L’Ars boccia l’esercizio provvisorio. La Regione in “gestione provvisoria”. In base al D.lgs 118/2011 gli stipendi sono salvi

Il governo va ko e lo fa nel modo più clamoroso possibile. L’Assemblea regionale siciliana, con 28 voti favorevoli e 27 contrari, ha votato per la soppressione dell’articolo 1 dell’esercizio provvisorio, proprio quello che autorizzava la spesa in dodicesimi fino a marzo.

La seduta è stata rinviata a domani, ma c’è una grande impasse e non si sa come procedere: in questo momento la Regione non ha un bilancio e si trova dunque in quella che tecnicamente si chiama “gestione provvisoria”.

Se non verrà approvato qualcosa entro la fine del mese, saranno consentite solo le spese essenziali, in sostanza i meri stipendi.

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DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”

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L’art. 74 del D.lgs 118/2011 ha sostituito l’art. 163 del Testo Unico degli Enti Locali (D. lgs. n. 267 del 2000)

12) l’art. 163 e’ sostituito dal seguente:

«Art. 163. (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria).

– 1. Se il bilancio di previsione non e’ approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell’anno precedente, la gestione finanziaria dell’ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilita’ finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.Nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell’anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato. 2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l’esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, e’ consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l’ente puo’ assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente. Nel corso della gestione provvisoria l’ente puo’ disporre pagamenti solo per l’assolvimento delle obbligazioni gia’ assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente.

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