Ecco la circolare della Funzione Pubblica sulle novità relative al nuovo CCRL in materia di orario di lavoro, permessi, congedi e assenze per malattia

Con la presente circolare prot. n. 83733 del 19 luglio 2019 si intendono fornire le prime istruzioni applicative sul CCRL 2016/2018 del personale del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli Enti di cui all’art. 1 della Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10, con riferimento alle novità da questo introdotte in materia di orario di lavoro, congedi, permessi e malattia, al fine di agevolare l’univoca interpretazione e applicazione delle stesse.

L’Ars approva l’articolo che recepisce quota 100 anche per i dipendenti regionali e il blocco dell’incremento dell’aspettativa di vita per i prepensionamenti ai sensi della L.r. 9/15

Approvato dall’ARS l’articolo che recepisce (anche se, a mio avviso, non era assolutamente necessario) quota 100 e anticipo del TFS anche per i dipendenti regionali. Lo stesso articolo prevede, inoltre,  il blocco dell’incremento dell’aspettativa di vita per i prepensionamenti ai sensi della L.r. 9/15.

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DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2019, n. 4 – Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.

Art. 14
Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di eta’ e 38 anni di contributi
1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonche’ alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’eta’ anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianita’ contributiva minima di 38 anni, di seguito definita «pensione quota 100». Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 puo’ essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di eta’ anagrafica di cui al presente comma, non e’ adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione quota 100, gli iscritti a due o piu’ gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano gia’ titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facolta’ di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall’INPS, in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della pensione di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7. Per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso piu’ gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7.
3. La pensione quota 100 non e’ cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2018 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.
5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano dal 1° gennaio 2019 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.
6. Tenuto conto della specificita’ del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell’esigenza di garantire la continuita’ e il buon andamento dell’azione amministrativa e fermo restando quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto della seguente disciplina:
a) i dipendenti pubblici che maturano entro la data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019; b) i dipendenti pubblici che maturano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera a) del presente comma; c) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all’amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;
d) limitatamente al diritto alla pensione quota 100, non trova applicazione l’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
7. Ai fini del conseguimento della pensione quota 100 per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato puo’ presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio rispettivamente dell’anno scolastico o accademico.
((7-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 OTTOBRE 2019, N. 126, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 DICEMBRE 2019, N. 159)).
8. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti piu’ favorevoli in materia di accesso al pensionamento.
9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per il conseguimento della prestazione di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonche’ alle prestazioni erogate ai sensi dell’articolo 26, comma 9, lettera b), e dell’articolo 27, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano altresi’ al personale militare delle Forze armate, soggetto alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e al personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, nonche’ al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale della Guardia di finanza.
((10-bis. Al fine di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari derivanti dall’attuazione delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione di cui al presente articolo e di assicurare la funzionalita’ dei medesimi uffici, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e comunque per l’anno 2019, il reclutamento del personale dell’amministrazione giudiziaria, fermo quanto previsto dal comma 307 dell’articolo 1 della medesima legge, e’ autorizzato anche in deroga all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10-ter. I concorsi pubblici per il reclutamento del personale di cui al comma 10-bis possono essere espletati nelle forme del concorso unico di cui all’articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga alle disposizioni dei commi 4 e 4-bis dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante richiesta al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne assicura priorita’ di svolgimento e con modalita’ semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne in particolare:
a) la nomina e la composizione della commissione, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte ed il superamento dei requisiti previsti per la nomina dei componenti, nonche’ stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non puo’ essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250;
b) la tipologia e le modalita’ di svolgimento delle prove d’esame, prevedendo:
1) la facolta’ di far precedere le prove d’esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a tre volte il numero dei posti banditi;
2) la possibilita’ di espletare prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l’ausilio di societa’ specializzate e con possibilita’ di predisposizione dei quesiti da parte di qualificati istituti pubblici e privati;
3) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un’unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande a risposta a scelta multipla;
4) per i profili tecnici, l’espletamento di prove pratiche in aggiunta a quelle scritte, ovvero in sostituzione delle medesime;
5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante l’ausilio di sistemi informatici e telematici;
6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami;
7) l’attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il totale dei punteggi per titoli non puo’ essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo attribuibile;
c) la formazione delle graduatorie, stabilendo che i candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che hanno conseguito l’idoneita’, vengano inclusi nella graduatoria tra i vincitori, nel rispetto dei limiti di riserva previsti dalla normativa vigente, purche’ risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell’articolo 8 della medesima legge e risultino disoccupati al momento della formazione della graduatoria stessa.
10-quater. Quando si procede all’assunzione di profili professionali del personale dell’amministrazione giudiziaria mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento a norma dell’articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la stessa amministrazione puo’ indicare, anche con riferimento alle procedure assunzionali gia’ autorizzate, l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo a valere sulle graduatorie delle predette liste di collocamento in favore di soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all’articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
10-quinquies. Dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10-ter e 10-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
10-sexies. Per le medesime finalita’ di cui al comma 10-bis, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Ministero della giustizia e’ autorizzato, dal 15 luglio 2019, ad effettuare assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, nel limite di 1.300 unita’ di II e III Area, avvalendosi delle facolta’ assunzionali ordinarie per l’anno 2019.
10-septies. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno della disposizione di cui al comma 10-sexies, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e’ ridotto di 8,32 milioni di euro per l’anno 2019.
10-octies. Al fine di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici preposti alle attivita’ di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale derivanti dall’attuazione delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione di cui al presente articolo e di assicurare la funzionalita’ dei medesimi uffici, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e comunque per l’anno 2019, il reclutamento del personale del Ministero per i beni e le attivita’ culturali e’ autorizzato anche in deroga all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10-novies. I concorsi pubblici per il reclutamento del personale di cui al comma 10-octies possono essere svolti nelle forme del concorso unico di cui all’articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga alle disposizioni dei commi 4 e 4-bis dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante richiesta al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne assicura priorita’ di svolgimento, con modalita’ semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne in particolare:
a) la nomina e la composizione della commissione, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte e il superamento dei requisiti previsti per la nomina dei componenti, nonche’ stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non puo’ essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250;
b) la tipologia e le modalita’ di svolgimento delle prove di esame, prevedendo:
1) la facolta’ di far precedere le prove di esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a tre volte il numero dei posti banditi;
2) la possibilita’ di svolgere prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l’ausilio di societa’ specializzate e con possibilita’ di predisposizione dei quesiti da parte di qualificati istituti pubblici e privati;
3) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un’unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande a risposta a scelta multipla;
4) per i profili tecnici, lo svolgimento di prove pratiche in aggiunta a quelle scritte, ovvero in sostituzione delle medesime;
5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante l’ausilio di sistemi informatici e telematici;
6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami;
7) l’attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il totale dei punteggi per titoli non puo’ essere superiore a un terzo del punteggio complessivo attribuibile;
c) la formazione delle graduatorie, stabilendo che i candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che hanno conseguito l’idoneita’, vengano inclusi nella graduatoria tra i vincitori, nel rispetto dei limiti di riserva previsti dalla normativa vigente, purche’ risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell’articolo 8 della medesima legge e risultino disoccupati al momento della formazione della graduatoria stessa.
10-decies. Per le medesime finalita’ di cui al comma 10-octies, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Ministero per i beni e le attivita’ culturali e’ autorizzato, dal 15 luglio 2019, a effettuare assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato fino a 551 unita’, di cui 91 unita’ tramite scorrimento delle graduatorie approvate nell’ambito del concorso pubblico a 500 posti di area III-posizione economica F1 e 460 unita’ attraverso lo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali interne gia’ espletate presso il medesimo Ministero, avvalendosi integralmente delle facolta’ assunzionali ordinarie per l’anno 2019.
10-undecies. Il Ministero per i beni e le attivita’ culturali provvede all’attuazione dei commi 10-octies e 10-novies a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai fini della compensazione degli effetti, in termini di indebitamento e di fabbisogno, della disposizione di cui al comma 10-decies, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e’ ridotto di euro 898.005 per l’anno 2019)).

Art. 23
Anticipo del TFS
1. Ferma restando la normativa vigente in materia di liquidazione dell’indennita’ di fine servizio comunque denominata, di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i lavoratori ((dipendenti delle amministrazioni pubbliche)) di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche’ il personale degli enti pubblici di ricerca, cui e’ liquidata la pensione quota 100 ai sensi dell’articolo 14, conseguono il riconoscimento dell’indennita’ di fine servizio comunque denominata al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo relativamente agli adeguamenti dei requisiti pensionistici alla speranza di vita. ((2. Sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall’ente responsabile per l’erogazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, i soggetti di cui al comma 1 nonche’ i soggetti che accedono, o che hanno avuto accesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, al trattamento di pensione ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono presentare richiesta di finanziamento di una somma pari all’importo, nella misura massima di cui al comma 5 del presente articolo, dell’indennita’ di fine servizio maturata, alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono a un apposito accordo quadro da stipulare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l’Associazione bancaria italiana, sentito l’INPS. Ai fini del rimborso del finanziamento e dei relativi interessi, l’ente che corrisponde l’indennita’ di fine servizio, comunque denominata, trattiene il relativo importo da tale indennita’, fino a concorrenza dello stesso. Gli importi trattenuti ai sensi del periodo precedente non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtu’ di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare. Il finanziamento e’ garantito dalla cessione pro solvendo, automatica e nel limite dell’importo finanziato, senza alcuna formalita’, dei crediti derivanti dal trattamento di fine servizio maturato che i lavoratori di cui al primo periodo vantano nei confronti degli enti che corrispondono l’indennita’ di fine servizio. Gli enti responsabili per l’erogazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, provvedono alle attivita’ di cui al presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente)). 3. E’ istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti di cui al comma 2, con una dotazione iniziale pari a ((75 milioni)) di euro per l’anno 2019. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. La garanzia del Fondo copre l’80 per cento del finanziamento di cui al comma 2 e dei relativi interessi. Il Fondo e’ ulteriormente alimentato con le commissioni, orientate a criteri di mercato, di accesso al Fondo stesso, che a tal fine sono versate sul conto corrente presso la tesoreria dello Stato istituito ai sensi del comma 8. La garanzia del Fondo e’ a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, avente le medesime caratteristiche di quella del Fondo, quale garanzia di ultima istanza. La garanzia dello Stato e’ elencata nell’allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il finanziamento e’ altresi’ assistito automaticamente dal privilegio di cui all’articolo 2751-bis, primo comma, numero 1), del codice civile. Il Fondo e’ surrogato di diritto alla banca o all’intermediario finanziario, per l’importo pagato, nonche’ nel privilegio di cui al citato articolo 2751-bis, primo comma, numero 1), del codice civile. 4. Il finanziamento di cui al comma 2 e le formalita’ a esso connesse nell’intero svolgimento del rapporto sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonche’ da ogni altro tributo o diritto. Per le finalita’ di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l’operazione di finanziamento e’ sottoposta a obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela. 5. L’importo finanziabile e’ pari a ((45.000 euro)) ovvero all’importo spettante ai soggetti di cui al comma 2 nel caso in cui l’indennita’ di fine servizio comunque denominata sia di importo inferiore. Alle operazioni di finanziamento di cui al comma 2 si applica il tasso di interesse indicato nell’accordo quadro di cui al medesimo comma. 6. Gli interessi vengono liquidati contestualmente al rimborso della quota capitale. 7. Le modalita’ di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti, anche in termini di trasparenza ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per l’accesso al finanziamento, nonche’ i criteri, le condizioni e le modalita’ di funzionamento del Fondo di garanzia di cui al comma 3 e della garanzia di ultima istanza dello Stato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sentiti l’INPS, il Garante per la protezione dei dati personali e l’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato. 8. La gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 3 e’ affidata all’INPS sulla base di un’apposita convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto e il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione. Per la predetta gestione e’ autorizzata l’istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato intestato al gestore.

Manifestazione di interesse per l’individuazione di personale di categoria A e B da assegnare al dipartimento Acqua e Rifiuti da assegnare a 6 dighe

Chi volesse aderire per una delle dighe indicate, verrà spostato senza l’acquisizione del nulla osta del dirigente generale del dipartimento di appartenenza e riceverà l’indennità “una tantum” prevista dai commi 4 e 10 dell’articolo 62 del vigente CCRL 2016 / 2018.

Anche se il termine è scaduto, potrebbero essere accolte le istanze presentate dagli interessati.

Seconda riunione Commissione Paritetica: una presa in giro! L’Aran getta la maschera

Palermo, 18 luglio 2019

FINALMENTE L’ARAN SICILIA, INCALZATA SULLE VARIE QUESTIONI LEGATE ALLA RICLASSIFICAZIONE, HA GETTATO LA MASCHERA, NEL SENSO CHE HA DIMOSTRATO -STAVOLTA INCONTESTABILMENTE -DI NON VOLERE GESTIRE COSTRUTTIVAMENTE IL TAVOLO TECNICO ADDUCENDO IMPROBABILI DIRETTIVE RESTRITTIVE DA PARTE DEL GOVERNO.

NOI A QUESTO GIOCO NON CI STIAMO! E’ ORA CHE QUESTE PRESE IN GIRO VOLGANO AL TERMINE: IL COBAS/CODIR NON E’ DISPONIBILE A PARTECIPARE A QUESTE PANTOMIME CHE RISCHIANO SOLO DI FARE PERDERE TEMPO PREZIOSO.

E’ INACCETTABILE SENTIR PARLARE, ANCORA, DI RICLASSIFICAZIONE A COSTO ZERO: L’ARAN DIMOSTRA COSI’ DI NON AVERE ANCORA RECEPITO NULLA SULLA NECESSITA’ DI UNA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE CHE, ASSOCIATA ALLE PROGRESSIONI ORIZZONTALI E VERTICALI, DEVE FINALMENTE FARE ORDINE SUL NUOVO ORGANICO REGIONALE NEL PRIORITARIO RISPETTO DELLE ASPETTATIVE GIURIDICHE ED ECONOMICHE DI TUTTI I DIPENDENTI, NESSUNO ESCLUSO.ESPRIMIAMO, QUINDI, ANCORA UNA VOLTA, UN GIUDIZIO FORTEMENTE NEGATIVO SULL’OPERATO (O MEGLIO SULL’ENNESIMO NULLA DI FATTO) DELL’ARAN SICILIA E VIENE SPONTANEO IL SOSPETTO CHE QUESTO PRENDERE TEMPO (O QUESTA PRESA PER I FONDELLI?) SIA FONDATO SUL TENTATIVO SOTTOBANCO DI CONTARE SULL’APPORTO DI CHI NON HA ALCUN INTERESSE A CAMBIARE LO STATUS QUO PERCHE’ ABITUATO TRADIZIONALMENTE A STARE DALL’ALTRA PARTE DELLA BARRICCATA.

IL COBAS/CODIR CHIAMA A RACCOLTA TUTTI I PROPRI ISCRITTI E TUTTE LE OO.SS. PRONTE A MOBILITARSI NELL’INTERESSE DEI LAVORATORI REGIONALI: CREDIAMO SIA GIUNTA L’ORA DI PREPARARE UNA SERIE DI SEGNALI PRECISI E DIRETTI A QUESTO GOVERNO COME ABBIAMO GIA’ DIMOSTRATO NEL RECENTISSIMO PASSATO. CIÒ CHE APPARE ORMAI INEVITABILE CONTINUANDO COSÌ È UN AUTUNNO CALDO.

Si possono attaccare le ferie alla malattia?

Articolo tratto da Money.it

È possibile attaccare le ferie alla malattia, e viceversa, senza riprendere il lavoro? Vediamo cosa dice la legge in merito.

Ferie e malattia sono giorni di astensione dal lavoro retribuiti e con diversa natura, i primi per il recupero psicofisico del lavoratore, i secondo per la guarigione in caso di febbre, infortunio o altri malori.

Spesso molti lavoratori dipendenti si chiedono se i giorni di ferie possano essere attaccati alla malattia, oppure se sia necessario ritornare al lavoro, almeno per qualche giorno, e poi chiedere ulteriori giorni di astensione dal servizio.

In questo articolo spiegheremo cosa dice la legge a riguardo, in considerazione della diversa funzione di ferie e malattia.

Ok della Corte dei conti al contratto scuola 2016/18. Aumento medio di 96 euro ai docenti

Giusto per farsi un’idea ecco gli aumenti contrattuali LORDI del comparto scuola certificati positivamente dalla Corte dei Conti lo scorso 3 luglio.

In basso, per un quadro più completo, anche le tabelle con gli aumenti del comparto università e i rispettivi tabellari che ricomprendono l’indennità integrativa speciale.

Chi volesse visionare integralmente il CCNL del comparto Istruzione e Ricerca può scaricarlo QUI

Il precedente contratto scuola è questo CCNL economico 2008 – 2009

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La Corte dei Conti ha certificato positivamente l’ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area istruzione e ricerca per il triennio 2016-2018.

Lo ha reso noto la stessa magistratura contabile con un comunicato stampa ripreso anche dal Sole 24 Ore.

Il via libera sul contratto del comparto scuola riguarda in termini economici l’aumento medio di 96 euro lordi mensili per i docenti.

Gli aumenti sono compresi in una forchetta fra un minimo di 80,40 euro fino a un massimo di 110 euro, in ragione di anzianità e grado di scuola dove si presta servizio. Nei casi delle qualifiche iniziali, è previsto un elemento perequativo pari a una media di 11,5 euro.

Si tratta del primo passo che dovrebbe portare a un aumento di 111,5 euro lordi agli 800mila insegnanti italiani per i quali serviranno risorse (ancora da individuare) pari a 1,4 miliardi da aggiungere agli 800 milioni di euro già previsti per il finanziamento dell’elemento perequativo.

Dirigenti: attenti a come scrivete le circolari, adesso c’è la direttiva Bongiorno

Una direttiva a duplice firma (ministra della PA Giulia Bongiorno e sottosegretario con delega alle Pari Opportunità Vincenzo Spadafora) dovrebbe indurre gli uffici pubblici a cambiare il lessico utilizzato nelle circolari e in ogni altra forma di comunicazione istituzionale.

A rileggere i precedenti si capisce subito a quanto poco servano direttive del genere.
Per esempio già nel 2002 si suggeriva di “evitare neologismi, parole straniere e latinismi” (ma ormai non c’è norma di legge in cui non si faccia riferimento agli “stakeholders” o alle operazioni di “start up”).

A proposito del “ciclo della performance”. Nella P.A. tutto si valuta tranne che la produttività

Tratto da phastidio.net

La produttività si misura sostanzialmente avendo chiaro cosa fare, come farla, in che tempi, con quali strumenti e costi, per verificare se l’attività sia svolta al di sopra o al di sotto di determinati standard quantitativi o qualitativi, utilizzando unità di misura per verificare il lavoro svolto: metri, chili, litri, tempo, risorse finanziarie, ore lavoro, rapporti tra questi mezzi di misura; e avendo chiaro che l’obiettivo di produttività consiste in un risultato in termini di riduzione del tempo, o dei costi, o in un aumento dei prodotti con un indice maggiore dell’incremento degli input e così via.
La produttività individuale non dovrebbe essere troppo dissimile: al lavoratore si dovrebbe indicare uno standard operativo da rispettare, precisando un budget o comunque un rapporto chiaro tra le ore di lavoro che svolge e i risultati da ottenere: per esempio, il tempo standard da rispettare per chiudere un’istruttoria.
Tuttavia, nella gran parte dei casi i sistemi di valutazione pubblici si guardano bene dal misurare la produttività secondo questi canoni. Il tutto si riduce, invece, nella manifestazione di giudizi sui comportamenti: capacità di rispettare i tempi, capacità di proporre soluzioni, capacità di relazionarsi con terzi e così via. Rarissimamente si chiede di svolgere un certo numero di pratiche entro specifici termini o nel rispetto di predefiniti indicatori di qualità.
In questo modo, sistemi di valutazione si modificano in strumenti di “giudizio” molto astratti.

Niente danno erariale al dirigente che ha distribuito premi senza obiettivi se il fondo è stato negoziato in ritardo

Tratto da quotidianoentilocali.ilsole24ore.com

Niente danno erariale al dirigente che ha distribuito premi senza obiettivi se il fondo è stato negoziato in ritardo

di Vincenzo Giannotti
Non ci sono stati mai dubbi sulla responsabilità amministrativa del dirigente che abbia distribuito incentivi o la produttività in mancanza della definizione degli obiettivi e con successiva verifica del loro raggiungimento. Ma per la Corte dei conti della Toscana (sentenza n. 280/2019) ciò non implica la colpa grave dei dirigenti e funzionari qualora la negoziazione dei fondi integrativi sia avvenuta in ritardo da parte dell’ente (nel caso di specie la sottoscrizione è avvenuta nell’anno successivo).

TFS Dipendenti Pubblici 2019, anticipo è stato approvato: le novità

tratto da lentepubblica.it

TFS Dipendenti Pubblici 2019, anticipo è stato approvato: le novità

lentepubblica.it • 11 Luglio 2019

TFS Dipendenti Pubblici 2019, anticipo è stato approvato: le novità. L’annuncio del Ministero della Funzione Pubblica dopo la novella contenuta nel DL 4/2019. Lo schema di DPCM è stato inviato al Consiglio di Stato e al Garante per la Privacy per l’acquisizione dei relativi pareri.


Il Ministero della Funzione Pubblica ha varato lo schema di DPCM che regola l’erogazione anticipata, sotto forma di prestito erogato dal settore bancario, della buonuscita per i dipendenti pubblici entro un massimo di 45 mila euro.

Il provvedimento, spiega in una nota il ministro per la pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, sarà inviato al Garante privacy. Nonchè al garante del mercato e della concorrenza e al consiglio di stato per il parere.

Concluso questo passaggio il DPCM sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. E, quindi, verrà stipulato l’accordo quadro tra l’Abi e i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell’Economia e delle finanze (lo schema quadro è già definito nei sui contenuti) che fisserà le condizioni per la concessione del prestito.

TFS Dipendenti Pubblici 2019, anticipo: un prestito sino a 45 mila euro

Come noto il DL 4/2019 ha previsto la possibilità per i dipendenti pubblici di ottenere un prestito dal settore bancario sino a 45mila euro della buonuscita maturata. Obiettivo accorciare i tempi di erogazione del TFS/TFR che per i dipendenti pubblici possono risultare particolarmente svantaggiosi, soprattutto per chi ha scelto di pensionarsi con la “quota 100“.

L’operazione “Anticipo TFS/TFR” si rivolge a quei lavoratori delle Pa che accedono alla pensione sulla base dei requisiti individuati dall’articolo 24 del DL 201/2011 (cioè 67 anni di età o 42 anni e 10 mesi di contributi; 41 anni e 10 mesi le donne) o con la quota 100 (62 anni e 38 di contributi) ancorchè siano andati in pensione prima del 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore del DL 4/2019…..continua a leggere se lentepubblica.it