Sicilia – Legge «104», tornano i permessi per i disabili. Restano i limiti per chi assiste un parente

Giornale di Sicilia del 6 luglio 2017

I dipendenti che hanno un handicap grave potranno tornare ad assentarsi tre giorni al mese indipendentemente dal numero di ore lavorative saltate. Dunque nessun problema nel caso di assenza nei giorni in cui è previsto il rientro pomeridiano. Al contrario una circolare della dirigente generale Luciana Giammanco pubblicata nei mesi scorsi aveva introdotto nell’Isola l’obbligo di rispettare comunque il limite delle 18 ore di assenza al mese. Una soglia che conteggiava in pratica come doppie le assenze nei giorni col rientro pomeridiano. A beneficiare della deroga saranno 186 dipendenti regionali, quelli che hanno la 104 perché personalmente hanno degli handicap. Gli altri 2.500 regionali con la 104 per assistere un parente infermo dovranno continuare a rispettare il limite delle 18 ore mensili che rende le regole sulla 104 applicate alla Regione più ri gide rispetto a quelle degli statali.

Legge 104. Parziale marcia indietro della regione. I 3 giorni concessi solo ai disabili e non a chi assiste un parente. Ma la legge non prevede questa distinzione

Ennesima puntata di quella che sembra ormai essere diventata una telenovela, condita da circolari che modificano la legge con buona pace della gerarchia delle fonti del diritto.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il testo vigente della legge 104/92 dopo le modifiche introdotte dalla L. 53/2000, dal D.Lgs 151/2001, dalla L. 183 del 4.11.2010 (art. 24) e dal d.lgs. n. 119/2011 recita:

“A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravita’, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravita’ abbiano compiuto i sessantacinque anni di eta’ oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità.

Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravita’, il diritto e’ riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravita’ abbiano compiuto i 65 anni di eta’ oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”.