Visite fiscali, modificata la riforma Brunetta: ritorna la discrezionalità

Le norme sulle visite fiscali sono state modificate.

Il 9° comma dell’articolo 16 della manovra finanziaria (DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98. Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria convertito nella legge n. 111 del 15 luglio 2011) ha, infatti, introdotto nuove regole in materia.

Le pubbliche amministrazioni dispongono il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita.

Quindi, nel disporre la visita fiscale, il dirigente deve non solo considerare se il dipendente si assenta di frequente e magari in circostanze particolari, ma deve anche effettuare un calcolo costo-benefici.

Se la visita costa 50-60 euro e l’assenza è di breve durata il dirigente può valutare che “il gioco non vale la candela” e quindi evitare di disporre il controllo che però, precisa sempre il 9° comma, “è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative”.

Molto importante è anche la regola sulle fasce di reperibilità (un decreto ministeriale dovrà definirle con precisione ma per i dipendenti regionali continuano ad applicarsi le fasce di reperebilità previste dal contratto: 10-12 e 17-19): “Qualora il dipendente debba allontanarsi dall’indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione”.

Insomma: se si è a casa in malattia ci si può ragionevolmente allontanare dal proprio domicilio a condizione di avvertire in anticipo la propria amministrazione. E’ bene comunque conservare la documentazione che comprovi la necessità dell’uscita da casa (la legge parla anche di “altri giustificati motivi” e quindi l’ipotesi non sembrerebbe limitata alla necessità di sottoporsi a visite o esami).

Altrettanto decisivo è il chiarimento relativo alle assenze per visite mediche o per esami specialistici: “Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l’assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.”

Quest’ultimo chiarimento è particolarmente utile perché in molte realtà i dipendenti sono costretti a ricorrere alle ferie o ad altre modalità per assentarsi in caso di visite o esami. Adesso viene chiarito che tali assenze sono da considerarsi a tutti gli effetti “per malattia”.

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Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir