Sindacando - il Blog di Benedetto Mineo
Blog dei dipendenti della Regione Siciliana
Nel secondo decreto Coronavims dovrebbe trovare spazio una norma salva-stipendi per i dipendenti pubblici costretti all’assenza dagli effetti collaterali dell’emergenza sanitaria. I tecnici sono al lavoro per costruire la veste giuridica alla nuova regola, in vista dell’approvazione del decreto che potrebbe arrivare al consiglio dei ministri atteso sabato, ma il principio è chiaro. E punta a dare una copertura alle amministrazioni per riconoscere integralmente le giornate di lavoro, sia sul piano retributivo sia su quello contributivo, che sono saltate per la sospensione dei servizi, senza costringere i dipendenti a ferie o permessi o all’assenza per malattia che tagliala parte accessoria della busta paga.
Una delle misure inserite in finanziaria è la cessione al Fondo pensioni dei regionali della partecipazione del Fiprs per un totale di 50,4 milioni. Alla fine dell’anno la Regione ha avviato il processo di cessione previsto durante il governo Crocetta e nei primi mesi del 2020 è stata nominata la commissione di valutazione degli immobili. Il valore base della partecipazione è stato calcolato in circa 23 milioni e alla commissione è stato lasciato il compito di trovare il valore reale che al momento è stimato a circa il doppio.
Un dipendente chiede di assentarsi per l’intera giornata, utilizzando cumulativamente i permessi orari per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostiche, di cui all’art.35 del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018. Ove dall’attestazione presentata si evinca che la prestazione abbia avuto una durata limitata e che anche cumulata con quella dei tempi di percorrenza non copra completamente l’orario di lavoro giornaliere cui il dipendente era tenuto nella giornata di assenza, come devono essere valutate e giustificate le ore non ricomprese nell’attestazione e nei tempi di percorrenza?
L’art. 35, comma 9, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, espressamente, dispone che l’assenza per la fruizione dei permessi orari per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici deve essere giustificata mediante attestazione di presenza, recante informazioni anche in ordine all’orario delle visite, terapie, ecc., rilasciata dal medico o dal personale amministrativo della struttura che le hanno effettuate.
Nella domanda, evidentemente, il dipendente indicherà anche la prevista durata del permesso di cui intende fruire.
Pertanto, sulla base della disciplina contrattuale, non può non ritenersi sussistente una relazione tra la durata visita, terapia ecc. e le ore di permesso fruito, al fine di consentire una applicazione dell’istituto coerente con le finalità perseguite con lo stesso (pur prendendo atto della opportunità di ammettere margini di flessibilità per tenere conto, ad esempio, di quei fattori di variabilità connessi ai tempi di percorrenza, che potrebbero risentire di fattori esterni o accidentali, come traffico, mezzo utilizzato, imprevisti di altro tipo ecc.).
Pur se l’art. 35, comma 5, del CCNL del 21.5.2018 prevede la possibilità di fruire anche cumulativamente dei permessi orari di cui al comma 1 per la durata dell’intera giornata lavorativa (con incidenza sul monte ore computata con riferimento all’orario di lavoro che avremmo dovuto osservare per tale giornata), ai fini di una valutazione complessiva della situazione determinatasi per la corretta applicazione dell’istituto, non sembra possa prescindersi, comunque, dalle risultanze delle attestazioni di presenza e degli orari ivi indicati, sia pure tenendo conto di quei margini di flessibilità di cui si è detto.
Ove emergano significative discrepanze orarie, ad avviso della scrivente Agenzia, l’ente potrebbe, comunque, valutare, secondo principi generali di correttezza e buona fede, di richiede specifici chiarimenti al dipendente.
Palermo, 24 febbraio 2020
Dopo avere bocciato, in sede di confronto, il nuovo “Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale CHE COSTITUIRÀ, già a partire dal 2019, IL NUOVO STRUMENTO ATTRAVERSO CUI VERRÀ, EROGATO IL SALARIO ACCESSORIO, il COBAS/CODIR e il SADIRS hanno bocciato, non sottoscrivendolo, anche l’accordo sui criteri di attribuzione nei premi correlati alla performance proposto dall’Aran.
Diverse le motivazioni:
1. La centralizzazione. Un sistema di valutazione unico per tutta la regione e la centralizzazione dei criteri di attribuzione dei premi non consente, fra l’altro, di tenere conto delle specificità di taluni Uffici. Ciò in palese contrasto con quanto avviene nello Stato dove ciascun Ministero ha il proprio sistema di valutazione, pur nell’ambito delle Linee Guida emanate dal ministero della Funzione Pubblica, e i propri criteri di attribuzione dei premi. Giova ricordare che l’atto di indirizzo dell’Assessore delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica prot. n. 114523 del 17 ottobre 2018 ha individuato il “Comparto Funzioni Centrali” quale quadro contratuale di riferimento.
2. La disparità di trattamento. Il dirigente che consegue una valutazione insufficiente (inferiore a 70) perde, correttamente, solo la parte dell’indennità di risultato pari al 30%, invece il personale del comparto, incredibilmente, con una valutazione insufficiente (inferiore a 60), percepirà ORA una quota di salario accessorio pari a zero, contrariamente al sistema adottato in precedenza che ha previsto l’erogazione di un compenso minimo pari al 70% per la partecipazione al piano di lavoro.
3. L’iniquità del nuovo SMVP relativamente ai criteri per l’attribuzione dei premi. Il dirigente valutato più che sufficiente (da 70 a 76 punti) percepisce un premio, tra parte variabile e risultato, pari all’85%. Un lavoratore del comparto con un punteggio “buono” (tra 70 e 80), percepisce un premio del 70%.
4. La mancanza di bilanciamento tra comparto e dirigenza. La valutazione gerarchica assegna un ruolo dominante alla dirigenza. E’ accaduto troppo spesso che i dirigenti abbiano valutato il comparto senza la necessaria obiettività vanificando il compito di valorizzare il merito e, conseguentemente, l’erogazione dei premi per i risultati conseguiti oltre alle refuenze che suddeta valutazione avrà nei confronti di progressioni orizzontali e verticali.
5. La differenziazione del premio individuale. Un premio aggiuntivo (30% in più) attribuito ad alcuni lavoratori senza criterio o senza una valutazione obbiettiva da parte dei dirigenti rischia di demotivare i lavoratori esclusi.
Ritenendo, quindi, che il nuovo “Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale non costituisca uno strumento idoneo a valorizzare il merito del personale né è atto a creare un clima di benessere organizzativo, e ciò a discapito della produttività e del buon andamento di tutto il Comparto Regione, se ne chiede l’immediata revoca e il ripristino della situazione ex ante al fine di evitare l’innescarsi, inevitabile, di tensioni, dagli sviluppi imprevedibili tra comparto e dirigenza e tra comparto e amministrazione nel suo complesso. COBAS/CODIR e SADIRS, in ogni caso e come sempre, saranno al fianco, con ogni supporto anche di carattere legale, di tutti coloro che saranno fatti segno di ingiustizie inaccettabili che scipperebbero, inopinatamente, dalle loro tasche risorse destinate anche alle loro famiglie.
tratto da Italia Oggi
Corte dei conti
Sezione controllo Regione Siciliana deliberazione n. 174/2019
Enti locali – Lavoratori precari – Stabilizzazioni
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
I magistrati contabili si esprimono in ordine alle procedure da seguire per l’assunzione da parte degli Enti locali siciliani di personale precario. A tale riguardo richiamano il parere del Consiglio di Stato n.916/2017 – Commissione speciale in sede di funzione consultiva – nonché la sentenza della Corte di Giustizia Europea -sez. III sentenza 26 novembre 2014 – che, con specifico riguardo alle procedure di assunzione, evidenziano: “nel considerare che la previsione delle assunzioni dirette costituisce una rilevante eccezione al principio del concorso pubblico di cui all’art. 97 Cost., la cui inderogabilità è stata più volte ribadita dalla Corte costituzionale, la deroga al principio del pubblico concorso – se contenuta entro ragionevoli norme di carattere eccezionale e transitorio, funzionali al buon andamento e a straordinarie esigenze di interesse pubblico – possa rinvenire adeguata giustificazione nell’esigenza di tutelare la peculiare situazione dei lavori che, per anni e magari decenni, hanno prestato attività lavorativa in favore della pubblica amministrazione a causa dell’utilizzo abusivo dei contratti di lavoro flessibile. Ad ogni modo – puntualizza l’organo di giustizia amministrativa – “purché il personale da stabilizzare sia stato all’epoca assunto, seppure a tempo determinato, mediante procedura concorsuale”, poiché, la norma finalizzata all’eliminazione del precariato, non potrebbe condurre all’esito di una surrettizia – e inammissibile – sanatoria generale”. Inoltre, i giudici contabili, su tale tematica, registrano il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale che, “a fronte di speciali disposizioni volte ad autorizzare la stabilizzazione del personale precario, ha fermamente censurato l’illegittimità di norme che genericamente disponevano “il requisito del previo superamento di una qualsiasi selezione, ancorché pubblica, perché tale previsione non garantisce che la previa selezione abbia natura concorsuale e sia riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che il personale successivamente stabilizzato è chiamato a svolgere» (sentenza n. 127 del 2011, che richiama le sentenze n. 235 del 2010 e n. 293 del 2009; Corte costituzionale, sentenza n. 277/2013, par. 6.3.1).”In ogni caso, la sezione ha ribadito che è ascrivibile all’esclusiva discrezionalità dell’Ente fare ricorso o meno alla procedura di stabilizzazione “in quanto costituisce atto di amministrazione attiva – concernente la gestione del personale – l’individuazione della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente”.
Corte Costituzionale
Sentenza n. 5 del 3/12/2019
Pubblico impiego – Regioni-Personale enti pubblici economici – accesso per pubblico concorso – Necessità
Procedure di stabilizzazione – graduatorie regionali – Proroga fino alla conclusione della procedura di stabilizzazione – illegittimità
Contratti di collaborazione – proroga – illegittimità
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Corte, con la presente sentenza, afferma che il transito automatico – senza prevedere alcuna verifica di professionalità – nell’organico della Regione Basilicata del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti pubblici economici o di società a totale partecipazione pubblica, in servizio da almeno cinque anni presso gli uffici regionali (art. 24 della legge della Regione Basilicata n. 38/2018) sia in contrasto con il principio del pubblico concorso per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni (art 97 Cost.) e con il principio secondo cui tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza (art.3 e 51 Cost.). La Corte si pronuncia, inoltre, riguardo alla disciplina derogatoria introdotta dalla Regione Basilicata (dall’art. 47 comma 1 L reg. Basilicata n. 38/2018), in materia di proroga “fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione” delle graduatorie relative alle selezioni riservate. Dichiara l’illegittimità della norma per violazione dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dal legislatore statale (art.1 co. 1148 lett.a) L. n. 205/2017) che proroga al 31 dicembre 2018 l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2017 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni. Lo scorrimento delle graduatorie e la relativa proroga per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione delle stesse (L. Finanziaria 2008) si inseriscono nel quadro dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica in una prospettiva di riapertura delle procedure concorsuali e dello sblocco delle assunzioni, con la riaffermazione della centralità del concorso pubblico di cui all’art. 97 Cost. In materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche si è introdotta la mera facoltà di ciascuna pubblica amministrazione di indicare nel bando di concorso il numero dei candidati idonei rispetto ai posti disponibili, senza incidere sulla validità delle graduatorie che sono state in via eccezionale prorogate. Con ciò si stabilisce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, vincolante per la Regioni. La Corte altresì censura, la proroga disposta dall’ art. 53 dalla Legge della Regione Basilicata in materia di contratti di collaborazione coordinata e continuativa presso enti e strutture connesse all’amministrazione regionale, in quanto contraddice la natura temporanea delle prestazioni richieste ed elude la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.
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