SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
12 dicembre 2013 (*)
«Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato – Principio di non discriminazione – Nozione di “condizioni di lavoro” – Normativa nazionale che prevede un regime di risarcimento del danno in caso di illecita apposizione di un termine al contratto di lavoro diverso da quello applicabile all’illecita interruzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato»
Nella causa C‑361/12,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale di Napoli (Italia), con decisione del 13 giugno 2012, pervenuta in cancelleria il 31 luglio 2012, nel procedimento
Carmela Carratù
contro
Poste Italiane SpA,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta da M. Ilešič, presidente di sezione, C.G. Fernlund, A. Ó Caoimh, C. Toader (relatore) e E. Jarašiūnas, giudici,
avvocato generale: N. Wahl
cancelliere: L. Hewlett, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 giugno 2013,
considerate le osservazioni presentate:
– per C. Carratù, da A. Cinquegrana e V. De Michele, avvocati;
– per Poste Italiane SpA, da R. Pessi, A. Maresca, L. Fiorillo e G. Proia, avvocati;
– per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da C. Gerardis, avvocato dello Stato;
– per il governo polacco, da B. Majczyna e M. Szpunar, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da C. Cattabriga e M. van Beek, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 settembre 2013,
ha pronunciato la seguente
Sentenza