Regione Siciliana. Il Presidente. Ordinanza contingibile e urgente n°3 del 08.03.2020 – “Chi sbarca in Sicilia, con qualsiasi mezzo, provenendo dalle zone rosse del Nord, ha il dovere di informare il medico di base e porsi in autoisolamento”.

Ordinanza contingibile e urgente n°3 del 08.03.2020

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

ORDINA

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio regionale si applicano le misure previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 -Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale .
2. In aggiunta alle misure di cui al DPCM 08.3.2020 è disposta la chiusura di piscine, palestre e centri di benessere.
3. Ai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e navale è fatto obbligo di acquisire e mettere a disposizione delle forze dell’Ordine e del Coordinamento per le attività necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19 della Presidenza della Regione Siciliana istituita con Ordinanza n°2 del Presidente della Regione Siciliana, dei Comuni e delle ASP competenti per territorio, i nominativi dei viaggiatori, relativamente alle provenienze dalla Regione Lombardia e dalle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria, con destinazione Aeroporti, Porti e Stazioni ferroviarie della Regione Siciliana.
4. Chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione della presente Ordinanza abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei territori della Regione Lombardia e dalle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria deve comunicare tale circostanza al comune, al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali, di osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.
5. Il Dipartimento regionale della protezione civile disporrà presso gli imbarcaderi di Messina due tende per i fabbisogni sanitari e distribuirà la presente Ordinanza a tutti i cittadini in arrivo.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporterà le conseguenze sanzionatorie previste dall’art.650 del Codice penale se il fatto non costituisce reato più grave.
La presente ordinanza, che ha validità fino a nuovo provvedimento, è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i partecipanti alle menzionate procedure concorsuali.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito istituzionale della Regione.


Art. 650 C.P. – Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità

1. Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206

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