Limiti alle retribuzioni e ai trattamenti pensionistici

Spending reviewIl Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n. 3 del 18 marzo 2014, fornisce indicazioni e chiarimenti relativi all’applicazione delle disposizioni in materia di limiti alle retribuzioni e ai trattamenti pensionistici introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2014.

Le precedenti disposizioni in materia di limiti retributivi

A fini di equità e di contenimento della spesa nel settore pubblico, l’articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011, impone un limite al trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione. Per l’anno 2014, questo trattamento è pari a € 311.658,53, come indicato dalla nota del Ministero della Giustizia n. 6651 del 23 gennaio 2014. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012 ha definito il livello remunerativo massimo onnicomprensivo annuo degli emolumenti, prevedendo che, ai fini del raggiungimento del limite, rilevano gli emolumenti percepiti nell’ambito di rapporti di lavoro subordinato o autonomo e, quindi, gli stipendi e le altre voci di trattamento fondamentale, le indennità e le voci accessorie, nonché le eventuali remunerazioni per consulenze, collaborazioni o incarichi aggiuntivi conferiti da amministrazioni pubbliche, anche diverse da quelle di appartenenza. Se il trattamento retributivo onnicomprensivo percepito annualmente è superiore al compenso spettante per la carica di primo presidente della Corte di Cassazione, la retribuzione complessiva si riduce al limite indicato, secondo le modalità applicative individuate dal paragrafo 1.3 della circolare n. 8 del 2012….continua a leggere

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir