LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RISCHIA DI DOVER ASSUMERE 300MILA DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO

LavoratoreSui precari il governo rischia grosso. È in arrivo una condanna da parte dell’Europa che costringerebbe la Pubblica amministrazione ad assumere subito oltre 140.000 docenti ai quali poi potrebbero aggiungersi almeno altri 150.000 insegnanti abilitati ma per il momento fuori dalle graduatorie ad esaurimento.

Prepensionare e assumere a costo zero è come volere la botte piena e la moglie ubriaca

PensionePubblica Amministrazione. La Madia insiste su staffetta generazionale e dice no al blocco del turn over. Ma la Ragioneria Generale dello Stato chiede le coperture, perché prepensionare e assumere è costo.

“Se si mandano via persone che non vengono rimpiazzate – ha detto Francesco Massicci a capo dell’Ispettorato Generale per la Spesa Sociale della Ragioneria Generale dello Stato in un’audizione – “viene meno lo stipendio e la pensione ed è un costo neutrale. Ma se mando via persone che devo sostituire devo pagare lo stipendio, la pensione e la buonuscita e la legge deve prevedere una copertura”.

I precari (socialmente utili?) stabili per legge

Per leggere l’articolo cliccaci sopra

Interessante articolo di Sergio Rizzo che scrive: apprendendo che lo Stato assumerà per due anni migliaia di«bidelli», mentre il commissario alla spending review Carlo Cottarelli stima in almeno 85 mila gli esuberi nella pubblica amministrazione, è legittimo chiedersi quale sia il confine fra l’ assistenzialismo e le necessità reali del servizio pubblico.

Quale staffetta generazionale? In Sicilia i precari sono tutti ultra50enni. Mandiamo a casa vecchi per assumere altri vecchi?

Intervista del Ministro per la Pubblica Amministrazione Marianna Madia al Corriere della Sera.

Secondo il ministro in Italia ci sono troppi dirigenti, troppo anziani. Va avviato un processo di riduzione non traumatica dei dirigenti e più in generale dei dipendenti vicini alla pensione, per favorire l’ingresso dei giovani. Se non si fa, non ci può essere il rinnovamento della Pubblica amministrazione, ma anzi si andrà verso la sua agonia. Un po’ quello che accade a un Paese che non fa figli.

Secondo la Madia ci sono dipendenti pubblici che si trovano tra i vecchi requisiti di pensionamento e i nuovi ai quali, nell’ambito di un piano nazionale di rinnovamento, potrebbe essere permesso di andare in pensione uno o due anni prima. In questo modo sicuramente si ridurrebbero i dirigenti, rinunciando ai più anziani, e si risparmierebbe sulla spesa pur assumendo.

Si potrebbe – continua la Madia – mandare in pensione 3 dirigenti e sostituirli con un funzionario. La priorità ad essere assunti spetterebbe ai vincitori di concorso. Per i precari si può pensare a dei punteggi da far valere in concorsi aperti a tutti.

Commento.

Anche la Madia non fa nessun accenno alla carriera o alla valorizzazione delle professionalità di coloro che, invece, dovranno restare. Ciò agirebbe sull’aspetto motivazionale del personale con un sostanziale miglioramento dell’efficienza della Pubblica amministrazione.

L’idea, poi, di sostituire 3 dirigenti con un funzionario può volere significare 2 cose: o si era consapevoli che l’organico era sovrastimato e il lavoro che poteva svolgere una sola persona era diviso a 3 unità, o si vuole caricare e sfruttare oltremodo i lavoratori attraverso una riduzione dei salari e un aumento delle ore lavorative.

Cassazione. Nella Pa stabilizzazioni sotto esame. Decideranno le Sezioni unite sulla possibilità di assumere i precari senza concorso

Per leggere l’articolo clicca sopra l’immagine

Nella Pa stabilizzazioni sotto esame

Giro di vite in vista per le assunzioni senza concorso e per la stabilizzazione dei lavoratori precari negli enti pubblici economici. Le Sezioni Unite della Cassazione dovranno pronunciarsi infatti sulla possibilità di convertire i rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato aggirando la regola del concorso pubblico.

La questione è stata rimessa alle Sezioni Unite dalla Sezione lavoro (ordinanza interlocutoria n. 4458/2014), investita di un ricorso dell’Ente Autonomo Fiera del Mediterraneo volto a contestare una sentenza della Corte d’ appello di Palermo. Quest’ultima aveva ritenuto nullo il termine apposto a un contratto di lavoro stagionale (prorogato per 32 mesi) e lo aveva dunque trasformato in rapporto a tempo indeterminato.

Come ricorda la Sezione lavoro, nel pubblico impiego vige la regola del concorso, prevista dall’articolo 97 della Costituzione, come modalità ordinaria di reclutamento. Eventuali violazioni comportano la nullità del contratto e la responsabilità per danno erariale dei dirigenti in relazione al danno liquidato a favore del lavoratore (articolo 36 del Dlgs 165/2001).

Inoltre, nel pubblico impiego il divieto di conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato si giustifica per ragioni di controllo della spesa pubblica e di rispetto dei vincoli di bilancio ora rafforzati dal nuovo articolo 81 della Costituzione (legge costituzionale n. 1/2012). Vero è che il personale degli enti pubblici economici è soggetto al regime dei rapporti di lavoro privato.

Molte leggi, specie regionali, pur prevedendo la regola generale del concorso pubblico, ammettono sistemi alternativi (liste di collocamento e mobilità, prove di idoneità attitudinale non a numero chiuso eccetera) che portano poi a stabilizzare il personale per legge o in seguito a causa civile.

In dissenso con la sentenza d’appello, la Sezione lavoro dubita che gli enti pubblici economici possano godere di sistemi di reclutamento molto diverso da quello delle pubbliche amministrazioni. Ciò cozzerebbe col principio di imparzialità e le esigenze di controllo della spesa pubblica. E poiché, al di là del caso specifico, molte leggi regionali tendono a stabilizzare i rapporti di lavoro precari, la Sezione ritiene si bene che le Sezioni Unite facciano chiarezza una volta per tutte. In epoca di spending review il vento sta cambiando direzione.

Il Sole 24 Ore – 26 febbraio 2014 (tratto dal sito www.sivempveneto.it)

Per 140mila precari arriva il giorno della verità: il 27 marzo la Corte di Giustizia Europea deciderà se vanno assunti

Notizie :: Precariato
Per 140mila precari arriva il giorno della verità: il 27 marzo la Corte di Giustizia Europea deciderà se vanno assunti

Pubblicato il 17 Febbraio 2014 alle 20:21

Sta per giungere al capolinea la battaglia avviata prima di tutti dall’Anief, nel 2010, per far considerare illegittima l’assunzione reiterata nel tempo su posti vacanti e disponibili fino al 30 giugno o al 31 agosto di ogni anno scolastico. Anief: i presupposti per una sentenza storica favorevole ai supplenti che hanno fatto ricorso ci sono tutti.

Mancano solo quaranta giorni alla sentenza che presto potrebbe aprire le porte per l’assunzione a titolo definitivo nei ruoli dello Stato dei 140 mila docenti precari della scuola italiana: la Corte di Giustizia Europea ha fissato per il prossimo 27 marzo la decisione sull’abuso di precariato che si attua in Italia nei confronti dei lavoratori che hanno svolto un impiego a tempo determinato, anche non continuativo, per almeno 36 mesi.

È stata quindi reputata pertinente la linea intrapresa prima di tutti dall’Anief, nel 2010, di considerare illegittima l’assunzione reiterata nel tempo su posti vacanti e disponibili fino al 30 giugno o al 31 agosto di ogni anno scolastico. Come del resto già chiaramente indicato nella direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.

Le ragioni addotte dal giovane sindacato erano state avallate prima dal giudice del tribunale di Napoli, Paolo Coppola, che ha sollevato la questione di pregiudizialità davanti alla Corte di Giustizia europea: di fronte alla richiesta di immissione in ruolo di una insegnante precaria con più di tre anni di supplenze, il magistrato ha deciso che la questione andava sottoposta ai colleghi europei. E la Commissione sovranazionale gli ha dato ragione, chiedendo infatti il giudizio del più alto organismo con sede a Lussemburgo: per i giudici europei, infatti, l’art. 10 del D.lgs. n. 368/01, con cui in Italia si è cercato di aggirare la direttiva Ue, determinerebbe un chiaro danno al lavoratore italiano “a vantaggio del datore di lavoro-Stato ed eliminando la possibilità conferita dall’Ordinamento interno di sanzionare l’abusiva reiterazione di contratti a termine”.

Dello stesso parere si è detta la stessa Commissione europea, quando alcune settimane fa è stata sollecitata dalle questioni pregiudiziali sollevate stavolta dalla Corte costituzionale italiana. “Non può ritenersi obiettivamente giustificata ai sensi della clausola 5, punto 1, lett. a) dell’accordo quadro – ha spiegato la Commissione Ue – una legislazione nazionale, quale quella italiana in causa, che, nel settore scolastico, non prevede alcuna misura diretta a reprimere il ricorso abusivo a contratti di lavoro a termine successivi”.

Dopo queste evidenti espressioni favorevoli ai lavoratori precari, ci sono quindi fondate speranze che il 27 marzo si possa definitivamente chiudere la fase di sfruttamento e lesione dei diritti del precariato italiano che va avanti da oltre 40 anni.

“È dal 1970 – ricorda Marcello Pacifico – che l’Italia assume e licenzia in modo sistematico i docenti della scuola pubblica. Per questo motivo, la sentenza di Lussemburgo potrebbe diventare storica. Perché diamo per scontato che, in caso di pronunciamento favorevole, si apriranno le porte al ruolo per 140 mila docenti precari. In caso contrario, infatti, ogni sentenza potrebbe costare allo Stato una multa davvero esosa, anche di 8 milioni di euro”.

È bene tuttavia chiarire che per godere dei benefici di quanto dovesse essere disposto dal giudice europeo occorre aderire al contenzioso prima delle sentenza definitiva di fine marzo. In questo modo, quando il legislatore italiano formulerà la conseguente azione di assunzione a tempo indeterminato, chi avrà già presentato ricorso avrà praticamente le porte del ruolo spalancate. Per ottenere le istruzioni per ricorrere è sufficiente inviare una mail a [email protected].

“Riteniamo – continua Pacifico – che in caso di sentenza positiva della Corte comunitaria, le immissioni in ruolo dei ricorrenti italiani possano ritenersi più che fondate. C’è da dire, tra l’altro, che di recente la Ragioneria generale dello Stato ha ravvisato che il mantenimento di una mole così alta di precari nella scuola comporta un aggravio annuale all’erario di circa 350 milioni di euro. Che senso ha – conclude il sindacalista Anief-Confedir – continuare a mantenere queste persone in stato di precarietà?”.

Ad essere ottimista sul buon esito dell’udienza del 27 marzo è pure l’avvocato Vincenzo Di Michele, che in merito a questa importante vertenza tutela anche gli interessi dell’Anief e dei tanti ricorrenti che gli hanno dato fiducia: “sarà una scampagnata primaverile – sostiene il legale – quella dei difensori dei lavoratori precari scolastici (e non scolastici) a Lussemburgo, per ringraziare la Corte di giustizia, la Corte costituzionale, la Cassazione, il Tribunale di Napoli, la Commissione europea di aver (già) garantito la pienezza della tutela dei diritti fondamentali anche nei confronti di uno Stato occupato da molti uomini rapaci, la cui presenza invasiva nelle strutture portanti delle istituzioni e delle aziende pubbliche dovrebbe essere arrivata – conclude l’avvocato Di Michele – al necessario termine”.

Fonte: http://www.anief.org/content_pages.php?pag=7894&sid=

No ai concorsi interamente riservati e alle stabilizzazioni senza concorso

martedì 25 febbraio 2014 10:52

Regioni: e´ illegittima sia la stabilizzazione di dipendenti senza concorso, in assenza di comprovate ed insuperabili esigenze, sia le disposizioni che permettono alle amministrazioni regionali la potestà di indizione di concorsi interamente riservati

segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. V, 20.2.2014

Palazzo della Consulta Roma 2006

In virtù della giurisprudenza della Corte Costituzionale, la regola del pubblico concorso va applicata ai sensi dell’art. 97 Cost. anche al personale delle regioni – materia sottoposta alla potestà legislativa esclusiva di queste – da ciò consegue che non solo la stabilizzazione di dipendenti senza concorso, in assenza di comprovate ed insuperabili esigenze dell’ente pubblico, è del tutto illegittima, ma lo sono anche quelle disposizioni che permettono alle amministrazioni regionali la potestà di indizione di concorsi interamente riservati (sentenza n. 169 del 2010) ovvero laddove i bandi possono fissare un limite minimo, da espandere discrezionalmente in sede di concorso, di posti riservati ai dipendenti. Simili previsioni, oltre a contrastare con il suddetto principio del pubblico concorso, sono illegittime anche in riferimento ai principi di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione (sentenze n. 137 del 2013, nn. 99 e 51 del 2012). Quindi resta ammessa solamente l’ipotesi di un parziale riserva, poiché il concorso pubblico, per essere tale, deve essere aperto all’esterno e la riserva di posti a personale già dipendente oppure a particolari categorie deve essere giustificata da puntuali requisiti, ossia dalla peculiarità delle funzioni che il personale deve svolgere o da specifiche necessità funzionali dell’amministrazione (sentenza n. 99 del 2012): nel caso di specie la giustificazione può essere quella dei posti messi a concorso di ingegnere con particolari specializzazioni.

Ma lo svolgimento di un concorso con posti riservati, così come sottolineato dal TAR, deve rimanere un unico concorso nel quale i concorrenti esterni ed interni partecipano in condizioni di parità di fronte alle prove previste dal bando di concorso, e della riserva potrà tenersi conto al momento della redazione della graduatoria finale dei vincitori. Solo in tale momento eventuali candidati idonei interni all’amministrazione che ha bandito il concorso potranno eventualmente superare concorrenti esterni con voto migliore, in quanto dotati di un titolo di preferenza, alla stregua delle previsioni del d.P.R. n. 497/1994 circa la presentazione dei documenti attestanti il possesso dei titoli di riserva successivamente alle prove orali.

E’ del tutto evidente che una diversa regolamentazione, ossia quella di prove preselettive separate tra esterni ed interni, se non anche quella della separazione delle prove scritte ed orali tra le due categorie, condurrebbe inevitabilmente a una struttura procedimentale di un concorso del tutto duplice e quindi, in buona sostanza, a due concorsi, l’uno pubblico e l’altro totalmente interno, la cui ammissibilità, come si è visto, difficilmente può superare il vaglio della legittimità costituzionale, fatte salve circostanze eccezionali (sentenza n. 205 del 2004). Senza contare poi, come evidenziato in primo grado, che due diverse preselezioni potrebbero costituire un meccanismo di riserva intermedia a favore dei candidati interni, potendo anche eventualmente amplificare la riserva di base già prevista.

Fonte: http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/_

permalink_news.html?resId=8f6e71da-9e02-11e3-84ee-5b005dcc639c

Precari precari precari! Marianna Madia ministro a senso unico? Ultime dichiarazioni lasciano ben sperare

Quarto-Stato copiaNell’aprile del 2011 ha pubblicato il libro «Precari. Storie di un’Italia che lavora» (Rubbettino, 2011) con la prefazione del segretario della Cgil Susanna Camusso.

Quello dei precari è del resto un problema storico della pubblica amministrazione e sarà quindi, insieme al rinnovo del contratto di settore inevitabilmente una delle sfide che Madia si troverà ad affrontare.

Intanto è scontro con Brunetta.

La neoministra: «Lui se la prese con gli impiegati, noi cominceremo coi dirigenti». Il capogruppo: «Deve rispettare chi l’ha preceduta».

Finanziaria 2014, i precari dovranno fare il concorso

Quotidiano di Sicilia Sabato 25 Gennaio 2014 – Per visualizzare l’articolo cliccaci sopra

Sulla vicenda dei precari il Commissario dello Stato Aronica si è espresso chiaramente nell’impugnativa, facendo calare la scure sui 600 precari della Regione, dando invece il via libera ai rinnovi dei contratti dei 22 mila precari degli enti locali. Gli articoli interessati vanno dal 30 al 34.

Precari Regione. Bocciato l’art. 32 della finanziaria
Viene spiegato infatti che, all’articolo 32, viene introdotta “una diversa ed autonoma disciplina per le proroghe della stabilizzazione del personale a tempo determinato in servizio presso la Regione, procedendo difformemente da quanto operato per il personale degli Enti locali”.

Precari. Direttiva ai sindaci. Se i Comuni non attivano contestualmente il percorso di stabilizzazione, le proroghe possono essere di un solo anno

Sportello Lsu - Asu - Comunicato _ Deliberato legislativo del 13 gennaio 2014 - Disposizioni in materia di personale precario
Per leggere la circolare clicca sopra l’immagine

Ieri la Regione ha diramato una prima direttiva ai sindaci aprendo una maglia: se i Comuni non attivano contestualmente il percorso di stabilizzazione, le proroghe possono essere di un solo anno e dunque i contratti possono scadere il prossimo 31 dicembre. Inoltre bisognerà valutare «la sussistenza del fabbisogno e le comprovate esigenze istituzionali».