Direttiva dell’Assessore alla Funzione Pubblica sull’adozione di modalità di lavoro agile (smart working) – Prime indicazioni

Direttiva recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 attraverso l’adozione di modalità di lavoro agile (smart working) – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, art. 2 lett. r) – Prime istruzioni.


Con riferimento all’oggetto si forniscono i seguenti riferimenti utili a titolo informativo e per ogni iniziativa che i dirigenti preposti agli uffici in indirizzo, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, potranno adottare quali misure per concorrere al contenimento del rischio di contagio da COVID-19.

Il Presidente Conte ha firmato il Dpcm 9 marzo 2020. Tutta Italia è zona rossa. Ordinanza DPC 9 marzo 2020 n. 648

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale.

Il provvedimento estende le misure di cui all’art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale. È inoltre vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. In ultimo, è modificata la lettera d dell’art.1 del Dpcm 8 marzo 2020 relativa agli eventi e manifestazioni sportive.

Tali disposizioni producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

Ordinanza DPC 09 marzo 2020 n. 648


DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020  Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.


COSA NON SI PUO’ FARE IN ZONA ROSSA

    • Evitare gli spostamenti, restare a casa. Si può uscire solo per comprovate esigenze lavorative o per motivi di salute. Bisognerà essere in possesso di una autocertificazione che attesti il perché si è usciti di casa.
    • Chi ha la febbre a 37,5° o difficoltà respiratorie, anche se non positivo al coronavirus, è fortemente raccomandato a non uscire di casa ed a contattare il proprio medico curante. Non andate al Pronto Soccorso! Occorre chiamare il 1500 o il 112.
    • Si raccomanda ai datori di lavoro, sia nel settore pubblico sia nel privato, di attuare misure di congedo ordinario e ferie. E’ fortemente consigliato il lavoro da casa (smart-working).
    • Bar e ristoranti possono rimanere aperti fino alle 18.00, dopo dovranno chiudere. Sarà cura dei gestori garantire la distanza sicurezza di un metro tra i clienti. Chi non si adegua alla direttiva, rischia la sospensione dell’attività.
    • Le persone in quarantena o positive al coronavirus non possono in alcun modo lasciare la propria abitazione.
    • Chi pensa di avere i sintomi del coronavirus non deve uscire di casa, ma chiamare il proprio medico di base o i numeri messi a disposizione dallo Stato, tra cui il 1500 o il 112, oltre a quelli previsti dalle singole Regioni.
    • Tutti gli eventi sportivi in Italia sono stati sospesi.
    • Sono chiusi tutti gli impianti e le piste da sci.
    • Si potrà viaggiare con treni, pullman e aerei solo per comprovati motivi di lavoro e salute. Occorrerà una autocertificazione che comprovi il tutto.
    • Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività.
    • Sono sospese le Messe e tutte le cerimonie religiose, compresi funerali e matrimoni. I luoghi di culto potranno rimanere aperti solo adottando le misure atte a garantire che non si registri un assembramento di persone.
    • Sono chiusi asili nidi, scuole di ogni ordine e grado e Università.
    • Sono chiusi i musei e tutti i luoghi di cultura.
    • Sospesi i concorsi pubblici.
    • I bar e ristoranti potranno rimanere aperti “con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione“.
    • Sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse.
    • Sono sospesi i congedi ordinari di medici, infermieri e personale sanitario.
    • Sono adottate in tutti i casi possibili, nello svolgimento di incontri o riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti.
    • Esercizi commerciali aperti solo dal lunedì al venerdì e con regole ben precise. “Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della
      sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di
      un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione“.
    • I negozi all’interno dei centri commerciali resteranno chiusi il sabato e domenica. Saranno invece sempre aperti supermercati e alimentari, a patto che i gestori prendano le dovute precauzioni.
    • Resteranno chiuse palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere e termali, centri culturali, oratori, centri sociali e ricreativi.

Il mancato rispetto delle regole previsto dal decreto legge comporterà una violazione dell’articolo 650 del codice penale. Possibili fino a tre mesi di carcere e un’ammenda fino a 206 euro.