Lavoro pubblico messo a dieta. Esuberi in pensione oppure in disponibilità. Tutte le regole dopo la circolare Madia

Lavoro pubblico messo a dieta
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di Daniele Cirioli. Lavoro pubblico a dieta. Gli esuberi vanno lasciati a casa, in pensione oppure in disponibilità (la cassa integrazione del settore pubblico). Il primo caso, tutto sommato, è un’agevolazione: i lavoratori infatti possono mettersi in pensione volontariamente, altrimenti lo farà la Pa (è un obbligo), in base ai requisiti vigenti prima della riforma Fornero (come succede agli «esodati» del settore privato). Opportunità, questa, che può essere colta solo dai lavoratori in esubero che riescono a ottenere la pensione entro il 31 dicembre. Ma anche il secondo caso non è da meno: se non è possibile il prepensionamento, volontario o meno, l’unica alternativa è la messa in disponibilità che comporta la sospensione del rapporto di lavoro e la riduzione dello stipendio all’80%. Lo prevede, tra l’altro, la circolare n. 4/2014 del ministro per la Pa, Maria Anna Madia, sui piani di razionalizzazione e di riduzione della spesa del personale.

Il prepensionamento

II «prepensionamento dei lavoratori pubblici in esubero» è figlio della spending review di cui al di n. 95/2012. Nel prevedere la riduzione degli organici nelle p.a, il decreto ha stabilito che per il personale in esubero possano continuare a valere i vecchi requisiti per la pensione (età e contributi), ossia quelli in vigore prima della riforma Fornero (di n. 201/2011, in vigore dal 1° gennaio 2012).

La deroga, in particolare, può essere applicata ai dipendenti che soddisfino due condizioni: 1) risultino in esubero nelle rispettive dotazioni organiche; 2) ottengano la «decorrenza» della pensione in base ai vecchi requisiti di pensione  entro il 31 dicembre 2016.

Per l’applicazione della seconda condizione la Funzione pubblica, d’accordo con il ministero del lavoro, con quello dell’economia e con l’Inps, ha diramato le istruzioni con la circolare n. 3/2013; l’unica novità è il termine entro cui deve avvenire la decorrenza della pensione che, in un primo tempo fissato al 31 dicembre 2014, è stato esteso poi al 31 dicembre 2016 dal di n. 101/2013.

La circolare n. 4/2014 illustra ora le modalità di applicazione dei principi di razionalizzazione e riduzione della spesa di personale, indicando tra l’altro i limiti entro cui è ammesso il ricorso al prepensionamento e alla messa in disponibilità.

Chi è in «esubero»

II lavoratore è in esubero se «nominativamente» individuato dalla p.a. cui appartiene come un « soprannumerario» o un «eccedentario». Si ha «soprannumerarietà» se il personale in servizio supera la dotazione organica in tutte le qualifiche, categorie o aree; in tal caso dunque, la p.a. non ha alcun posto vacante per l’eventuale riconversione del personale o per una sua diversa distribuzione dei posti. Si ha «eccedenza» invece se il personale in servizio supera la dotazione organica solo in alcune qualifiche, categorie o aree; quindi la p.a. ha dei posti disponibili per i quali potrebbe riconvertire il personale.

In pensione o in disponibilità

 II principio è chiaro: il personale in esubero va lasciato a casa. A tal fine la p.a. utilizza i due strumenti: prepensionamento e messa in disponibilità. La procedura è questa, una volta che ci sia la presenza di personale soprannumerario o in eccedenza:

1) il dirigente responsabile ne da informativa ai sindacati (Rsu) per assicurare obiettività e trasparenza all’operazione;

2) trascorsi 30 giorni dall’avvio dell’esame, in assenza di criteri e modalità condivisi, la p.a. procede alla dichiarazione di esubero (cioè all’individuazione nominativa dei lavoratori in più) e di messa in mobilità (include prepensionamento e collocazione in disponibilità). La messa in mobilità, in particolare, avviene prima di tutto attraverso il prepensionamento, volontario o d’ufficio previa ricognizione dei lavoratori in possesso dei requisiti per la pensione (la p.a. può rivolgersi all’Inps). In subordine la p.a. verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in esubero, anche con ricorso a forme flessibili di orario di lavoro o di rapporti di lavoro;

3) trascorsi 90 giorni dall’informativa ai sindacati, se il prepensionamento non è bastato per azzerare gli esuberi, la p.a. procede infine alla collocazione in disponibilità: i lavoratori sono esonerati dal lavoro in cambio della riduzione di stipendio e indennità integrativa speciale alla misura dell’80%. Si resta a casa, intascando uno stipendio ridotto e attendendo la pensione (i periodi di « disponibilità» sono utili sia al diritto che alla misura della pensione).

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ItaliaOggi – 9 maggio 2014

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir