Obbligo della pensione per gli statali che hanno i requisiti. Chi lavora fino a 70 anni costa troppo

Niente più rinvii per restare in servizio fino a 70 anni: i dipendenti del pubblico impiego dovranno andare in pensione non appena maturati i requisiti. Il Dl 101/2013 contiene infatti una norma che stabilisce che le amministrazioni «devono» procedere al pensionamento di tutti i dipendenti che hanno maturato il requisito entro il 2011. Anche nei prepensionamenti la risoluzione del rapporto di lavoro ha carattere obbligatorio per i dipendenti con i requisiti pre-riforma. Non c’è solo l’allungamento fino a fine 2015 della validità dei vecchi requisiti pensionistici (pre riforma Fornero) per gestire il personale in soprannumero o eccedente della Pa. Una norma di interpretazione autentica che intende scongiurare la possibilità che i dipendenti pubblici possano rimanere in servizio fino a 70 anni.

La norma, contenuta nei commi 4 e 5 dell’articolo 2, chiarisce che le amministrazioni «devono» procedere al pensionamento di tutti i dipendenti che hanno maturato il requisito entro il 2011 e fa salvi i limiti previsti nei diversi ordinamenti.

 In pratica si dà forza di legge primaria a un dispositivo che era già stato espresso in una circolare (la n. 2/2013) dal Dipartimento Funzione pubblica, condiviso dai ministeri dell’Economia e del Lavoro, ma che poi annullata dal Tar Lazio (n. 2446/2013). Bisogna insomma evitare che il contenzioso che s’è aperto dopo il varo della riforma delle pensioni si consolidi con danno economico per amministrazioni obbligate a gestire al ribasso il costo del personale.

A impugnare gli atti di pensionamento sono soprattutto alti dirigenti e professori universitari, che per resistere alla procedura di collocamento a riposo avevano opposto l’articolo 24 comma 4 del decreto “Salva Italia”. La scelta di attribuire valore di legge primaria a questa misura è chiarita nella Relazione che accompagna il decreto, un testo in cui si segnala che sono arrivate anche pronunce favorevoli all’orientamento espresso nella circolare della Funzione pubblica da parte dei Tar dell’Emilia Romagna (n. 201 del 2013) e del Veneto (n. 303 sempre di quest’anno).

Un’altra norma di interpretazione autentica arriva con il comma 6 dello stesso articolo 2 del decreto e riguarda i prepensionamenti previsti dalla spending review (articolo 2 comma 11 dl 95/2012). Si chiarisce in questo punto che la risoluzione del rapporto di lavoro ha «carattere obbligatorio» per il personale in possesso dei requisiti pre-riforma. In pratica un ulteriore rafforzamento di un orientamento di cui fino a oggi non si è sperimentata la praticabilità concreta e che invece viene ritenuto essenziale «per gestire il processo di assorbimento degli esuberi in maniera ordinata e senza costi di contenzioso per le amministrazioni».

Nel 2012, stando ai dati forniti dall’Inps nell’ultimo Rapporto annuale sulle nuove pensioni ex Inpdap, sono state 109.076 le nuove pensioni. La Cassa dov’è stato registrato il più alto numero di nuove liquidazioni è quella dei trattamenti pensionistici statali (58%) seguita dalla Cassa pensioni dipendenti degli enti locali (38%). Naturalmente da quei dati di flusso non è compreso alcun prepensionamento legato alla spending review. Se si guarda agli importi complessivi dei nuovi assegni erogati dall’Inps ad ex dipendenti pubblici – intesi come media delle prestazioni dirette e indirette – si scopre che questi variano dai 4.549 euro mensili per la Cassa pensioni sanitari (sono il 3% delle nuove prestazioni sorte nel 2012) ai 1.502 euro mensili della Cassa pensioni insegnanti. Gli importi medi più elevati si registrano nell’ambito della magistratura (8.225 euro mensili), settore seguito dall’Università (3.546 euro) e delle Forze Armate (2.614 euro). Ma se in quest’ultimo caso l’età media alla decorrenza del pensionamento è attorno ai 59 anni, per i magistrati si sale al 68,7 mentre per l’Università a 65,1. Solo per il personale delle aziende autonome (1.311 pensionamenti l’anno scorso) si è riusciti ad andare oltre, con un’età media al momento dell’incasso del primo versamento Inps di 72,2 anni.

Dribbling alle scelte del Tar Lazio

Il Dl sul pubblico impiego, evitando il ricorso al Consiglio di Stato, pone fine alla querelle interpretativa che aveva portato alla ribalta la sentenza 2446/2013 del Tar Lazio (si veda Il Sole 24 Ore del 25 giugno scorso). Sentenza che aveva annullato la circolare n. 2 del Dipartimento della Funzione Pubblica nella parte in cui prevedeva il collocamento a riposo d’ufficio al compimento del 65esimo anno di età nei confronti di quei dipendenti che entro il 2011 erano già in possesso della massima anzianità contributiva, o comunque dei requisiti prescritti per l’accesso ad un trattamento pensionistico diverso dalla pensione di vecchiaia.

In particolare, fornendo un’interpretazione autentica all’articolo 24, comma 3, del Dl 201/2011, l’articolo 2 del Dl 101/2013 precisa che il conseguimento da parte di un lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 comporta obbligatoriamente l’applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgente la Riforma Monti-Fornero. In altri termini, il possesso del diritto entro il 2011 – ancorché non esercitato dall’interessato – comporterà l’obbligo in capo all’Amministrazione di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro – di norma – al compimento del 65esimo anno di età o al raggiungimento dell’anzianità massima contributiva di 40 anni, qualora tale seconda ipotesi sia applicabile nell’Ente.

Inoltre, l’articolo 2, comma 5, del Dl 101/2013 fornisce una ulteriore interpretazione in merito alla prosecuzione dell’attività lavorativa nella Pa oltre i rispettivi limiti ordinamentali. L’articolo 24, comma 4, del Dl 201/2011 deve essere interpretato nel senso che per i dipendenti delle Pa il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d’ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del Dl 201, non è modificato dall’elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all’interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale il datore di lavoro pubblico deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.

La citata sentenza del Tar aveva ammesso che l’articolo 24 del decreto Salva Italia si prestava a due letture, ma privilegiava quella a favore del dipendente che voleva essere mantenuto in servizio oltre i limiti ordinamentali vigenti, ancorché avesse già maturato entro il 31 dicembre 2011 un diritto a pensione di anzianità con oltre 40 anni di contributi, e fino al raggiungimento dei nuovi requisiti pensionistici introdotti dalla riforma Monti-Fornero. Di segno opposto, la circolare 2/2012 del Dipartimento della Funzione pubblica che aveva sostenuto – unitamente all’Inps con il messaggio 8381/2012 – sin dall’origine l’impossibilità in capo al dipendente, con diritti pensionistici già maturati entro il 2011, di optare per i più elevati requisiti pensionistici. Infatti, in presenza di anzianità contributive non inferiori a 40 anni entro il 2011, la prosecuzione dell’attività lavorativa comporta un incremento della propria rendita previdenziale a causa della valorizzazione della quota contributiva a decorrere dal 1˚ gennaio 2012. Invece, fino al 2011, le anzianità superiori a detto limite non portavano nessun beneficio in termini pensionistici poiché il coefficiente di rendimento veniva “cristallizzato” in corrispondenza dei quaranta anni di contributi.

Il Sole 24 Ore – 3 settembre 2013 (tratto dal sito Sivempveneto.it)

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Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir

4 Risposte a “Obbligo della pensione per gli statali che hanno i requisiti. Chi lavora fino a 70 anni costa troppo”

  1. Il decreto D’Alia ha introdotto i requisiti prima della legge fornero, io sono stata assunta il 2/01/1998 sto riscattando 5 anni e tre mesi di lavoro indipendente quando potrò andare in pensione (volendo restare il più possibile) a giugno 2014?

  2. Il decreto D’Alia non prevede alcun prepensionamento, prevede solo l’applicazione dei requisiti pre-fornero (quota 97, età minima 61 anni) solo in caso di dichiarazione di esubero da parte della P.A.

  3. salve, con il prepensionamento d’alia, avendo 37 anni di contributi, essendo nato il 20- 01- 1957 e di essere impiegato statale, quando posso andare in pensione ?grazie a chi mi fornirà notizie.

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