 giorni e la somma viene accreditata con bonifico in banca. Lo stesso dicasi per gli aderenti alla previdenza complementare che decidono di riscuotere il 50% del capitale accumulato in unica soluzione oppure hanno diritto al 100% dello stesso. Il tempo di fare i calcoli e via con l’accredito.

Non così per i dipendenti pubblici che devono scontare fino in fondo il fatto di essere tali.

Resi invisi all’opinione pubblica, strattonati e vilipesi, quando finalmente raggiungono il diritto alla pensione naturalmente o perché ce li hanno mandati via prima in quanto  in esubero, prima di poter riscuotere le loro spettanze della buonuscita, devono aspettare due anni ancora. E se hanno bisogno? Se hanno bisogno si arrangiano o chiedono prestiti. Quest’è!

Fino al 2013 l’importo del  dei dipendenti pubblici che poteva essere pagato in unica soluzione, era di 90.000 euro ed i tempi di attesa 6 mesi per età o 12 per dimissioni. Si trattava di una norma troppo permissiva, così si è posto rimedio.

La legge di stabilità per il 2014 ha ridotto l’importo da 90.000 a 50.000 allungando i tempi di pagamento portandoli a 12 mesi per le cessazioni per raggiungimento del limite di età o di servizio e a ben 24 mesi per gli altri casi.

In virtù delle varie leggi emanate, fra i vecchi e nuovi importi, vecchie e nuove decorrenze si è creata un po’ di confusione anche fra gli esperti in materia. Così l’Inps ha emanato una apposita circolare, la circolare n. 73 del 5/6/2014 che riepiloga la complessa situazione venutasi a creare.

Ai dipendenti che vanno in pensione dal 1° gennaio 2014 e che maturano i requisiti per il pensionamento dalla stessa data, i trattamenti di fine servizio e fine rapporto, comunque denominati, sono così corrisposti:

  • in unica soluzione se  di importo pari o inferiore a 50.000 euro;
  • in due o tre rate annuali, se di ammontare superiore a 50.000 euro a seconda che l’importo complessivo superi i 50.000 euro ma sia inferiore a 100.000 (in tal caso le rate sono due: 50.000 la prima e la parte eccedente la seconda) ovvero sia pari o superiore a 100.000 euro (e in tal caso le rate sono tre: 50.000  la prima; 50.000 la seconda e la parte eccedente i 100.000 la terza).

Sempre per le cessazioni a decorrere dal 1.1.2014, e con riferimento al personale che matura il diritto a pensione a decorrere dalla stessa data, il termine di pagamento dei Tfs e dei Tfr  è stato elevato da 6 a 12 mesi.

Dipendenti che hanno maturato il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2013

Per i dipendenti che cessano dal servizio dal 2014 ma che avevano maturato i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2013, le indennità di fine servizio e di fine rapporto sono così  corrisposte:

  • in un unico importo annuale se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è pari o inferiore a 90.000 euro;
  • in due importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro; in tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro ed il secondo importo annuale è pari all’ammontare residuo;
  • in tre importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è uguale o superiore a 150.000 euro; in tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 60.000 euro e il terzo importo annuale è pari all’ammontare residuo.

Termini di pagamento

Termine breve: entro 105 giorni dalla cessazione.
In caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso la prestazione deve essere liquidata entro 105 giorni dalla cessazione. L’ente datore di lavoro è tenuto a trasmettere la documentazione necessaria entro 15 giorni dalla cessazione; l’Inps, a sua volta, provvede a corrispondere la prestazione, o la prima rata di questa, entro i tre mesi successivi alla ricezione della documentazione stessa. Decorsi questi due periodi sono dovuti gli interessi.
Termine di 12 mesi
La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro quando questa è avvenuta per:

  • raggiungimento dei limiti di età; a questo proposito si sottolinea che rientrano tra le cessazioni per limiti di età i collocamenti a riposo d’ufficio disposti dalle amministrazioni al raggiungimento del limite di età ordinamentale (65 anni per la maggior parte dei dipendenti pubblici), non modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia;
  • cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento del  termine finale fissato nel relativo contratto di lavoro;
  • cessazione dal servizio a seguito di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro;
  • Decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Decorso tale termine, l’istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 15 mesi)  sono dovuti gli interessi.

Termine di 24 mesi
La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, quando questa è avvenuta per cause diverse da quelle sopra richiamate, anche nell’ipotesi  in cui non sia stato maturato il diritto a pensione. Tra queste cause si ricordano in particolare:

  • le dimissioni volontarie, con o senza diritto a pensione anticipata;
  • il recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento, destituzione dall’impiego etc.).

Nei casi rientranti nel termine in esame la gestione dipendenti pubblici non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di questa, prima che siano decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Scaduto il termine, l’istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 27 mesi) sono dovuti gli interessi.

Deroghe per chi ha maturato il diritto a pensione entro il 12 agosto 2011 (31 dicembre per il personale della scuola e dell’)

Non sono interessate dai nuovi termini le seguenti tipologie di dipendenti per i quali continua a trovare applicazione la disciplina previgente:

  • lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi ed anagrafici per il pensionamento, sia di anzianità che di vecchiaia (raggiunti limiti di età o di servizio) prima del 13 agosto 2011;
  • personale del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e specializzazione musicale (AFAM) interessato all’applicazione delle regole sulla decorrenza della pensione (rispettivamente dal primo settembre e dal primo novembre) e che ha maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011; rientra in questa disciplina derogatoria anche il personale docente dipendente da istituzioni scolastiche comunali.

Per il personale interessato dalle deroghe sopra indicate, pertanto, i termini rimangono i seguenti:

  • 105 giorni per le cessazioni dal servizio per inabilità, decesso, limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza  e per le cessazioni dal servizio dei contratti a termine;
  • 6 mesi  per tutte le altre casistiche.

I termini di pagamento del trattamento di fine servizio per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico che cessa anticipatamente rispetto al limite ordinamentale
Deve essere applicato l’ordinario termine di pagamento di 24 mesi con riferimento a tutti i casi di collocamento a riposo avvenuti a seguito di dimissioni volontarie con diritto (maturato dopo il 12 agosto 2011) al pensionamento.
Diversamente, nel caso in cui l’iscritto abbia conseguito entro il 31 dicembre 2011 i 40 anni di anzianità contributiva ai fini pensionistici, il termine di pagamento è quello di sei mesi.
Camillo Linguella

Fonte: http://previdenzacomplementare.finanza.com/2014/06/16/la-buonuscita-agli-statali-si-paga-dopo-due-anni/

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir

Una risposta a “La buonuscita può attendere…. agli statali si paga dopo due anni”

  1. Evidentemente, per chi ancora ce l’ha…..moltissimi regionali hanno dovuto chiederne l’anticipazione (e, tra questi, tanti per paura di non vederla proprio).

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