Prepensionamenti e riduzione degli organici. Il Commissario dello Stato accetterà deroghe alla normativa nazionale?

Premesso che sarei d’accordo a mandare in pensione tutti coloro che possiedono un minimo contributivo (30 anni) indipendentemente dall’età anagrafica. Potrebbero andare via tanti lavoratori ormai demotivati sia dal punto di vista giuridico che economico.

Voglio esaminare, asetticamente, l’emendamento regionale alla luce della  normativa nazionale.

Normativa nazionale

La normativa nazionale prevede la deroga al sistema pensionistico attuale solo in presenza di esuberi.

L’art. 2 del D.L. 6 luglio 2012 , n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” (c.d. spending review) stabilisce, infatti, che (…..) le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato (…..) sono ridotte nella seguente misura:

  1. gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti;

  2. le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando unಬulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.

Alle riduzioni (…..) si provvede, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (…..).

Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all’esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni, fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, compresi i trattenimenti in servizio, avviano le procedure di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorità:
a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2014, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all’ente di appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica, senza necessità di motivazione, l’articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (…..).

Finanziaria regionale

Con l’emendamento presentato, la Regione vuole ridurre il personale applicando i requisiti pre Fornero senza una legge di recepimento della spending review che abbia stabilito EVENTUALI esuberi (esiste solo la Deliberazione n. 317 del 4/09/2012).

In altre parole la Regione, per mettersi al riparo da eventuali impugnative, avrebbe, tranquillamente, potuto verificare, attraverso i dati anagrafici del personale di cui dispone, quanti dipendenti (sia del comparto che della dirigenza) raggiungano, entro il 2016, i requisiti pre Fornero, e dichiarare l’esubero per il numero di dipendenti corrispondente.

Altra considerazione. Abbassando il requisito dell’età a 60 anni, si crea una disparità di trattamento tra dipendenti regionali e dipendenti statali cui si applica il requisito di 61 anni di età.

Ecco l’emendamento “riduzione organico”.

  1.  In coerenza con i principi  e le finalità dell’art. 2 del decreto-legge 06.07.2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 07.08.2012, n.135, viggono per il quadriennio 2013-2016, per il personale dell’Amministrazione regionale, i requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore dell’art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  2. Il requisito minimo di età anagrafica per l’accesso al trattamento pensionistico con il cosiddetto sistema delle quote, di cui alla tabella 2B” della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modifiche ed integrazioni, è fissato in 60 anni e 3 mesi.
  3. Nelle more della rivisitazione e riorganizzazione dell’Amministrazione regionale, la dotazione organica del personale di cui all’art. 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e all’art. 51, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, è ridotta in numero pari ai soggetti che vengono collocati in quiescenza in attuazione delle previsioni di cui al precedente comma 1.
  4. Ai fini della liquidazione e dei tempi di erogazione dell’indennità di buonuscita comunque denominata, limitatamente al personale destinatario delle superiori disposizioni, i termini previsti dall’art. 3 del decreto-legge 28.03.1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28.05.1997, n. 140, e dall’art. 1, comma 22, del decreto-legge 13.08.2011, n. 138, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 14.09.2011, n. 148, sono  incrementati di ulteriori 12 mesi.

A questo punto si possono fare 2 ipotesi:

  1. c’è l’accordo con il Commissario dello Stato?
  2. vogliono scaricare la responsabilità di una probabile impugnativa su quel “cattivone” del Commissario dello Stato?

Ai posteri l’ardua sentenza.

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir