Corte Costituzionale Sentenza n. 5 del 3/12/2019 Pubblico impiego – Regioni-Personale enti pubblici economici – accesso per pubblico concorso – Necessità Procedure di stabilizzazione – graduatorie regionali – Proroga fino alla conclusione della procedura di stabilizzazione – illegittimità Contratti di collaborazione – proroga – illegittimità

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Sentenza n. 5 del 3/12/2019
Pubblico impiego – Regioni-Personale enti pubblici economici – accesso per pubblico concorso – Necessità
Procedure di stabilizzazione – graduatorie regionali – Proroga fino alla conclusione della procedura di stabilizzazione – illegittimità
Contratti di collaborazione – proroga – illegittimità

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Corte, con la presente sentenza, afferma che il transito automatico – senza prevedere alcuna verifica di professionalità – nell’organico della Regione Basilicata del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti pubblici economici o di società a totale partecipazione pubblica, in servizio da almeno cinque anni presso gli uffici regionali (art. 24 della legge della Regione Basilicata n. 38/2018) sia in contrasto con il principio del pubblico concorso per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni (art 97 Cost.) e con il principio secondo cui tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza (art.3 e 51 Cost.). La Corte si pronuncia, inoltre, riguardo alla disciplina derogatoria introdotta dalla Regione Basilicata (dall’art. 47 comma 1 L reg. Basilicata n. 38/2018), in materia di proroga “fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione” delle graduatorie relative alle selezioni riservate. Dichiara l’illegittimità della norma per violazione dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dal legislatore statale (art.1 co. 1148 lett.a) L. n. 205/2017) che proroga al 31 dicembre 2018 l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2017 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni. Lo scorrimento delle graduatorie e la relativa proroga per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione delle stesse (L. Finanziaria 2008) si inseriscono nel quadro dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica in una prospettiva di riapertura delle procedure concorsuali e dello sblocco delle assunzioni, con la riaffermazione della centralità del concorso pubblico di cui all’art. 97 Cost. In materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche si è introdotta la mera facoltà di ciascuna pubblica amministrazione di indicare nel bando di concorso il numero dei candidati idonei rispetto ai posti disponibili, senza incidere sulla validità delle graduatorie che sono state in via eccezionale prorogate. Con ciò si stabilisce un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, vincolante per la Regioni. La Corte altresì censura, la proroga disposta dall’ art. 53 dalla Legge della Regione Basilicata in materia di contratti di collaborazione coordinata e continuativa presso enti e strutture connesse all’amministrazione regionale, in quanto contraddice la natura temporanea delle prestazioni richieste ed elude la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.