Più soldi agli uffici di gabinetto prelevati dal capitolo anticipazione buonuscite dei dipendenti regionali

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Nei giorni scorsi ho pubblicato la notizia secondo cui il governo starebbe aumentando lo stanziamento degli uffici di gabinetto prelevando le somme dal capitolo destinato a coprire le anticipazioni delle buonuscite dei dipendenti regionali.

Ieri Cobas e Sadirs hanno denunciato la manovra che andrebbe a penalizzare chi si trova in uno stato di sofferenza e che ha bisogno di una parte della propria indennità di fine rapporto per la salvaguardia della propria salute o dei propri familiari, chiedendo  al governo regionale e ai parlamentari dell’ARS di rivedere suddetta posizione.

Sbloccati i prestiti agevolati per i dipendenti in regime di TFR

TFRSembrerebbe finalmente risolto il problema dei prestiti agevolati in favore dei dipendenti in regime di TFR.

Nel giro di qualche giorno gli interessati riceveranno apposita comunicazione da parte del Fondo Pensioni con la quale saranno invitati ad accettare.

Coloro che accetteranno dovranno vincolare il TFR (o parte di esso) a garanzia del prestito.

Gli importi erogati saranno pari al TFR maturato netto più una quota fino a 5000 € a gravare sul fondo rischi.

A breve ulteriori precisazioni.


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Trattenuta del 2,5% per gli assunti post 2001 nella Regione Siciliana. Cobas e Sadirs hanno presentato 2 “ricorsi pilota”.

ATTENZIONE AI RICORSI COLLETTIVI. IN CASO DI SOCCOMBENZA POTREBBERO COMPORTARE PESANTI CONDANNE AL PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI

L’art. 1, commi 98-100 della legge n. 228/12 (legge di stabilità), convertendo in legge il decreto legge 29 ottobre 2012, n. 185, ha, di fatto, posto fine alla materia del contendere rispetto alla richiesta di restituzione della trattenuta del 2,5% per i dipendenti pubblici assunti prima del 2001. Per essi è stato, pertanto, ripristinato, a decorrere dalla suddetta data, il previgente istituto più favorevole del trattamento di fine servizio (buonuscita).

Per il personale assunto, invece, dopo il 2001 (visto che la sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012 ha dichiarato espressamente illegittima la contribuzione del 2,5% posta a carico del lavoratore in regime di TFR) non si può continuare ad operare la trattenuta del 2,50% dal momento che, come spiega la stessa Corte, lo Stato, in quanto datore di lavoro, non può versare un TFR inferiore a quello di un’azienda privata comportando ciò una disparità di trattamento tra lavoratori pubblici e privati.

Cobas/Codir e Sadirs, dopo avere diffidato l’amministrazione dall’operare le trattenute del 2,5% per gli assunti post 2001 nella Regione Siciliana, hanno presentato due ricorsi pilota su Trapani e Palermo di cui i sindacati si sono assunti l’onere.

Nel caso di sentenza favorevole, lo stesso sarà esteso a tutte le province e per tutti gli iscritti.

Il Trattamento di Fine Rapporto, ecco come funziona e come si calcola

Il Trattamento di Fine Rapporto, ecco come funziona e come si calcola

Scritto da: Lavorofisco.it 11 febbraio 2014

Il Trattamento di Fine Rapporto, ecco come funziona e come si calcola

Il trattamento di fine rapporto – che la L. n. 297/1982 ha sostituito, dal 1° giugno 1982, all’indennità di anzianità – è un elemento della retribuzione la cui erogazione è differita al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Ai sensi dell’art. 2120, comma 1, cod. civ. in ogni caso di cessazione del rapporto, il lavoratore ha diritto ad un trattamento di fine rapporto.

Il trattamento di fine rapporto si calcola con riferimento ad una quota della retribuzione dovuta per ciascun anno (quota di competenza) da assoggettare a rivalutazione annuale secondo un tasso collegato all’andamento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

In applicazione dell’art. 5, comma 1, L. n. 297/1982, per i lavoratori già in forza al 31 maggio 1982, l’indennità di anzianità che sarebbe spettata a quella data viene calcolata sulla base della normativa allora in vigore e si cumula a tutti gli effetti con il trattamento di fine rapporto.

Il trattamento di fine rapporto è dovuto – ex art. 4, comma 4, L. n. 297/1982 – per tutti i rapporti di lavoro subordinato (ivi compresi i contratti a termine, a tempo parziale, di apprendistato e di formazione lavoro) e matura anche durante il periodo di prova.

SOMMARIO:

1. Retribuzione utile ai fini del t.f.r.
2. Accantonamento annuo e rivalutazione
3. Calcolo del t.f.r. maturato
4. Richiesta di anticipazione del t.f.r.
5. Regime fiscale

Il Tfr per i dipendenti regionali. In centinaia aspettano da mesi

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«Centinaia di dipendenti della Regione aspettano da mesi l’ anticipo del 70% del Tfr per coprire spese sanitarie come prevede la legge, ma il Fondo pensioni tiene tutto bloccato e non eroga le somme per carenza di risorse finanziarie». È duro l’attacco dei Cobas/Codir, una delle sigle autonome più rappresentative dei regionali, all’ indomani della corsa dei deputati dell’ Ars ad avere la liquidazione della buonuscita.

La polemica ripresa anche dalla stampa nazionale.

 

All’Ars i deputati chiedono l’anticipo del Tfr. Istanze bloccate INVECE per i regionali. Mancano i soldi

TFRFaccio una premessa che dovrebbe essere superflua, ma, come è risaputo, la mamma dei cretini è sempre incinta.

Per trattamento di fine rapporto, in acronimo TFR, chiamato anche liquidazione, o buonuscita, si intende, in Italia, una porzione di retribuzione al lavoratore subordinato differita alla cessazione del rapporto di lavoro, effettuata da parte del datore di lavoro (wikipedia).

Non si tratta, quindi, di una regalia o un aumento stipendiale o altro beneficio.

SONO SOLDI DEL LAVORATORE che il datore di lavoro ha l’obbligo di accantonare per corrisponderli alla cessazione del rapporto di lavoro.

I lavoratori dipendenti con almeno 8 anni di servizio possono chiedere al datore di lavoro un anticipazione del trattamento di fine rapporto fino al 70% nei seguenti casi: spese sanitarie per terapie e interventi straordinari (art. 2120 codice civile).

Per i dipendenti regionali l’anticipazione del TFR è disciplinato dall’art. 20 della Lr. 11/88 (che ricalca l’art. 2120 del CC) e dal relativo regolamento di attuazione.

La domanda nasce spontanea.

Che fine hanno fatto i nostri soldi visto che centinaia di domande sono bloccate presso il Fondo Pensioni dal momento che il bilancio non trasferisce le somme nel relativo capitolo?

All’Ars 41 deputati su 90 chiedono l’anticipo del Tfr…ma Sunseri tace..

La Ragioneria di Palazzo dei Normanni sta facendo i conti e ancora non c’è una stima precisa dell’ ammontare da liquidare al momento: per un deputato, con una legislatura alle spalle e senza avere percepito anticipazioni, si calcola una cifra intorno a 40 mila euro.

Ma la cosa più scandalosa è che dalla busta paga di gennaio, la prima coi parametri della legge sulla spending review con l’indennità in linea a quella stabilita dal decreto Monti (11.100 euro lordi al mese), emerge che (il taglio al netto per) i deputati si ritrovano circa 800 euro in meno e non 4.000, con la retribuzione che rimane sopra gli 8mila euro netti al mese.

Ciò per effetto della decisione del Consiglio di Presidenza che ha fissato a 6.600 euro la quota tassabile di indennità, e ha aumentato a 4.500 euro la diaria non tassabile; di conseguenza alcuni deputati si ritrovano con una aliquota fiscale più bassa, che riduce il gettito Irpef destinato al Fisco e dunque anche alla Regione.

Tfr e Tfs. Richiesta restituzione trattenute. Ulteriori chiarimenti da parte dell’Inps

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Banche dati documentali Inps Servizi Banche dati documentali
Messaggio numero 10065 del 21-06-2013

Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa Gestione Dipendenti Pubblici

Roma, 21-06-2013

OGGETTO: Sentenza Corte Costituzionale n. 223/2012 – art. 1, comma 98 – 101, della legge n. 228 del 24/12/2012 di ricezione del decreto legge n. 185 del 29/10/2012 – Richiesta restituzione trattenute. Ulteriori chiarimenti.

Sono pervenute e continuano a pervenire (anche da parte di personale in regime di Tfr) a questo Istituto numerosissime richieste e diffide intese ad ottenere l’interruzione e la restituzione della trattenuta previdenziale obbligatoria nella misura del 2.50% della retribuzione contributiva utile ai fini del TFS, a seguito della illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 10, del decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, riconosciuta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 223 dell’ 8 -11 ottobre 2012.

Al riguardo, nel confermare quanto già comunicato con messaggio n. 18296 del 9 novembre 2012, si ribadisce la posizione di questo Istituto secondo quanto di seguito indicato.

L’art. 1, commi 98 -101, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – che ha recepito i contenuti del decreto legge n. 185/2012, decaduto senza conversione in legge e che contiene disposizioni per l’attuazione della Sentenza della Corte Costituzionale dell’8 -11 ottobre 2012, n. 223 – ha stabilito l’abrogazione dell’art. 12, comma 10, del citato decreto legge n.78/2010 a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, nel contempo, la riliquidazione d’ufficio entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (31ottobre 2012) di tutti i trattamenti di fine servizio liquidati in base all’art. 12, comma 10, del decreto legge n. 78/2010 (ora abrogato), per tutte le cessazioni dal servizio intervenute tra il 1° gennaio 2011 e il 30 ottobre 2012.

Il richiamato art.1 ha disposto, altresì, l’estinzione di diritto di tutti i processi pendenti nonché l’inefficacia di tutte le sentenze emesse (tranne quelle passate in giudicato) in materia di restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,50% della retribuzione contributiva utile prevista dall’art. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152 e dagli artt. 37 e 38 del d.P.R. 23 dicembre 1973, n. 1032.

L’abrogazione dell’art.12, comma 10, del decreto legge n. 78/2010 ha determinato, pertanto, il ripristino della normativa previgente in tema di calcolo dei trattamenti di fine servizio comunque denominati.

Pertanto, per i dipendenti in regime di TFS in servizio ovvero per quelli cessati, essendo state ripristinate le regole previgenti a quelle introdotte dall’art. 12, comma 10, del decreto Legge n.78/2010, il contributo previdenziale sulla retribuzione contributiva utile rimane comunque dovuto anche per il periodo successivo al 31 dicembre 2010.

Tutto ciò premesso, appare evidente che le norme citate in oggetto, lungi dal prevedere la restituzione della contribuzione, hanno confermato il permanere dell’obbligatorietà della stessa.

Si sottolinea inoltre che per i dipendenti pubblici in regime di TFR non trovano applicazione né la sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012, né l’art. 1, commi 98-101, della legge 228/2012, in considerazione del fatto che costoro non sono mai stati riguardati dalla norma dichiarata illegittima. Al personale in parola si applica, invece, la disciplina sulle modalità di estensione, finanziamento ed erogazione del TFR contenuta nell’art. 26, comma 19, della legge n. 448/1998 e nel d.P.C.M. 20 dicembre 1999 e s. m. e i..

A questo proposito si rammenta, che l’Amministrazione datrice di lavoro è il soggetto che, in piena conformità alle norme di legge dianzi citate, opera una riduzione della retribuzione lorda del personale assoggettato a regime di TFR “in misura pari al contributo previdenziale soppresso”.

In altre parole, a carico del personale cui spetta il TFR non può più essere trattenuto il contributo previdenziale del 2,50% ma, per assicurare l’invarianza della retribuzione netta, il legislatore ha previsto la contestuale diminuzione della retribuzione lorda di tali dipendenti in misura pari a quella della quota di contributo a carico dell’iscritto cui spetti invece il trattamento di fine servizio (IPS o buonuscita).

Pertanto una eventuale interruzione di tale diminuzione della retribuzione lorda costituirebbe violazione di precisi obblighi di legge.

Per quanto concerne le diffide inoltrate all’Istituto, si fa presente che le stesse sono di competenza dei datori di lavoro, che, in qualità di sostituti d’imposta, sono preposti ad effettuare le trattenute contributive in esame.

Il Direttore Generale

Nori

Inps – Messaggio n. 10065. Richiesta restituzione trattenute. Ulteriori chiarimenti. PDF