Esclusa la tenuità del fatto per chi timbra anche una sola volta il cartellino del collega

tratto da iusmanagement.org
Esclusa la tenuità del fatto per chi timbra anche una sola volta il cartellino del collega
di Dario Di Maria
Il reato era stato commesso da due dipendenti pubblici: una delle quali timbrava il cartellino marcatempo anche per l’altro (suo dirigente), attestandone falsamente la presenza al lavoro. La Corte d’appello penale li aveva condannati contestando loro la commissione del reato di cui all’art. 55-quinquies d.lgs. 165/2001.
La Suprema Corte ha escluso la tenuità del fatto per chi timbra, anche solo una volta, il cartellino marcatempo al posto del collega assente.
Per quanto riguarda poi l’applicabilità del reato di cui si parla anche ai dirigenti, cosa negata dal ricorrente, la Corte dice che non vi è nessun dubbio a questo riguardo posto che lo stesso art. 1 del d.lgs. n. 165/2001 stabilisce che le disposizioni del decreto riguardano i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, senza alcuna distinzione tra lavoratori con funzioni dirigenziali o meno.