Fuga di giovani senza precedenti: in Sicilia fuggiti 26 mila ragazzi

È una vera e propria emorragia di giovani quella che sta attraversando la Sicilia. In 10 anni hanno preso la valigia oltre 26 mila ragazzi. Una fuga senza precedenti.

Una corrente migratoria che ha investito giovani siciliani dai 15 ai 34 anni, che dal 2009 al 2018 sono emigrati al Nord o all’estero. I dati sono del rapporto annuale sull’economia dell’Immigrazione curato dalla Fondazione Leone Moressa, l’istituto di studi e ricerche specializzato nello studio delle fenomenologie e delle problematiche relative alla presenza straniera sul territorio…..continua a leggere

Dirigenti statali: arriva la firma del rinnovo contrattuale per il triennio 2016-2018

Il Messaggero del 9 ottobre 2019

Quattrocento euro lordi mensili di aumento in busta paga per i dirigenti pubblici di prima fascia, circa duecentotrenta per la seconda fascia, corrispondenti a un aumento complessivo del 3,48 per cento. Si chiude oggi la partita per il rinnovo del contratto dei dirigenti dello Stato. Sindacati e Aran, l’Agenzia della rappresentanza negoziale delle Pubbliche amministrazioni, che fa le veci del governo nei tavoli negoziali, hanno trovato finalmente un’intesa. I numeri sono relativi al triennio 2016-2018, ormai archiviato, ma che fino a oggi era rimasto appeso: il contratto dei dirigenti pubblici che sta per essere rinnovato in realtà è già scaduto…..continua a leggere

Gli incarichi extra del dipendente pubblico non sono «sanabili» con un’autorizzazione postuma

di Vincenzo Giannotti

I dipendenti pubblici svolgono le loro attività nell’interesse esclusivo della Nazione e la legge indica espressamente le attività in ogni caso vietate (articolo 60 del Dpr 3/1957). L’articolo 53 del Testo unico del pubblico impiego prevede, tuttavia, la possibilità che, eventuali incarichi esterni conferiti ai dipendenti pubblici, possono essere espletati ferma la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza. Queste autorizzazioni, secondo la Corte dei conti partenopea (sentenza n. 333/2019), debbono necessariamente essere rilasciate prima che gli incarichi esterni siano espletati, pena la responsabilità contabile del dipendente pubblico….continua a leggere

Comunicazione astensione dalle convocazioni ARAN previste per il 07/10/2019

In riferimento alle note prot. n. PG/2019/796 del 27/09/2019 e prot. n. PG/2019/811 del
01/10/2019 di Codesta Aran Sicilia, le scriventi Segreterie Regionali comunicano che si asterranno dal partecipare agli incontri convocati in data odierna, perché ad oggi, a seguito della nota unitaria prot. n. 271/UNI/2019 del 01/10/2019 – che si allega in copia ad ogni buon fine e i cui contenuti si intendono integralmente riportati con la presente – nessuna riscontro è stato fornito alla vertenza aperta da queste organizzazioni sindacali.

Si precisa altresì con la presente che lo stato di agitazione permane e si sollecita la convocazione urgente di un apposito incontro, già peraltro richiesto con nota prot. n. 19/1069/UNI DEL 24/09/2019 anch‘essa allegata, per dirimere la scandalosa quantificazione del Fondo risorse decentrate 2019 che vede mancare la somma di circa 10 milioni di euro.

VISTA L’IMPORTANZA CHE LE ARGOMENTAZIONI SOPRA INDICATE RIVESTONO, INVITIAMO ANCORA UNA VOLTA TUTTI I COLLEGHI A DESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE AI CONTENUTI DELLA PRESENTE.
IN ASSENZA DI RISPOSTE CERTE, COMUNICHEREMO A TUTTO IL PERSONALE LE INIZIATIVE CHE SARANNO INTRAPRESE.

Di seguito si riportano le principali motivazioni che sono alla base dello stato di agitazione già proclamato:
– Mancata ripresa nonostante i ripetuti solleciti, dei lavori della Commissione paritetica prevista dal comma 3 dell’Art. 16 “Commissione Paritetica sui Sistemi di Classificazione professionale” del C.C.R.L. 2016-2019 che avrebbe dovuto concludere i suoi lavori entro il mese di settembre 2019, senza i quali anche alla luce dei nuovi ingressi che a breve saranno consentiti da norme nazionali e regionali, non si possono dare risposte alle legittime aspettative dei dipendenti che con professionalità hanno ad oggi garantito il buon funzionamento della macchina amministrativa tutta. Le professionalità acquisite nel tempo vanno riconosciute e valorizzate attraverso la modifica non più procrastinabile dell’attuale sistema di classificazione professionale;
– Blocco della contrattazione collettiva regionale per la ripartizione delle risorse del “Fondo risorse decentrate”(ex FAMP art. 87 C.C.R.L. 2002-2005) – Art. 90 C.C.R.L. 2016-2018, a causa della scandalosa quantificazione delle risorse che vede mancare la somma di circa 10 milioni di euro, nonostante i nuovi meccanismi di alimentazione del fondo introdotti che in maniera stabile avrebbero dovuto incrementare il nuovo, fondo addirittura in aumento rispetto al vecchio F.A.M.P. e che oltre ad impedire di attivare le procedure previste dall’Art. 22 “Progressione economica all’interno della categoria” del C.C.R.L. 2016-2019, per consentire al personale di effettuare all’interno di ciascuna categoria una progressione economica orizzontale, non consentono a tutti i Dipartimenti di potere programmare o forse meglio dire completare, le linee di attività lavorative per l’anno 2019 che ormai volge al termine;
– Blocco della trattativa sul rinnovo del contratto dell’Area della dirigenza nonostante a livello Nazionale i lavori per il rinnovo del C.C.N.L. dell’Area della dirigenza delle Funzioni Locali siano in fase avanzata e a breve si arriverà alla sottoscrizione definitiva de testo;
– Mancata erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale (IVC) relativa al rinnovo del triennio successivo 2019-2021 del comparto , prevista dall’ Art 2, comma 6 “Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto”, dello stesso contratto, con la precisazione che a livello nazionale a partire dal mese di aprile 2019 è stato previsto analogo incremento che ha trovato apposita copertura nell’ultima legge di bilancio 2019 (che prevede incrementi sulle singole voci stipendiali dello 0,42% per il periodo 1° aprile- 30 giugno e dello 0,7% dal 1° luglio in poi).- Mancata liquidazione degli arretrati maturati relativi al C.C.R.L. 2016-2018 del Comparto che hanno compromesso il diritto di migliaia di lavoratori di ottenere in tempi certi i miglioramenti economici previsti.
– Mancata liquidazione delle spettanze del saldo F.A.M.P. 2018 al personale del comparto e dell’indennità di risultato 2018 al personale dell’area della dirigenza;
– Mancata sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro dell’area della dirigenza a seguito dell’emanazione in data primo agosto del nuovo regolamento degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali che sta comportando il mancato pagamento della relativa parte variabile.

Proclamazione stato di agitazione di tutto il personale della Regione Siciliana

Collegato. Impugnata la norma sulle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni siciliane: servono i concorsi

Tratto da Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie

Dettaglio Legge Regionale

Collegato alla legge di stabilità regionale per l’anno 2019 in materia di autonomie locali. (6-8-2019)
Sicilia
Legge n.15 del 6-8-2019
n.37 del 9-8-2019
Politiche economiche e finanziarie

3-10-2019 / Impugnata

La legge regione Sicilia n. 15 pubblicata sul B.U.R n. 37 del 09/08/2019, recante “Collegato alla legge di stabilità regionale per l’anno 2019 in materia di autonomie locali” presenta profili di non conformità alla Carta Costituzionale per le motivazioni che di seguito si evidenziano.L’articolo 3, comma 3 dispone: «Il comma 3 dell’art. 22 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 è sostituito dal seguente:
“3. Il reclutamento con le procedure di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, alla legge regionale 14 aprile 2016, n. 16, alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, alla legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27 e all’articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, per i lavoratori individuati dall’art. 34 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, è requisito utile ai fini dell’applicazione dell’art. 20, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75″.
L’art. 20, comma 1, lettera b) del D.lgs n. 75 del 2017 (Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni) richiamato dalla disposizione normativa regionale prevede quanto segue:
“1. Le Amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all’art. 6, comma 2, e con l’indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: (….)
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che precede all’assunzione”.
Dal combinato disposto dell’art. 3, comma 3, della legge regionale n. 15 del 2019 con la previsione di cui all’art. 20, comma 1, lettera b) del d.lgs n.75 del 2017, emerge dunque che la legge della Regione Sicilia estende il requisito contenuto nella lettera b) del succitato d.lgs 75- che prevede ai fini della stabilizzazione del personale precario la condizione che sia stato reclutato con procedure concorsuali – al reclutamento previsto con le procedure disposte da leggi emanate dalla Regione Sicilia nell’arco temporale 1995/2009 e che attengono, in larga misura, alle procedure di inserimento lavorativo dei soggetti partecipanti ai progetti di utilità sociale, all’utilizzazione di lavoratori di aziende in crisi in progetti di pubblica utilità.
La disposizione regionale, nell’introdurre disposizioni in materia di stabilizzazione del personale regionale precario, amplia quindi la sfera dei destinatari in violazione della normativa statale sopra richiamata.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 37 del 2016, ha precisato al riguardo che:
“La possibilità di applicare le procedure di stabilizzazione, oltre che al personale regionale, anche a quello delle agenzie regionali, degli enti, dell’Autorità di bacino e delle società in house della Regione Puglia, per come individuati nella disposizione medesima, indiscutibilmente amplia la platea dei fruitori che la disciplina statale di principio ha, invece, esclusivamente riferito all’apparato amministrativo delle Regioni ed al relativo personale.
Né possono valere a giustificare la scelta normativa regionale i rilievi svolti dalla resistente, nella memoria difensiva, secondo cui la lamentata estensione non sarebbe illegittima in quanto, per un verso, diretta al personale di organismi strumentali « dell’ente Regione» (..) e, sotto altro profilo, in quanto adottata in una situazione rispetto alla quale non sussisterebbe contrasto con le funzioni di coordinamento della finanza pubblica, trovando, in ogni caso, applicazione i previsti “vincoli assunzionali” ed il rispetto dei “tetti di spesa per il personale previsti dalla vigente legislazione statale e regionale.
E’ infatti, dirimente osservare, quanto al primo rilievo, che la semplice differenziazione soggettiva degli enti ai quali si riferisce il personale da stabilizzare è, di per sé, sufficiente a configurare la discrepanza della disposizione impugnata con la previsione statale di principio (…).
Quanto al secondo rilievo, basterà osservare che l’illegittimità della scelta normativa regionale deriva direttamente e immediatamente dallo “sconfinamento” delle potestà legislative regionali rispetto a quanto previsto dalla norma statale di principio, senza che, nella valutazione, vengano implicati profili di intrinseca compatibilità, o incompatibilità, di quella scelta con la correlativa disciplina di programmazione finanziaria».
La disposizione regionale nel violare quanto disposto dalla normativa statale all’art. 20, comma 1 lett. b) della D.Lgs. n. 75 del 2017, si pone in contrasto con l’art. 117, terzo comma in materia di coordinamento della finanza pubblica.
La disposizione regionale eccede anche dalle competenze attribuite alla regione Sicilia dallo Statuto speciale, approvato con R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455.In relazione a quanto precede, la legge regionale in esame deve essere impugnata ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione.

Quota 100, anticipo fino a 45 mila € del trattamento di fine servizio e blocco dell’aspettativa di vita. Impugnata la legge. Ecco le motivazioni

Tratto da Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie

Dettaglio Legge Regionale

Collegato alla legge di stabilità regionale per l’anno 2019 in materia di pubblica amministrazione e personale. Interventi in favore dell’aeroporto di Trapani Birgi. (6-8-2019)
Sicilia
Legge n.14 del 6-8-2019
n.37 del 9-8-2019
Politiche economiche e finanziarie

3-10-2019 / Impugnata

La Legge Sicilia n. 14 pubblicata sul B.U.R n. 37 del 09/08/2019 recante: “Collegato alla legge di stabilità regionale per l’anno 2019 in materia di pubblica amministrazione e personale. Interventi in favore dell’aeroporto di Trapani Birgi.” presenta profili di illegittimità costituzionale per i motivi che di seguito si illustrano.

Articolo 3 (Ufficio del Garante della persona con disabilità) – Il comma 2, al fine di garantire adeguate risorse umane e finanziarie all’Autorità Garante della persona con disabilità di cui alla legge regionale n. 47 del 2012, autorizza per l’esercizio finanziario 2019 la spesa di 45 migliaia di euro per il funzionamento dell’istituendo Ufficio del Garante e per ogni altra iniziativa promossa dall’Autorità stessa nell’ambito delle proprie finzioni. Tale disposizione pur essendo suscettibile di avere impatto pluriennale non quantifica l’ammontare degli oneri finanziari per gli anni successivi al 2019, né specifica i relativi mezzi di copertura.
Pertanto, si ritiene di dover impugnare la disposizione regionale in esame dinanzi alla Corte costituzionale per violazione dell’obbligo di copertura finanziaria delle leggi di spesa prescritto dall’articolo 81, terzo comma, della Costituzione.

Articolo 7- Disposizioni in materia di trattamento pensionistico dei dipendenti regionali – Il comma 1 estende ai dipendenti della Regione Sicilia l’applicazione delle disposizioni sul trattamento anticipato di pensione (c.d. “quota 100”) e di indennità di fine servizio di cui al decreto legge n. 4 del 2019, articoli 14 e 23, comma 1. Al riguardo, giova precisare che i dipendenti della Regione Sicilia, la cui gestione previdenziale è affidata al Fondo pensioni Sicilia, sarebbero esclusi dal campo di applicazione delle disposizioni del suddetto decreto in assenza della norma regionale in esame.
Il comma 2 introduce un’ampia deroga generale al regime ordinario dei requisiti di accesso al pensionamento’ con maggiori oneri previdenziali per la finanza pubblica in termini di maggiore spesa pensionistica e per trattamenti di fine servizio, totalmente asistematica e suscettibile di determinare richieste emulative comportanti ulteriori e rilevanti oneri per la finanza pubblica.
Il successivo comma 3 riporta la clausola di invarianza finanziaria in base alla quale “Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio della Regione”.
Al riguardo, si rileva che la disposizione non risulta corredata della Relazione tecnica prevista dall’articolo 17 della legge n. 196 del 2009 che indichi nel dettaglio le ragioni dell’invarianza degli effetti legislativi sui saldi della finanza regionale. ‘In particolare, il comma 6-bis dell’articolo 17 della Legge n. 196/2009 impone di corredare dette clausole da una relazione tecnica che rappresenti la valutazione degli effetti, i dati e gli elementi idonei a suffragare l’ipotesi di invarianza, l’indicazione dell’entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione.
Per quanto sopra, si ritiene di dover impugnare la disposizione in esame innanzi alla Corte Costituzionale per violazione dell’articolo 81, terzo comma, della Costituzione, che trova specifica declinazione nel richiamato articolo 17 della legge n. 196 del 2009.

Articolo 11 – Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 in materia di bilanci regionali degli enti regionali – La disposizione prevede per gli organismi ed enti strumentali della Regione di cui all’articolo 6, comma 3, della legge regionale n. 16 del 2017 l’ulteriore differimento, dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2020, dell’applicazione delle disposizioni dell’articolo 11 della legge regionale n. 3 del 2015. In particolare, l’articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, in attuazione dell’impegno assunto dalla Regione con l’Accordo sottoscritto con il Governo in data 9 giugno 2014 e trasfuso nella legge regionale n. 21 del 2014, disciplina il recepimento, sin dal 1° gennaio 2015, nell’ordinamento contabile della Regione e dei suoi enti ed organismi strumentali delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio.
Tanto premesso, si rileva che il predetto ulteriore rinvio del termine di adozione dei principi contabili recati dal decreto legislativo n. 118/2011 da parte degli organismi e degli enti strumentali della Regione si configura quale surrettizia elusione degli stessi principi e, pertanto, la norma in esame presenta profili di incostituzionalità intervenendo in materia di competenza esclusiva statale, in cui è preclusa la competenza legislativa regionale.
Per quanto sopra, si ritiene di dover impugnare la disposizione in esame innanzi alla Corte Costituzionale per violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva statale la materia dell’armonizzazione dei bilanci pubblici.
Per quanto riguarda la corretta applicazione dei principi contabili e degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione, si richiama l’impegno formale della Regione – acquisita agli atti del Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – di delimitare al solo anno 2015 le deroghe alla disciplina statale contenute nel richiamato articolo 11 della legge regionale n.3 del 2015.
Pertanto gli organismi e gli enti strumentali della regione Siciliana di cui all’articolo 6, comma 3, della legge regionale n. 16 del 2017, non solo sono tenuti ad applicare integralmente sin dal 1° gennaio 2019 la disciplina in materia di armonizzazione dei principi contabili e degli schemi di bilancio prevista dal ripetuto articolo 11, ma secondo la lettura della stessa norma coerente con l’impegno regionale di assicurare l’assoluta omogeneità nei sistemi contabili e negli schemi di bilancio introdotti dal decreto legislativo n. 118/2011.

Le disposizioni regionali predette esorbitano inoltre dalle competenze statutarie fissate dallo Statuto speciale di autonomia della Regione Sicilia.

Alla luce di quanto precede, si ritiene di dover impugnare la legge in esame ai sensi dell’articolo 127 Cost.

Impugnativa legge della Regione Sicilia n. 14 e 15 del 06/08/2019

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia, ha esaminato quarantanove leggi delle Regioni e delle Province Autonome e ha deliberato di impugnare:

4. la legge della Regione Sicilia n. 15 del 06/08/2019 “Collegato alla legge di stabilità regionale per l’anno 2019 in materia di autonomie locali”, in quanto una norma in materia di personale regionale eccede dalle competenze statutarie e si pone in contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dalla legislazione statale in violazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

5. la legge della Regione Sicilia n. 14 del 06/08/2019 “Collegato alla legge di stabilità regionale per l’anno 2019 in materia di pubblica amministrazione e personale. Interventi in favore dell’aeroporto di Trapani Birgi”, in quanto alcune norme di carattere finanziario violano l’articolo 81, terzo comma, della Costituzione, in materia di copertura finanziaria delle leggi di spesa, eccedono dalle competenze statutarie e violano l’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva statale la materia dell’armonizzazione dei bilanci pubblici.


All’interno della legge della Regione Sicilia n. 14 del 06/08/2019 è inserito l’art. 7 (disposizioni in materia di trattamento pensionistico dei dipendenti regionali) che prevede il recepimento di quota 100 e anticipo fino a 45 mila € del trattamento di fine servizio (Tfs) tramite prestito bancario anche per i dipendenti regionali; blocco dell’incremento dell’aspettativa di vita per i prepensionamenti ai sensi della L.r. 9/15.
Aspettiamo il testo completo dell’impugnativa sperando che l’art. 7 non sia tra quelli impugnati.

Legge 6 agosto 2019, n. 14. Collegato alla legge di stabilità regionale per l’anno 2019 in materia di pubblica amministrazione e personale. Interventi in favore dell’aeroporto di Trapani Birgi