Legge 104. Parziale marcia indietro della regione. I 3 giorni concessi solo ai disabili e non a chi assiste un parente. Ma la legge non prevede questa distinzione

Ennesima puntata di quella che sembra ormai essere diventata una telenovela, condita da circolari che modificano la legge con buona pace della gerarchia delle fonti del diritto.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il testo vigente della legge 104/92 dopo le modifiche introdotte dalla L. 53/2000, dal D.Lgs 151/2001, dalla L. 183 del 4.11.2010 (art. 24) e dal d.lgs. n. 119/2011 recita:

“A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravita’, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravita’ abbiano compiuto i sessantacinque anni di eta’ oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità.

Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravita’, il diritto e’ riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravita’ abbiano compiuto i 65 anni di eta’ oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”.

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir