Personale regionale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni. Il Cobas-Codir scrive al governo: no a rientri immotivati

Il Cobas-Codir ha appreso informalmente che la governance dell’Amministrazione regionale avrebbe manifestato la volontà di predisporre il progressivo rientro del personale utilizzato in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni. Pur nella consapevolezza delle motivazioni certamente legate a carenza di personale per assolvere i compiti propri dell’Amministrazione, non possiamo sottovalutare, però, quali siano stati i motivi e le esigenze – molto spesso in capo alla stessa Regione Siciliana – che nel corso degli anni hanno determinato le diverse tipologie di assegnazioni temporanee in argomento.

Straordinario nel caso di trasferta del dipendente. Non condivisibili tesi dell’Aran

Straordinario nel caso di trasferta del dipendente. Non condivisibili tesi dell’Aran.

Sullo straordinario spettante nel caso di trasferta, l’Aran ha espresso pareri che appaiono in chiaro conflitto col d.lgs 66/2003.
L’Agenzia pare condotta in un (grave) errore nel considerare il concetto di “attività lavorativa”, che la porta poi a conclusioni oggettivamente non condivisibili.
Andiamo con ordine. L’articolo 41, comma 1, lettera d), del Ccnl 14.9.2000 dispone: “il compenso per lavoro straordinario, nel caso che l’attività lavorativa nella sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al normale orario di lavoro previsto per la giornata. Si considera, a tal fine, solo il tempo effettivamente lavorato, tranne che nel caso degli autisti per i quali si considera attività lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo”.
Il punto di partenza contrattuale è chiaro:
  1. per gli autisti tutta l’attività lavorativa che vada oltre il normale orario di lavoro della giornata, comprensivo di viaggio e sorveglianza e custodia è lavoro straordinario;
  2. per gli altri lavoratori, può essere lavoro straordinario solo l’attività lavorativa svolta nella sede di trasferta eccedente l’orario ordinario di lavoro, non computando il viaggio.
La domanda che ci si pone, allora, è: quale tempo di viaggio non deve essere computato? Sia l’andata, sia il ritorno o solo il ritorno, nel caso di trasferta a cavallo tra la fine dell’orario normale di lavoro e un’attività lavorativa ulteriore.
L’Aran fornisce una risposta nell’orientamento RAL010: “se il lavoratore parte alle ore 12; raggiunge la sede di trasferta alle ore 14; partecipa ad una riunione dalle 14 alle 17; rientra in sede alle ore 19; in una giornata che prevede un normale orario di lavoro (dalle ore 8 alle ore 14), ha diritto ad una sola ora di lavoro straordinario…..continua a leggere