Corte dei conti Sezione controllo Regione Siciliana deliberazione n. 174/2019 Enti locali – Lavoratori precari – Stabilizzazioni

Corte dei conti
Sezione controllo Regione Siciliana deliberazione n. 174/2019
Enti locali – Lavoratori precari – Stabilizzazioni

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
I magistrati contabili si esprimono in ordine alle procedure da seguire per l’assunzione da parte degli Enti locali siciliani di personale precario. A tale riguardo richiamano il parere del Consiglio di Stato n.916/2017 – Commissione speciale in sede di funzione consultiva – nonché la sentenza della Corte di Giustizia Europea -sez. III sentenza 26 novembre 2014 – che, con specifico riguardo alle procedure di assunzione, evidenziano: “nel considerare che la previsione delle assunzioni dirette costituisce una rilevante eccezione al principio del concorso pubblico di cui all’art. 97 Cost., la cui inderogabilità è stata più volte ribadita dalla Corte costituzionale, la deroga al principio del pubblico concorso – se contenuta entro ragionevoli norme di carattere eccezionale e transitorio, funzionali al buon andamento e a straordinarie esigenze di interesse pubblico – possa rinvenire adeguata giustificazione nell’esigenza di tutelare la peculiare situazione dei lavori che, per anni e magari decenni, hanno prestato attività lavorativa in favore della pubblica amministrazione a causa dell’utilizzo abusivo dei contratti di lavoro flessibile. Ad ogni modo – puntualizza l’organo di giustizia amministrativa – “purché il personale da stabilizzare sia stato all’epoca assunto, seppure a tempo determinato, mediante procedura concorsuale”, poiché, la norma finalizzata all’eliminazione del precariato, non potrebbe condurre all’esito di una surrettizia – e inammissibile – sanatoria generale”. Inoltre, i giudici contabili, su tale tematica, registrano il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale che, “a fronte di speciali disposizioni volte ad autorizzare la stabilizzazione del personale precario, ha fermamente censurato l’illegittimità di norme che genericamente disponevano “il requisito del previo superamento di una qualsiasi selezione, ancorché pubblica, perché tale previsione non garantisce che la previa selezione abbia natura concorsuale e sia riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che il personale successivamente stabilizzato è chiamato a svolgere» (sentenza n. 127 del 2011, che richiama le sentenze n. 235 del 2010 e n. 293 del 2009; Corte costituzionale, sentenza n. 277/2013, par. 6.3.1).”In ogni caso, la sezione ha ribadito che è ascrivibile all’esclusiva discrezionalità dell’Ente fare ricorso o meno alla procedura di stabilizzazione “in quanto costituisce atto di amministrazione attiva – concernente la gestione del personale – l’individuazione della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente”.