Quali sono oggi le modalità per realizzare le progressioni di carriera nella pubblica amministrazione?

Ritorno, ancora una volta, su questo argomento che ho già trattato in tante altre occasioni prendendo spunto da un articolo riportato da pubblika.it


Domanda

Quali sono le modalità per realizzare le progressioni di carriera?

Risposta

A legislazione vigente esistono due normative che ammettono le progressioni di carriera. La prima è l’art. 24 del d.lgs. 150/2009 (Brunetta):

Art. 24. Progressioni di carriera
“1.  Ai sensi dell’articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall’articolo 62 del presente decreto, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.
2.  L’attribuzione dei posti riservati al personale interno è finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni”.

La seconda è l’art. 22, comma 15, del d.lgs. 75/2017 (Madia):
Art. 22, comma 15
“Per il triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l’attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all’articolo 52del decreto legislativo n. 165 del 2001”.

Nel primo caso la norma fa riferimento ai concorsi pubblici e ammette una riserva non superiore al 50% a favore del personale interno.
In altre parole, l’ente può bandire un concorso per la copertura di due posti (ad esempio: Istruttore Direttivo Amministrativo, Cat. D), di cui uno riservato a personale interno che risulta idoneo nella graduatoria. In questo caso, quindi, la riserva – per forza – deve essere calcolata sui posti messi a concorso svolgendo prima le procedure di mobilità di cui all’art. 34-bis e all’art. 30 del d.lgs. 165/2001.

Nel secondo caso il riferimento è al 20% dei posti previsti nei piani triennali dei fabbisogni 2018/2020, ma non si parla di posti messi a concorso pubblico.
In questo caso, quindi, la riserva del 20% si può applicare sui posti che l’ente, in base al Piano Triennale del fabbisogni, può assumere nel triennio. Quindi, se i posti sono CINQUE, uno può essere coperto con una procedura selettiva riservata al personale interno.
Ne restano quattro. Se di questi 4 posti, uno viene ricoperto con la mobilità di cui all’art. 30, comma 2-bis, del d.lgs. 165/2001, ciò non inficia la regolarità della procedura. Il riferimento è all’art. 30, comma 2-bis, perché quella è la procedura di mobilità che è propedeutica all’indizione del concorso pubblico. Si ricorda, infine, che la norma “Madia” è valida solo per il triennio 2018/2020.

_________________

Ma facciamo un breve excursus per capire come si è arrivati alla normativa attuale.

Il D.lgs 150/09 (cd. decreto Brunetta) è intervenuto sulle progressioni verticali, di fatto abolendole.

Il previgente regime contrattuale.

Una delle principali innovazioni introdotte dal decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 riguarda, infatti, l’abrogazione dell’istituto della progressione verticale nel sistema di classificazione introdotto nell’ordinamento locale dall’articolo 4 del CCNL del comparto regioni enti locali del 31 marzo 1999.
In questo modo, tramite la fonte pattizia, era stata prevista una modalità di avanzamento di carriera finalizzata alla “promozione” del lavoratore nella categoria superiore che, al pari di quanto accade nel lavoro subordinato nell’impresa, comportava un avanzamento nella scala classificatoria stabilita dalla contrattazione collettiva, con conseguente evoluzione della propria posizione economica, ma soprattutto con un nuovo inquadramento giuridico frutto della stipula di un distinto contratto di lavoro.

Altro aspetto particolarmente significativo concerneva il terzo comma dell’articolo 4 del CCNL richiamato, in virtù del quale alle progressioni verticali era consentita la partecipazione del personale interno “anche prescindendo dai titoli di studio ordinariamente previsti per l’accesso dall’esterno, fatti salvi quelli prescritti dalle norme vigenti”.

La nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009 e la sua decorrenza temporale.

Con la nuova normativa introdotta dall’articolo 24 del decreto legislativo n.150/2009, la progressione di carriera è consentita alle amministrazioni pubbliche per coprire “ i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici con riserva non superiore al 50% a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni”.Il comma 1-bis dell’articolo 52 del decreto legislativo 165/2001 come introdotto dall’articolo 62 del decreto legislativo 150/2009, ha precisato poi che “le progressioni tra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50% di quelli messi a concorso”.

In ogni caso in virtù di quanto disposto dal richiamato comma 1-bis dell’articolo 52 del decreto legislativo 165/2001 come modificato, per la partecipazione del personale interno al concorso pubblico con riserva è ora necessario “il titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno”.E’ questa una condizione imprescindibile che cambia sostanzialmente la prospettiva di partecipazione per i candidati interni.

________________

Ma procediamo con ordine.

Prima di parlare di progressioni di carriera, occorre partire dalle mansioni.

Le mansioni

Con l’espressione «mansione» si fa riferimento all’insieme dei compiti e delle concrete operazioni che il lavoratore è chiamato ad eseguire e che possono essere pretese dal datore di lavoro. Si tratta, quindi, del contenuto specifico dell’obbligazione lavorativa.

Nel rapporto di lavoro pubblico l’art. 52 del D.lgs 165/2001 (come novellato dalla riforma Brunetta) stabilisce quanto segue:

1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e’ stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a). L’esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi di direzione.

2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro puo’ essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico. per non piu’ di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell’assenza per ferie, per la durata dell’assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l’attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l’utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente e’ assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, e’ nulla l’assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore e’ corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l’assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, puo’ comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell’inquadramento professionale del lavoratore.

Progressioni di carriera

Mentre le progressioni orizzontali sono miglioramenti economici a parità di prestazioni lavorative, le progressioni verticali sono «mutamenti» della prestazione lavorativa.

Come già precedentemente accennato, la combinazione degli articoli 24 del d.lgs 150/2009 e 52, comma 1-bis, del d.lgs 165/2001 (come novellato sempre a suo tempo dalla riforma Brunetta) ha avuto l’effetto di abolire la disciplina contrattuale delle progressioni verticali nell’ambito del sistema di classificazione.

Prima della riforma Brunetta del 2009, erano i contratti collettivi a regolare l’ipotesi dell’ascesa da una categoria (o area) all’altra.

L’intervento della riforma Brunetta era mirato a correggere l’abuso delle progressioni verticali registratosi nel decennio precedente, imponendo precisi limiti percentuali alla possibilità di attivare dette progressioni.

La riforma Brunetta, a seguito dell’abuso evidente delle progressioni verticali, trasformate in maniera diffusa in un sistema di promozioni sul campo poco selettivo, impone di consentire la progressione di carriera esclusivamente mediante la partecipazione a concorsi pubblici, con riserva di posti non superiore al 50%. Pertanto, perché un dipendente pubblico possa aspirare ad una progressione verticale, occorre che l’ente di appartenenza bandisca un concorso per almeno due posti e uno lo riservi al personale interno.

Art. 24 (Progressioni di carriera) del D.lgs 150/09 – Decreto Brunetta

 1. Ai sensi dell’articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ((…)) le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.
2. L’attribuzione dei posti riservati al personale interno e’ finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni.

Articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs 165/2001 (come novellato sempre a suo tempo dalla riforma Brunetta).

1-bis. I dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le progressioni all’interno della stessa area avvengono secondo principi di selettivita’, in funzione delle qualita’ culturali e professionali, dell’attivita’ svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l’attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilita’ per l’amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell’attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l’accesso all’area superiore.

Il legislatore della riforma, a parere di tanti commentatori, opera una legificazione degli orientamenti espressi dalla Corte costituzionale in tema di concorsi interni e procedure di riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, recuperando, in materia, il criterio della concorsualità e del vincolo numerico.

Infatti, a norma dell’art. 24 d.lgs. n. 150/2009, letto in combinato disposto con l’art. 52, comma 1, nella versione novellata del d.lgs. n. 165/2001, le amministrazioni pubbliche consentono il passaggio ad aree funzionali superiori esclusivamente attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al 50% a favore del personale interno in ragione:
– delle competenze professionali sviluppate dai dipendenti;
– del possesso del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno;
– delle specifiche esigenze delle amministrazioni.

Progressioni verticali per il triennio 2018-2020

L’articolo 22, comma 15 del d.lgs. n. 75/2017 (c.d. riforma Madia) introduce e disciplina una nuova tipologia di progressione verticale del tutto particolare, utilizzabile per un periodo ben definito (il triennio 2018-2020) prevedendo presupposti e vincoli differenti rispetto alla norma a regime contenuta nell’articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs 165/2001.

L’articolo 22, comma 15, del d.lgs 75/2017, dispone quanto segue:
“Per il triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l’attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l’attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l’eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell’attribuzione dei posti riservati per l’accesso all’area superiore”.
______________
Per eventuali approfondimenti

Mansioni e progressione di carriera nel pubblico impiego. Dalla Brunetta alla Madia. Excursus normativo

Personale centri per l’impiego sul piede di guerra “Pronti a nuove azioni di protesta”

Sale la tensione tra i lavoratori dei centri per l’impiego e i sindacati tornano a minacciare nuove azioni di protesta. L’incontro dei giorni scorsi all’assessorato al Lavoro non ha prodotto risultati. In una nota a firma di Sadirs, Cobas-Codir, CgilFp, Cisl Fp, Uil Fpl e Ugl, i sindacati attaccano: “Non possiamo ritenerci neanche minimamente soddisfatti, ribadendo il nostro malcontento rispetto a percorsi che vedono solo nuove assunzioni, che non tengono conto del giusto riconoscimento sia del merito, ma soprattutto delle professionalità acquisite da tempo esistenti all’interno dell’Area lavoro e dell’intera amministrazione regionale”.

L’incontro, che si è svolto alla presenza dell’assessore regionale al Lavoro ….. continua a leggere

Telecamere nascoste su posto di lavoro: il Garante chiarisce

Il riferimento è alla Sentenza della Corte UE che autorizza l’installazione di telecamere nascoste sul luogo di lavoro.

Un datore di lavoro può installare delle telecamere nascoste per la videosorveglianza senza avvertire i propri dipendenti. Qualora abbia il fondato sospetto che questi lo stiano derubando e se le perdite subite per la loro condotta sono ingenti.

All’origine della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo il caso di un supermercato spagnolo. Dove il manager, rilevando irregolarità tra stock di magazzino e vendite e una rilevante perdita negli incassi decise di far installare alcune telecamere a circuito chiuso visibili e non senza preavvertire i dipendenti.

Deliberazione n.368 del 16 ottobre 2019. “Regolamento professionale degli Avvocati dell’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana – Approvazione”

Il Regolamento disciplina lo status dei dirigenti Avvocati e dei funzionari direttivi con profilo professionale di funzionario avvocato dell’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana, iscritti nell’Elenco speciale annesso all’Albo degli Avvocati, nonché i presupposti, la quantificazione ed i criteri di riparto dei compensi professionali dovuti in osservanza dell’art. 23 della legge n. 247/2012 e dell’art. 9 del decreto legge n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014.

La pubblica amministrazione italiana è la più spendacciona d’Europa. In Sicilia puntiamo sui cavalli

A tornare all’attacco su questo aspetto è la Cgia di Mestre, che rileva come la spesa per i consumi intermedi della Pubblica amministrazione continui a correre arrivando nel 2018 a 100,2 miliardi. “Denaro usato dallo Stato centrale, dalle sue articolazioni periferiche, dalle Regioni e dagli Enti locali per la manutenzione ordinaria, cancelleria, spese energetiche e di esercizio dei mezzi di trasporto, servizi di ricerca-sviluppo e di formazione del personale acquistati all’esterno, quota annuale per l’acquisto dei macchinari”, dicono gli artigiani veneti.

_______________________

Sicilia, la Regione continua a puntare forte sui cavalli: altri 5 milioni e mezzo per la tenuta nella città del governatore Musumeci

In pensione dal 2021 a 67 anni e 1 mese: gli italiani vivono sempre più a lungo

Un mese in più per l’età della pensione di vecchiaia, che nel 2021 passerebbe a 67 anni e 1 mese invece di restare ferma all’attuale livello di 67 anni. I dati demografici sulla speranza di vita producono effetti anche sulle regole previdenziali e quelli appena rilasciati dall’Istat, relativi al 2018, risultano più positivi rispetto alle previsioni. La sopravvivenza degli italiani insomma continua ad aumentare: la speranza di vita alla nascita ha toccato lo scorso anno gli 83 anni, in crescita dagli 82,7 del 2017. Questo è il dato complessivo, mentre gli uomini sono arrivati a 80,9 e le donne a 85,2.


Commento

Di questo passo, e in base a statistiche effettuate secondo la “media del pollo”, ci faranno morire in servizio.
Ma tanto i nostri politici lo sanno che siamo “accollatvi”, mica siamo in Cile, a Hong Kong o in Francia (solo per citare popoli con le palle). Siamo leoni solo sui social.

L’Italia, come molti altri Paesi, adotta il sistema pensionistico “a ripartizione” fondato su un patto intergenerazionale: l’equilibrio tra entrate e uscite è cioè garantito dal fatto che, attraverso i loro contributi, gli attuali lavoratori sostengono le prestazioni pensionistiche di quanti sono già andati in pensione; a propria volta, questi cittadini vedranno quindi pagate le proprie pensioni grazie ai giovani lavoratori del futuro, e così via.

Questo è un sistema assurdo e perverso. È come se uno versasse mensilmente in banca un importo che non può più toccare, un importo che potrà prelevare in quote mensili solo a condizione che un altro abbia iniziato a versare perché, nel frattempo, ciò che tu hai versato è sparito.

Se poi avviene ciò che accade in Italia e cioè che l’Inps oltre a erogare pensioni, elargisce denaro ai bisognosi: invalidi, superstiti, disoccupati, senzacasa, famiglie bisognose, etc. (spese che lo Stato dovrebbe – sottolineo il dovrebbe – coprire con trasferimenti all’Inps) ecco spiegato il fatto che l’Inps è perennemente in rosso e per far tornare i conti il governo è costretto a continui innalzamenti dell’età pensionabile e riduzioni dell’assegno (vi consiglio la lettura dell’articolo in fondo alla pagine).

Una soluzione ci sarebbe, ed è sempre la stessa: copiare da chi fa meglio di noi. In Germania, per esempio, assistenza e previdenza dipendono da istituti diversi. Se vogliamo salvare i pensionati, l’unica cosa da fare è chiudere l’Inps e creare un Ente Pensioni, finanziato dai contributi dei lavoratori, e un Ente Solidarietà, a carico dello Stato, a cui demandare l’aiuto a chi non ce la fa.

L’Inps spende cento miliardi l’anno in pura assistenza. Separiamo pensioni e solidarietà o chiudiamo l’Inps

INCONTRO DI Giovedì 24 ottobre 2019 CON ASSESSORE BERNADETTE GRASSO E DIRIGENTE GENERALE GIOVANNI BOLOGNA

La situazione di stallo venutasi a creare all’Aran, ha portato le organizzazioni sindacali a dovere spostare le vertenze in atto al tavolo del Governo regionale. Oggi pomeriggio, si è tenuto un incontro con l’Assessore alla Funzione Pubblica e il Dirigente Generale nella duplice veste della Funzione Pubblica e Ragioniere Generale, dove sono state approfondite tutte le argomentazioni che hanno portato unitariamente le Segreterie Regionali delle OO.SS. a proclamare lo stato di agitazione di tutto il personale.

Nel corso dell’incontro, l’Assessore alla Funzione Pubblica ha chiesto tempo alle OO.SS., per approfondire tutte le criticità e le questioni rappresentate, ivi compresa la necessità di rivedere tutte le indennità.

Rassicurazioni invece sono arrivate rispetto a tutte le questioni che necessitano di una soluzione in via amministrativa, per le quali a breve arriveranno risposte. ( es. erogazione arretrati C.C.R.L. Comparto, erogazione IVC comparto e dirigenza, saldo Famp e indennità di risultato 2018, ecc).

Si precisa che lo stato di agitazione e il relativo blocco delle contrattazioni permangono e in attesa del tempo che ci è stato richiesto, seguiranno puntuali aggiornamenti su tutte le questioni.

Di seguito riportiamo le principali questioni poste oggi unitariamente al tavolo:

– Mancata ripresa nonostante i ripetuti solleciti, dei lavori della Commissione paritetica prevista dal comma 3 dell’Art. 16 “Commissione Paritetica sui Sistemi di Classificazione professionale” del C.C.R.L. 2016-2019 che avrebbe dovuto concludere i suoi lavori entro il mese di settembre 2019, senza i quali anche alla luce dei nuovi ingressi che a breve saranno consentiti da norme nazionali e regionali, non si possono dare risposte alle legittime aspettative dei dipendenti che con professionalità hanno ad oggi garantito il buon funzionamento della macchina amministrativa tutta. Le professionalità acquisite nel tempo vanno riconosciute e valorizzate attraverso la modifica non più procrastinabile dell’attuale sistema di classificazione professionale;
– Blocco della contrattazione collettiva regionale per la ripartizione delle risorse del “Fondo risorse decentrate”(ex FAMP art. 87 C.C.R.L. 2002-2005) – Art. 90 C.C.R.L. 2016-2018, a causa della scandalosa quantificazione delle risorse che vede mancare la somma di circa 10 milioni di euro, nonostante i nuovi meccanismi di alimentazione del fondo introdotti che in maniera stabile avrebbero dovuto incrementare il nuovo, fondo addirittura in aumento rispetto al vecchio F.A.M.P. e che oltre ad impedire di attivare le procedure previste dall’Art. 22 “Progressione economica all’interno della categoria” del C.C.R.L. 2016-2019, per consentire al personale di effettuare all’interno di ciascuna categoria una progressione economica orizzontale, non consentono a tutti i Dipartimenti di potere programmare o forse meglio dire completare, le linee di attività lavorative per l’anno 2019 che ormai volge al termine;
– Blocco della trattativa sul rinnovo del contratto dell’Area della dirigenza nonostante a livello Nazionale i lavori per il rinnovo del C.C.N.L. dell’Area della dirigenza delle Funzioni Locali siano in fase avanzata e a breve si arriverà alla sottoscrizione definitiva de testo;
– Mancata erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale (IVC) relativa al rinnovo del triennio successivo 2019-2021 del comparto , prevista dall’ Art 2, comma 6 “Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto”, dello stesso contratto, con la precisazione che a livello nazionale a partire dal mese di aprile 2019 è stato previsto analogo incremento che ha trovato apposita copertura nell’ultima legge di bilancio 2019 (che prevede incrementi sulle singole voci stipendiali dello 0,42% per il periodo 1° aprile- 30 giugno e dello 0,7% dal 1° luglio in poi).
– Mancata liquidazione degli arretrati maturati relativi al C.C.R.L. 2016-2018 del Comparto che hanno compromesso il diritto di migliaia di lavoratori di ottenere in tempi certi i miglioramenti economici previsti.
– Mancata liquidazione delle spettanze del saldo F.A.M.P. 2018 al personale del comparto e dell’indennità di risultato 2018 al personale dell’area della dirigenza;
– Mancata sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro dell’area della dirigenza a seguito dell’emanazione in data primo agosto del nuovo regolamento degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali che sta comportando il mancato pagamento della relativa parte variabile.Oggi si sono tenuti due importanti incontri con il Governo regionale, il primo con l’Assessore al lavoro per le problematiche dei Centri per l’Impiego, il secondo con l’Assessore alla Funzione Pubblica rispetto alle argomentazioni che hanno portato tutte le OO.SS a proclamare lo stato di agitazione di tutto il personale.

Rinnovo Contratto Statali 2019: aumenti stipendio con tassazione agevolata?

Rinnovo Contratto Statali 2019: aumenti stipendio con tassazione agevolata?

Tratto da lentepubblica.it • 16 Ottobre 2019

Sono ampliati gli stanziamenti per il Rinnovo Contratto Statali, con una interessante novità: sugli aumenti di stipendio si applicherebbe una tassazione agevolata per aumentare i soldi al netto in busta paga.


Passi avanti per il rinnovo di contratto statali 2019: su aumenti di stipendio una tassazione agevolata?

Questo uno degli scenari (allettanti) che potrebbero aprirsi.

Via libera ‘salvo intese’ al decreto fiscale e alla legge di Bilancio. Il disco verde è arrivato dopo una riunione fiume a Palazzo Chigi durata circa sei ore.

Sono ampliati gli stanziamenti del triennio 2019-2021 per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego del comparto Stato.

A regime, ossia entro il 2021, i soldi a disposizione per il rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici saranno di 3,175 miliardi di euro. Si tratta di 1,4 miliardi in più degli 1,775 miliardi già stanziati dal governo precedente per il contratto del 2019-2021. 224 milioni nel 2020 e 1,2 miliardi nel 2021.

Rinnovo Contratto Statali 2019: aumenti stipendio e tassazione agevolata

Ma di cosa si tratta nello specifico?

Nel dettaglio, l’ipotesi è quella di una tassazione al 10%, da applicarsi solamente sulla parte di aumento.

Quindi, mentre con il precedente rinnovo gli 85,00€ lordi si tramutarono in poco più di 55,00€ netti (in quanto tassati tenendo conto dell’aliquota marginale del lavoratore), questa volta si tratterebbe di importi più elevati: in busta paga, infatti, i dipendenti pubblici si troverebbero (in media) un aumento netto di 72,00€.

L’unico nodo da sciogliere resta quello dei circa 540 milioni di euro per stabilizzare il cosiddetto «elemento perequativo», un bonus extra di una ventina di euro che il precedente contratto aveva garantito alle fasce più basse di reddito tra gli statali, finanziandolo però solo a tempo.

Parcheggiare e riprendere la propria vettura senza aver assolto all’obbligo di timbratura costituisce danno erariale e danno all’immagine

tratto da quotidianopa.leggiditalia.it

Parcheggiare e riprendere la propria vettura senza aver assolto all’obbligo di timbratura costituisce danno erariale e danno all’immagine

di Vincenzo Giannotti – Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone

All’esito del controllo disposto dal Comando del Nucleo Carabinieri dell’Ispettorato del lavoro, sono state rilevate una serie di assenze ingiustificate da parte dei dipendenti provinciali che mentre risultavano di aver timbrato il proprio cartellino di fatto si allontanavano dal posto di lavoro.

La materia dell’orario di servizio e di lavoro è stata disciplinata dall’art. 22L. 23 dicembre 1994, n. 724, che ha disposto che “l’orario di lavoro, comunque articolato, è accertato mediante forme di controllo obiettivo e di tipo automatizzato” e da diverse Circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio (n. 8/93; n. 3/94; n. 7/95 e n. 21/95) che hanno ribadito che “l’osservanza dell’orario di lavoro costituisce un obbligo del dipendente pubblico, anche del personale con qualifica dirigenziale, quale elemento essenziale della prestazione retribuita dalla Amministrazione Pubblica” e che “l’orario di lavoro, comunque articolato, deve essere documentato ed accertato mediante controlli di tipo automatici ed obiettivi, come disposto dalle vigenti normative in materia”…..continua a leggere

LEGGE REGIONALE 16 ottobre 2019, n. 17. Rimodulazione della pianta organica dell’Istituto Incremento Ippico per la Sicilia

È stata pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 44 del 18 ottobre 2019 la legge 16 ottobre 2019, n. 17. “Collegato alla legge di stabilità regionale per l’anno 2019 in materia diattività produttive, lavoro, territorio e ambiente, istruzione e formazione professionale, attività culturali, sanità. Disposizioni varie”.

L’art. 2 della sopra citata legge prevede all’art. 2 la rimodulazione della pianta organica dell’Istituto Incremento Ippico per la Sicilia con un esubero di 27 istruttori.

Il comma 6 del sopra citato art. 2 stabilisce che “ai fini della ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza il dirigente responsabile dell’Istituto Incremento Ippico per la Sicilia ed il dirigente generale del dipartimento della funzione pubblica e del personale sono autorizzati a stipulare apposito accordo di mobilità ai sensi del comma 5 dell’art. 33 del decreto legislativo 165/2001.