Riscatto pensionistico della laurea. Novità

Il riscatto della laurea è un istituto che permette di includere fra la contribuzione utile ai fini pensionistici il periodo del corso di studi (post diploma) a pagamento e a determinate condizioni.

Considerando che, tra laurea triennale e specialistica, il periodo di permanenza presso un ateneo è di cinque anni, poter inserire i periodi di studio nel proprio fascicolo previdenziale rappresenta un vantaggio non trascurabile.

Al momento di andare in pensione si avranno così più contributi versati.

Il riscatto della laurea a fini pensionistici può essere richiesto da tutti i lavoratori  che abbiano già conseguito il titolo di studio, e non siano già coperti da contribuzione nel periodo di frequentazione dell’università. E’ consentito riscattare solo gli anni previsti dalla durata ordinaria del corso di laurea, se lo studente è andato fuori corso non avrà la possibilità di riscattare gli anni in più che ci ha impiegato per laurearsi.

Il riscatto può riguardare l’intero o i singoli periodi.

Con l’entrata in vigore dell’art. 2 del decreto legislativo n. 184/1997, la possibilità di riscattare gli anni del corso di laurea viene estesa anche alle ipotesi in cui la laurea non sia titolo necessario all’ammissione in servizio.

Per quanto riguarda l’onere del riscatto laurea per i dipendenti della regione siciliana, sembrerebbe che, per i dipendenti del comparto non dirigenziale, gli Uffici del Dipartimento della Funzione Pubblica, senza una disposizione che estenda il giudicato, siano obbligati a definire le istanze di riscatto laurea secondo la legislazione statale, applicando, invece, la legislazione regionale più favorevole per i dirigenti, malgrado diverse pronunce della Corte dei Conti abbiano più volte condannato la Regione alla restituzione di somme indebitamente versate, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria.

La Sezione giurisdizionale di Appello della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, infatti, con sentenze n.176 del 22/4/2014 e n.166 del 5/6/2012 e, da ultimo, la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana in composizione monocratica con sentenza n.620/2016, hanno definitivamente affermato il principio che il riscatto anche parziale del periodo del corso legale di laurea debba essere calcolato ai sensi dell’art. 77 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e del richiamato articolo 9 della legge regionale 3 maggio 1979 , n. 73, che, a sua volta, sostituisce l’articolo 30 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2.