Trattamento di fine servizio. Approvata norma che adegua i tempi di erogazione agli statali – AGGIORNAMENTO
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In attesa della pubblicazione definitiva della finanziaria, ho avuto modo di studiare meglio la questione relativa all’erogazione del tfs/tfr.
Le cose dovrebbero stare in questi termini.
Il comma 4 dell’art. 28 della finanziaria 2018 va a sostituire interamente il comma 8 dell’art. 52 della L.r. 9/15 che, a sua volta, era stato sostituito dal comma 8 dell’art. 1 della L.r. 12/15 (vedi tabella in alto).
Per effetto dei riferimenti alla normativa statale contenuti nell’art. 52 comma 8 come sostituito dal comma 4 dell’art. 28 della finanziaria 2018 (vedi tabelle in basso) l’erogazione del tfs/tfr dovrebbe avvenire entro 24 mesi dal collocamento in quiescenza in caso di pensionamento con le quote.
L’erogazione dovrebbe avvenire invece entro 12 mesi dal collocamento in quiescenza nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza o per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’amministrazione.
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DECRETO-LEGGE 28 marzo 1997, n. 79