Statali, salario accessorio senza tetti. Così la Pa può premiare il merito

Tratto da PAmagazine

Per i dipendenti pubblici è accessorio quella parte di salario che si aggiunge allo stipendio base e dovrebbe fare la differenza, remunerando il merito e la professionalità del dipendente stesso, proprio le qualità sulle quali il ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, vuole costruire l’architrave dell’imminente trattativa contrattuale. In estrema sintesi l’idea del ministro è quella di riservare aumenti, progressioni di carriera e scatti di stipendio ai dipendenti più meritevoli, quelli, cioè, che otterranno le valutazioni alte, o comunque superiori ad una nuova «soglia minima», tutta da definire, al di sotto della quale si perderà il diritto alla componente accessoria della retribuzione finale.

A leggere interviste e dichiarazioni sarebbe, insomma, questa la prima mossa con la quale il ministro intende aprire la partita a scacchi del nuovo contratto. In merito risponderemo al tavolo, ha poco senso, infatti, anticipare il confronto a mezzo stampa. Quello che però il ministro sa, perché tra l’altro l’ho anticipato proprio in un articolo pubblicato su questo sito, è che se vuole lanciarci la sfida di un confronto centrato sul merito e sulla produttività, noi di Confsal-Unsa, non ci sottrarremo. A patto, però, come ho già detto, che sia un confronto vero, a 360 gradi, dove lo Stato faccia la sua parte sapendo che non si può parlare seriamente di produttività se non si affronta anche il tema degli organici, carenti quasi di un terzo (posto più, posto meno) in ogni ramo dell’amministrazione. E già che ci siamo vorrei segnalare al ministro un’altra considerazione, tutt’altro che accessoria, che se si vuole puntare davvero tutto sulla parte aggiuntiva e complementare del salario, bisogna almeno eliminare il tetto che da qualche anno sta inaridendo questa fonte di retribuzione.

L’allarme, peraltro, lo ha lanciato una figura centrale della prossima contrattazione, cioè il presidente dell’Aran, Antonio Naddeo, che intervistato dal Messaggero, ha spiegato che sul salario accessorio ogni amministrazione dello Stato non può superare il tetto dei fondi stanziati nel 2016. Un vincolo che vale per tutti, anche per chi avrebbe in realtà dei margini di bilancio per distribuire altri premi o aumenti di merito (perché dispone di risorse proprie, come le agenzie fiscali, le aziende sanitarie o le Università, oppure ha soldi in cassa dovuti a risparmi di gestione). Il tetto vale comunque per tutti, con il risultato che dal 2016 a oggi l’inflazione si è già mangiata una bella fetta di quel valore. Un bel problema, tanto che lo stesso presidente Naddeo invita il governo a togliere questo tetto, visto che con esso “le amministrazioni hanno le mani legate”, ed aggiunge infatti “che più che di tetto dovremmo parlare di un tappo che blocca le politiche retributive della amministrazioni”.

Un tappo da far saltare senza se e senza ma, anche perché comporta altre distorsioni. Quando l’emergenza rende necessario distribuire incentivi straordinari, in presenza di questo tetto l’unico modo di procedere è per via legislativa, come è stato fatto recentemente con il bonus concesso ai dipendenti dell’Agenzia delle entrate per il superlavoro collegato al PNRR. “Ma tutte le amministrazioni sono impegnate su questo fronte e sarebbe giusto che anche gli altri potessero premiare i dipendenti”, ha osservato saggiamente il presidente Naddeo, invece, bloccare tutti e poi attraverso un emendamento a qualche legge, dare risorse aggiuntive a uno e non agli altri finisce per creare “una sorta di dumping tra le amministrazioni”.

Conclusione, quella del presidente dell’Aran, che non può che trovarci d’accordo, anche perché ci riporta alla considerazione iniziale, il merito e la produttività vanno premiati, ma la politica retributiva deve rispondere a una visione d’insieme e stabilire vincoli a priori, come il tetto, oppure adottare soluzioni tampone una tantum, come il bonus PNRR, è l’esatto opposto della strategia che noi auspichiamo. E vorrei essere ancora più chiaro, per evitare equivoci: non c’è dubbio che vada adeguatamente retribuito lo sforzo aggiuntivo richiesto ai colleghi dell’Agenzia delle Entrate per rispettare le tappe forzate delle procedure richieste dal PNRR. Vorrei però che si pensasse anche al fatto che questo carico di lavoro dipende, in larga parte, dal fatto che a fronte di una pianta organica di circa 43 mila dipendenti (dirigenti esclusi, ne risultano effettivamente in servizio all’Agenzia delle entrate circa 29 mila. Ecco, quindi, che ritorniamo al punto di partenza.

RINNOVO CCRL 2019-2021 DIPENDENTI REGIONE SICILIANA AUMENTI CONTRATTUALI E ARRETRATI

Mi sono dilettato con i numeri e ho elaborato 2 tabelle con gli incrementi mensili della retribuzione tabellare da corrispondere per 13 mensilità e con la quantificazione degli arretrati calcolati al 30 giugno 2024.

Il calcolo degli arretrati al 30 giugno è motivato dal fatto che verosimilmente l’amministrazione non potrà adeguare gli stipendi prima del 1° luglio 2024.

La prima tabella (tabella 1) è semplificata.

Ci sono gli aumenti dei tabellari spettanti per ciascun anno (2019, 2020 e 2021) e gli arretrati calcolati al lordo e al netto della vacanza contrattuale.

TABELLA 1

La seconda tabella (tabella 2) mostra i vari passaggi che portano alla quantificazione degli arretrati.

TABELLA 2

ATTENZIONE!!

Gli importi degli arretrati non corrispondono perfettamente per coloro che hanno conseguito la PEO nel 2020 e nel 2021 e questo riguarda non solo queste tabelle ma tutte le tabelle con la quantificazione di aumenti e arretrati in circolazione.

COMUNICATO STAMPA – FIRMATO IL RINNOVO DEL CCRL 2019-2021 PER I DIPENDENTI DELLA REGIONE SICILIANA

Palermo, 11 aprile 2024

Appena sottoscritto il rinnovo del contratto collettivo regionale di lavoro 2019-2021 che si applica a tutti i dipendenti regionali del comparto non dirigenziale, degli enti e delle società collegati alla Regione. A darne notizia sono unitariamente le segreterie regionali dei sindacati rappresentativi Cisl Fp, Cobas Codir, Fp Cgil, Sadirs, Siad Csa, Ugl Autonomie e Uil Fpl dopo avere sottoscritto il Ccrl 2019-2021 presso la sede dell’Aran Sicilia guidata dal commissario straordinario Accursio Gallo. “Riteniamo questo un importante risultato, considerati gli attuali limiti normativi ed economici sulla riclassificazione”. Peraltro, a distanza di oltre un anno e mezzo di ritardo, rispetto a tutti gli altri comparti del pubblico impiego, la firma era un atto dovuto. Adesso, occorre imprimere una forte accelerazione sull’attuazione del nuovo ccrl e proiettarci verso Il prossimo. Con il rinnovo – concludono le sigle – il comparto si avvicina all’equiparazione giuridica del Ccnl delle Funzioni Centrali, cioè dei ministeri, degli enti e delle agenzie dello Stato”. Gli aumenti contrattuali Con il nuovo contratto, i lavoratori avranno un aumento mensile degli stipendi che varia da 61,82 per la categoria economica più bassa a 145 per la categoria economica più alta. Per le categorie A l’aumento medio è di circa 65 euro. Per le categorie B l’aumento medio è di circa 76 euro. Per le categorie superiori l’aumento medio è di 100 euro per le categorie C e di circa 120 euro per le categorie D. “Adesso subito la riclassificazione” I sindacati richiedono subito l’attivazione delle procedure per la riforma dell’ordinamento professionale. “Non possiamo più attendere ritardi sull’avvio delle procedure di riclassificazione”, affermano aggiungendo: “Finalmente i fondi sono stanziati e non ci sono più alibi. Chiediamo che si proceda all’attivazione delle procedure per consentire le progressioni verticali del maggior numero di dipendenti possibili per dare il giusto riconoscimento ai tanti dipendenti che svolgono compiti di inquadramento superiore rispetto alle mansioni loro affidategli. Non ne hanno bisogno solo i lavoratori – aggiungono – lo richiede il funzionamento della macchina amministrativa che può solo trarre benefici dal giusto riconoscimento ai lavoratori”. Sul tema le organizzazioni rincarano la dose. “I futuri concorsi – dicono – prevedano una riserva dei posti per valorizzare maggiormente chi è già in amministrazione e che possiede professionalità e titoli.” Positiva la valutazione delle sigle sul potenziamento dell’istituto delle posizioni organizzative e sull’introduzione dell’area delle elevate professionalità. “Quest’ultimo è un istituto che nel resto di Italia – commentano i sindacati – inizia a essere attuato e che va nella direzione di una pubblica amministrazione capace di valorizzare le competenza e più efficiente nell’organizzazione. Una pubblica amministrazione, come la Regione Siciliana, fondamentale per la tenuta e il rilancio economico dell’Isola, d’altra parte, non può essere basata su un ordinamento professionale decontestualizzato e lontano dalle esigenze del futuro”. “Bene l’impegno di Messina e Gallo, ma serve una completa Aran Sicilia” Le organizzazioni sindacali valutano positivamente l’azione posta in essere dall’assessore Andrea Messina e dal commissario dell’Aran Sicilia, Accursio Gallo. “Il commissario Gallo – spiegano – ha manifestato apertura al confronto e gli va riconosciuto il merito di aver sopperito alla assenza del comitato direttivo ed alle gravi carenze d’organico. Dell’assessore Andrea Messina abbiamo apprezzato l’onestà intellettuale con cui ha sempre rappresentato gli invalicabili limiti, dettati dalle norme vigenti. Adesso però – rilanciano i rappresentanti dei lavoratori – non si può più rinviare il rinnovo del comitato direttivo dell’agenzia di negoziazione per recuperare tutti i ritardi che si sono accumulati.

Il regime delle incompatibilità nel pubblico impiego. Circolare

Per completezza di informazione, ad integrazione dell’articolo sugli incarichi extraistituzionali e il regime delle incompatibilità nel pubblico impiego (Dipendenti pubblici e incarichi extraistituzionali: incompatibilità e autorizzazioni), che ho pubblicato l’8 aprile 2024, condivido la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale relativa all’argomento in questione. Suddetta circolare, oltre a richiamare la normativa vigente, contribuisce ad una omogenea applicazione nell’ambito dell’Amministrazione della stessa normativa, supportando gli uffici attraverso una descrizione quanto più organica delle diverse fattispecie, alla luce delle attuali direttive ministeriali e di alcuni recenti orientamenti giurisprudenziali.


Dipendenti pubblici e incarichi extraistituzionali: incompatibilità e autorizzazioni

PEO: È illegittimo escludere il personale non più presente in servizio all’atto dell’approvazione delle relative graduatorie. Lo ha affermato la Sezione Lavoro della Cassazione. Il Cobas-Codir sta predisponendo le diffide

Con una recentissima ordinanza la Sezione Lavoro della Cassazione ha affermato che è illegittimo escludere dalle procedure selettive per l’attribuzione degli sviluppi economici il personale non più presente in servizio all’atto dell’approvazione delle relative graduatorie.
Da un esame delle graduatorie provvisorie PEO relative agli anni 2019, 2020 e 2021 si è avuto modo di verificare che sono un numero cospicuo i dipendenti esclusi dalle graduatorie definitive in quanto, in applicazione di quanto disposto dal bando (art. 5 bando PEO), sono stati posti in quiescenza, non risultando più nei ruoli della Regione alla data di pubblicazione della graduatoria finale.
I legali del Cobas-Codir stanno predisponendo una diffida per richiedere la corresponsione della PEO ai soggetti esclusi in applicazione del sopra citato art. 5 del bando PEO.
Gli interessati possono richiedere di aderire alla diffida PEO inviando l’email all’indirizzo [email protected] allegando copia del codice fiscale e del documento d’identità, la diffida è gratuita per gli iscritti.

Sospensione disciplinare del dirigente che non controlla i sottoposti

Tratto da neopa.it

Con ordinanza n. 8642 del 2 aprile 2024, la Sezione Lavoro della Cassazione ha giudicato legittima la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per mesi uno irrogata al dirigente del settore “Procedure sanzionatorie e Traffico della Polizia Locale” per mancato controllo e omessa vigilanza sulle procedure di data entry che avevano determinato, per difetto di registrazione del sistema, la mancata notifica di un numero rilevante di atti, con connesso grave danno economico per l’ente.

La Corte ha infatti rilevato che il dovere del dirigente di «sovrintendere, nell’esercizio del proprio potere direttivo, al corretto svolgimento dell’attività del personale, anche di livello dirigenziale, assegnato alla struttura, nonché al rispetto delle norme del codice di comportamento e disciplinare» (si veda oggi l’art. 34 del CCNL dell’Area della Funzioni Locali sottoscritto il 17.12.2020) non può non implicare quello di controllare il processo lavorativo e l’operato del personale a esso addetto, guidandone, con direttive di carattere generale, le attività, tra cui quelle di data entry riguardanti, appunto, gli accertamenti di infrazioni rilevate con le apparecchiature autovelox; il che comporta, a fronte della riscontrata «tolleranza di irregolarità di servizio» o della configurabilità del «grave danno all’ente», l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio «con privazione della retribuzione da un minimo di 3 giorni fino a un massimo di 6 mesi» (così come previsto oggi dall’art. 36, comma 8, del cit. CCNL).

Dipendenti pubblici e incarichi extraistituzionali: incompatibilità e autorizzazioni

Tratto da filodiritto.com

Il complesso ed articolato quadro normativo regolante la materia è permeato dal principio di esclusività cui soggiacciono i dipendenti pubblici, i quali sono tenuti a dedicare le proprie energie lavorative alle attività per cui sono stati assunti evitando di disperdere tali forze in attività non attinenti al rapporto di lavoro.

La norma generale di riferimento è l’articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001 che disciplina la materia delle incompatibilità, del cumulo di impieghi e incarichi secondo cui i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e/o determinato ed a tempo pieno, non possono intrattenere, salvo specifiche e limitate deroghe previste dalla legge, altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo o esercitare attività imprenditoriali. Possono svolgere incarichi retribuiti conferiti da altri soggetti, pubblici o privati, solo se autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza.

Questo scritto si propone, pur nella consapevolezza di non essere esaustivo, l’obiettivo di fornire un valido supporto ai datori di lavoro e ai dipendenti chiamati, rispettivamente, ad applicare la normativa in materia di svolgimento di incarichi extraistituzionali ed a rispettarne i divieti.

Sommario

1. Incarichi extraistituzionali: le incompatibilità previste dall’articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001

2. Le ipotesi di “incompatibilità assoluta”

3. L’“incompatibilità relativa” – Criteri generali per il rilascio dell’autorizzazione

4. Il regime delle incompatibilità nel rapporto di lavoro a tempo parziale

5. La giurisdizione in materia di incarichi extraistituzionali non autorizzati

6. Prevenzione della corruzione e trasparenza negli incarichi conferiti o autorizzati ai pubblici dipendenti


Il regime delle incompatibilità nel pubblico impiego. Circolare

Pa, paura della firma e rischio processi per danno erariale: sprint sulla proposta di FdI

Tratto da ilsole24ore.com

Il centrodestra accelera sulla questione della “paura della firma” da parte di sindaci e amministratori pubblici in generale, con una proposta di legge a firma di Tommaso Foti che ha iniziato l’iter in commissione alla Camera.


Stop alla responsabilità erariale sugli atti che siano stati preventivamente vistati dalla Corte dei Conti e obbligo di copertura assicurativa per coloro che abbiano responsabilità nella gestione di risorse pubbliche. Ma anche multa fino a due annualità del trattamento economico complessivo per il pubblico ufficiale responsabile di procedimenti legati al Pnrr e al Pnc (Piano nazionale per gli investimenti complementari) sui quali si accumuli un ritardo superiore al 10% del tempo complessivo previsto per la conclusione. Il centrodestra accelera sulla questione della “paura della firma” da parte di sindaci e amministratori pubblici in generale, con una proposta di legge a firma di Tommaso Foti (presentata il 19 dicembre 2023) che il 4 aprile ha iniziato l’iter in commissione alla Camera

Amministratori non giudicabili se atti hanno superato controllo preventivo della Corte dei Conti

Qualora l’atto abbia superato «il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, e quindi – si legge nella relazione introduttiva – sia stato vistato e registrato, non sarà più possibile sottoporre a giudizio per responsabilità erariale gli amministratori che lo abbiano adottato». Il superamento del controllo preventivo «avrà effetto “tombale” sulle eventuali criticità dell’atto, mentre ad oggi è possibile sottoporre a giudizio anche gli amministratori che abbiano adottato atti vistati e registrati dalla stessa Corte dei conti».

Obbligo di assicurazione per gli amministratori pubblici

È introdotto inoltre l’obbligo di copertura assicurativa per coloro che abbiano responsabilità nella gestione di risorse pubbliche, prevedendo la «facoltà per l’amministrazione di appartenenza di destinare una parte del trattamento economico accessorio spettante al dirigente o funzionario alla stipulazione di una polizza assicurativa, idonea a garantire che l’amministrazione stessa possa sempre e comunque ottenere il pieno risarcimento del danno patrimoniale ascrivibile a colpa grave del dirigente medesimo». L’obiettivo è quello di garantire in tal modo «il risarcimento completo della lesione patrimoniale subita dalla pubblica amministrazione, a prescindere dalle condizioni economiche del soggetto responsabile, generalmente inadeguate a fronte di danni di rilevante entità». La necessità di prevedere una copertura assicurativa obbligatoria si fonda «sul preoccupante dato statistico secondo il quale viene recuperato solo il 10 per cento del credito complessivo maturato dalla pubblica amministrazione sulla base di sentenze definitive»

Tempi dimezzati per il controllo degli appalti del Pnrr

Si prevede inoltre il «dimezzamento dei termini per effettuare il controllo relativamente agli appalti connessi all’attuazione del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) e l’anticipazione del controllo stesso al momento dell’aggiudicazione, invece che alla stipulazione del contratto».

Sanzione pecuniaria legata alla non attuazione del Pnrr

Si dispone infine una «misura sanzionatoria pecuniaria finalizzata a sollecitare la conclusione dei procedimenti connessi all’attuazione del PNRR e del PNC». Nel dettaglio, al pubblico ufficiale responsabile di tali procedimenti, «in relazione ai quali si verifichi, per fatto a esso imputabile, un ritardo superiore al 10 per cento rispetto al tempo stabilito per la conclusione del procedimento, si applica, sulla base del grado di colpevolezza, una sanzione pecuniaria compresa tra un minimo di 150 euro e un massimo fino a due annualità del trattamento economico complessivo annuo lordo».