Sostituzione di dirigenti e responsabili di servizi assenti temporaneamente

tratto da Italia Oggi

Parere dell’Aran: la materia rientra nel regolamento sull’ordinamento degli uffici

Dirigenti o responsabili di servizio assenti temporaneamente, come ad esempio per ferie, sono sostituibili con incarichi ad interim assegnati ad altri soggetti preposti ai vertici delle strutture organizzative.

Per quanto i regolamenti possano disporre di una certa discrezionalità, la sostituzione implica l’assunzione in prima persona delle responsabilità connesse all’ufficio del quale si assume la titolarità in via sostitutiva. Per queste ragioni, a meno che la legge o la contrattazione collettiva non prevedano espressamente una funzione vicaria anche remunerata, è inopportuno far sostituire un dirigente o un titolare di posizione organizzativa da dipendenti privi di qualifica dirigenziale o di titolarità di posizione organizzativa: non sussistendo i presupposti per l’attribuzione di mansioni superiori, si esporrebbero i sostituti a responsabilità e funzioni non commisurati alla propria qualifica. Per queste ragioni, è l’incarico ad interim attribuito a dipendenti di pari qualifica di quello temporaneamente assente lo strumento più corretto per regolare la sostituzione.