La stabilizzazione dei precari è una facoltà e non un obbligo per le Pa

L’articolo 20, comma 1, del Dlgs 75/2017 prevede solo una facoltà discrezionale e non un obbligo di procedere alla stabilizzazione del personale precario, dovendo l’avvio della procedura di reclutamento essere preceduta da un’attenta valutazione sulla programmazione triennale del fabbisogno del personale e sulla compatibilità economico–finanziaria delle assunzioni. Si esprime così il Tar Calabria con la sentenza n. 69/2019.