Mobilità. Ecco la circolare di Pistorio che “disciplina” i trasferimenti (fonte www.codir.it)

Circolare-mobilita-Pistorio
Per scaricare la circolare dal sito www.codir.it clicca sopra l’immagine

Inviata a tutti i giornali la circolare di Pistorio sulla mobilità che il COBAS/CODIR non ha sottoscritto e ha rispedito al mittente.

Come si vede ancora non c’è protocollo, data e firma.

Ma, si sa! Quello che importa all’assessore è fornire ai giornali materiale di discussione sui regionali.

Fornire gli atti amministrativi a chi ne ha istituzionalmente diritto diventa un fatto secondario.

Il COBAS/CODIR, comunque, valuterà con i propri legali l’impugnativa delle parti relative alla mobilità discrezionale e senza regole, che, a nostro avviso, è palesemente illegittima.

Breve valutazione di carattere generale sulla circolare in attesa di un esame più approfondito.

La circolare non risolve il vero problema degli uffici regionali e cioè la carenza di personale nei dipartimenti.

Uno studio recente relativo alla dislocazione del personale regionale negli uffici ha dimostrato che nelle province siciliane presta servizio il il 50% in più di personale rispetto che a Palermo e le province distano da Palermo ben più di 50 km.

Prendiamo l’esempio tanto abusato del centro per l’impiego di Castelvetrano (circa 130 dipendenti). Castelvetrano dista da Palermo circa 114 km. E gli esempi si possono moltiplicare.

Anche volendo prendere in considerazione la provincia di Palermo, i comuni madoniti distano da Palermo circa 100 km. Cefalù 78, etc. etc..

Mi sembra riduttivo che una circolare presentata alla stampa, con tanto di intervista di Pistorio al tgs, serva solo per trasferire qualche povero disgraziato del circondario di Palermo.

La verità è che, al di là della propaganda, con questa circolare e con l’intuitu personae la politica ha voluto mettere il naso anche nella gestione dei trasferimenti.

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir

3 Risposte a “Mobilità. Ecco la circolare di Pistorio che “disciplina” i trasferimenti (fonte www.codir.it)”

  1. Grazie per il chiarimento.
    Converrai allora che quella premessa è stata citata…..a sproposito! 😉

  2. @romeo
    Non mi pare che le cose stiano in questi termini. Nella circolare viene richiamato l’art. 2103 del codice civile (mansioni del lavoratore) ma relativamente ai dipendenti pubblici si applica l’art. 52 del D.lgs. 165/2001 (Disciplina delle mansioni) che per il dipendente pubblico costituisce lex specialis.

    1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a). L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione.
    1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le progressioni all’interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell’attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l’attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell’attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l’accesso all’area superiore.
    2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:
    a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;
    b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell’assenza per ferie, per la durata dell’assenza.
    3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l’attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
    4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l’utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
    5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l’assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l’assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
    6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell’inquadramento professionale del lavoratore.

  3. Eppure qualche spunto interessante la “circolare” lo offre….forse anche involontariamente.
    Mi riferisco alle premesse e, precisamente, quando viene citato l’art .2103 del codice civile (Mansioni del lavoratore): “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto [disp. att. c.c. 96] o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla
    conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo”.
    Mi sembra che sia la prima volta in cui, in un “atto ufficiale” dell’Amministrazione regionale si faccia riferimento al diritto del dipendente ad una retribuzione maggiore se assegnato per più di 3 mesi ad una mansione superiore: ciò potrebbe finalmente costituire una giusta motivazione per intentare ricorso finalizzato ad ottenere il riconoscimento della stessa laddove ne sussistano i presupposti?

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