Permessi per visite, terapie ed esami previsti dall’art 40 CCNL. E’ legittimo il diniego? L’Aran risponde

E’ stato chiesto all’Aran un parere in materia di permessi, nello specifico il quesito è stato posto in merito all’art 35 del CCNL Funzioni Locali che prevede il regolamento sulle assenze per visite terapie ed esami diagnostici, corrispondente all’articolo 40 del CCNL 2016/2018 comparto Sanità.
In merito è stato chiesto se su base oraria o giornaliera, vi siano motivazioni di diniego quali esigenze di servizio, in analogia a quanto avviene per i permessi per motivi personali o familiari.


Articolo 40 CCNL 2016/2018
Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici
La risposta dell’Aran
L’Ente non può legittimante rifiutare al dipendente la fruizione dei permessi orari per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni, specialistiche od esami diagnostici, di cui all’art.35 del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, anche in presenza di esigenze di servizio.
In tale fattispecie, il dipendente vanta un vero e proprio diritto soggettivo alla fruizione dei permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni, specialistiche od esami diagnostici.