Visite mediche: i chiarimenti dell’Aran

tratto da self-entilocali.it

Visite mediche: i chiarimenti dell’Aran

Pubblicato il 14 novembre 2019
Se l’orario fissato per l’espletamento di una visita, terapia, prestazione specialistica od esame diagnostico ricade al di fuori dell’orario di lavoro e invece il tempo necessario al raggiungimento del luogo di esecuzione della stessa ricada nell’orario di servizio, il suddetto tempo di percorrenza può essere computato nel limite massimo delle 18 ore annuali fruibili per tali permessi.
Questi i chiarimenti forniti dall’Aran con gli orientamenti applicativi CFL32 e CFL33 del 5 novembre 2019.
L’articolo 35 del CCNL Funzioni Centrali (analogamente a quanto previsto nell’art. 35 del CCNL Comparto Funzioni locali), dispone che il dipendente possa richiedere permessi per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili sia su base giornaliera, che su base oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
Tale previsione è finalizzata a consentire l’inclusione dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro nel periodo di assenza giustificato e dall’altro lato di poter attestare la permanenza oraria del dipendente presso la struttura sanitaria, erogante la prestazione, che dovrà essere resa all’Amministrazione ai fini del riconoscimento del permesso.
Come chiarito dall’Aran, tale previsione consente di considerare sia il tempo strumentale per l’espletamento delle visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, che quello necessario per raggiungere il luogo di esecuzione delle stesse e/o il rientro alla sede di lavoro, laddove questo ricada all’interno dell’orario di servizio.
Pertanto, anche se l’ora fissata per la visita, terapia, prestazione specialistica od esame diagnostico si colloca al di fuori dell’orario di lavoro e il tempo strettamente necessario di percorrenza ricada nell’orario di lavoro, il tempo di percorrenza può essere imputato nel limite orario di fruizione dei permessi ai sensi dell’art. 35.
Resta ferma la possibilità dell’Ente di valutare la congruità del tempo di percorrenza ai fini del riconoscimento del permesso, tenendo conto dell’orario di permanenza della visita attestato dal medico o dal personale amministrativo preposto, poiché è richiesta una ragionevole corrispondenza tra l’attestazione di permanenza oraria e l’assenza dal servizio, salvo diverse indicazioni applicative in materia fornite dall’Ente.