Dai teatri agli assegni ai disabili: la Regione costretta a tagliare. E per il 2020 anche i concorsi rischiano di restare senza copertura

In queste ore a Palazzo d’Orleans l’allerta è massima. La parifica della Corte dei conti sul bilancio 2018, in programma venerdì, potrebbe dare l’ultima mazzata ai già traballanti conti della Regione e far saltare finanziamenti a teatri, disabili e anche la copertura sui concorsi regionali. Secondo le prime indiscrezioni i magistrati contabili chiederanno delle correzioni su disavanzo e fondo di garanzia dei residui passivi….

Francia. Sciopero contro la riforma delle pensioni. 1 milione e mezzo di persone in piazza. …..In Francia l’età pensionabile è a 62 anni

Quando un popolo ha le palle…..!

I nostri politici, invece, si vantano che la riforma Fornero è stata approvata senza un giorno di sciopero.


Centinaia di migliaia di persone, un milione e mezzo secondo il sindacato della Cgt (700mila per il ministero dell’Interno), hanno sfilato in tutta la Francia contro la riforma delle pensioni voluta da Emmanuel Macron.

Lo sciopero è dichiarato a oltranza, in teoria fino a far capitolare il governo come successe appunto nel 1995. In questa prima giornata il 90% dei treni ad alta velocità è stato annullato, così come due terzi dei mezzi pubblici nella capitale. E lo sciopero di Ratp (l’azienda di trasporto pubblico di Parigi) durerà fino a lunedì. Decisione presa da “quasi tutti i dipendenti in sciopero nelle assemblee generali” di questa mattina, dicono fonti sindacali.

Quota 100, andare in pensione anticipata fa male alla salute

Tutti contro contro Quota 100. Anche i medici della Società italiana di Gerontologia e Geriatria, che criticano l’anticipo pensionistico per chi ha almeno 62 anni di età e 38 di contributi versati: “Lavorare stanca, ma protegge corpo e mente. La pensione anticipata non fa solo male alla salute, fa male alla società, è immorale”.

Tripla verifica per il riconoscimento delle mansioni superiori al dipendente pubblico

segnaliamo da quotidianoentilocali.ilsole24ore.com

Tripla verifica per il riconoscimento delle mansioni superiori al dipendente pubblico
di Vincenzo Giannotti
Il giudice del lavoro che intenda riconoscere al dipendente pubblico le differenze retributive da mansioni superiori deve dimostrare il superamento di tre distinte fasi di verifica successive e tra loro collegate. La prima consiste nell’accertamento concreto delle attività svolte. La seconda nell’esame………

Conclusa riunione Aran sulla ripartizione del Ford 2019. Aggiornamento Cobas/Codir

Preliminarmente abbiamo rivendicato – insieme agli altri sindacati con cui stiamo conducendo la battaglia – che subito dopo la firma del Ford venga subito definito il percorso per riqualificazione e riclassificazione.

In allegato le due ipotesi di quadro economico e la bozza dell’accordo relativa ai dipendenti a tempo indeterminato e determinato.

Abbiamo richiesto modifiche all’ipotesi affinché di possa raggiungere un accordo entro il più breve tempo possibile in modo da impegnare subito le risorse.

Sono state richieste procedure più snelle per l’attribuzione della PEO e la revisione del sistema di attribuzione della performance individuale rispetto all’originaria proposta che non soddisfa le aspettative dei lavoratori.

Sono stati richiesti i dati dettagliati sul lavoro straordinario dei singoli dipartimenti, onde evitare spreco di risorse da destinare alla performance.

Lunedì prossimo prevista la convocazione per l’eventuale sottoscrizione definitiva dell’accordo FORD 2019 e quindi si potrà avviare la trattativa per riclassificazione e riqualificazione anche alla luce della nuova direttiva che dà migliori margini di manovra rispetto al passato e che consente finalmente di dare una svolta alla vita dei lavoratori regionali e alla stessa Amministrazione.

 

Visite mediche: i chiarimenti dell’Aran

tratto da self-entilocali.it

Visite mediche: i chiarimenti dell’Aran

Pubblicato il 14 novembre 2019
Se l’orario fissato per l’espletamento di una visita, terapia, prestazione specialistica od esame diagnostico ricade al di fuori dell’orario di lavoro e invece il tempo necessario al raggiungimento del luogo di esecuzione della stessa ricada nell’orario di servizio, il suddetto tempo di percorrenza può essere computato nel limite massimo delle 18 ore annuali fruibili per tali permessi.
Questi i chiarimenti forniti dall’Aran con gli orientamenti applicativi CFL32 e CFL33 del 5 novembre 2019.
L’articolo 35 del CCNL Funzioni Centrali (analogamente a quanto previsto nell’art. 35 del CCNL Comparto Funzioni locali), dispone che il dipendente possa richiedere permessi per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili sia su base giornaliera, che su base oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
Tale previsione è finalizzata a consentire l’inclusione dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro nel periodo di assenza giustificato e dall’altro lato di poter attestare la permanenza oraria del dipendente presso la struttura sanitaria, erogante la prestazione, che dovrà essere resa all’Amministrazione ai fini del riconoscimento del permesso.
Come chiarito dall’Aran, tale previsione consente di considerare sia il tempo strumentale per l’espletamento delle visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, che quello necessario per raggiungere il luogo di esecuzione delle stesse e/o il rientro alla sede di lavoro, laddove questo ricada all’interno dell’orario di servizio.
Pertanto, anche se l’ora fissata per la visita, terapia, prestazione specialistica od esame diagnostico si colloca al di fuori dell’orario di lavoro e il tempo strettamente necessario di percorrenza ricada nell’orario di lavoro, il tempo di percorrenza può essere imputato nel limite orario di fruizione dei permessi ai sensi dell’art. 35.
Resta ferma la possibilità dell’Ente di valutare la congruità del tempo di percorrenza ai fini del riconoscimento del permesso, tenendo conto dell’orario di permanenza della visita attestato dal medico o dal personale amministrativo preposto, poiché è richiesta una ragionevole corrispondenza tra l’attestazione di permanenza oraria e l’assenza dal servizio, salvo diverse indicazioni applicative in materia fornite dall’Ente.