I dipendenti pubblici che si assentano dal posto di lavoro per esami clinici, visite specialistiche, etc. possono autocertificare la propria presenza nella struttura sanitaria pubblica o privata

circolare_n_2_2014_1
Per scaricare la circolare clicca sopra l’immagine

I dipendenti pubblici che si assentano dal posto di lavoro per sottoporsi ad esami clinici, visite specialistiche o terapie, possono autocertificare l’attestazione della propria presenza nella struttura sanitaria pubblica o privata, secondo le disposizioni previste dal dpr 445/2000.

Qualora la struttura rilasci un’attestazione, questa dovrà contenere la qualifica del soggetto che la redige e l’orario di entrata e di uscita del dipendente, dovendosi escludere qualsiasi riferimento alla diagnosi.

A spiegarlo è la circolare numero 2/2014 del dipartimento della Funzione pubblica, a seguito della novella introdotta dalla legge 125/2013. L’autocertificazione di presenza sostituisce la giustificazione dell’assenza mediante attestazione redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura pubblica o privata che ha erogato la prestazione (attestazione di presenza).

Nel caso di dipendenti che debbono sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie che li rendono incapaci al lavoro, spiega ancora la circolare, per semplificare le procedure è considerata sufficiente anche un’unica certificazione (che, per queste ipotesi, potrà essere cartacea) del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti con incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito dal medico.

Esteso il congedo straordinario per assistenza disabili ai parenti entro il 3° grado

Il congedo straordinario fino a 2 anni, concesso per l’assistenza di persone in situazione di disabilità grave è stato esteso dalla Corte Costituzionale anche ai parenti e affini conviventi entro il 3° grado. Tale sentenza segue le altre che hanno esteso il diritto anche ai fratelli, sorelle e figli conviventi. L’Inps con una circolare pubblica l’ordine di priorità per il riconoscimento, ivi compreso dell’indennità economica prevista.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 203 del 3 luglio 2013 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) nella parte in cui, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona disabile in situazione di gravità, non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario il parente o l’affine entro il terzo grado convivente della persona in situazione di disabilità grave, in violazione della Costituzione….continua a leggere

Congedo straordinario per cure potrà essere richiesto anche da parenti e affini entro il terzo grado

La Corte costituzionale con sentenza n. 203 del 3 luglio 2013 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità nella parte in cui elenca i soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona disabile in situazione di gravità.