Direttiva dell’Assessore alla Funzione Pubblica n. 31220 del 19 marzo 2020 relativa all’applicazione delle misure straordinarie contenute nel Decreto legge n.18 del 17/03/2020 (Cura Italia)

Direttiva da leggere con la massima attenzione.

Sui permessi ex legge 104 e sui congedi parentali poco aggiunge rispetto a quanto già riportato nel decreto legge.

Particolarmente interessante è, invece, il riferimento all’art. 87 del Decreto Legge (Cura Italia).

Viene, infatti, confermato che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID – 19 (…..) il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni (…..), fatte salve le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro (…..).

La norma in esame al comma 3 prevede ulteriori strumenti da utilizzare qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile.

In tal caso le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca d’ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva.

Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione da servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge (……).

In buona sostanza la direttiva, richiamando integralmente l’art. 87, lascerebbe in capo alle singole amministrazioni (ai dirigenti generali) la possibilità (e quindi la responsabilità) di applicare il comma 3 del sopra citato articolo, invocato nell’ultimo comunicato congiunto delle organizzazioni sindacali. Le singole amministrazioni, pertanto, nella persona del datore di lavoro, potrebbero essere chiamate rispondere in caso di azioni di risarcimento per contrazione di virus per attività non necessarie.


Richiesta di chiusura immediata di tutti gli uffici

Ordinanza contingibile e urgente n°6 del 19.03.2020

Articolo 1
(Ulteriori misure urgenti per il contenimento del contagio)

1. Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare.
2. E’ vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale.
3. Gli spostamenti con l’animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione.

Articolo 3
(Misure in materia di commercio e di trasporto pubblico)

1. E’ inibito l’ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri Comuni.
2. E’ disposta la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole.
3. I Sindaci, con propria Ordinanza, possono disporre riduzioni dell’orario di apertura al pubblico degli esercizi commerciali, ad eccezione di quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e delle farmacie.
4. Nelle rivendite di tabacchi è vietato l’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco.
5. Nei mezzi del trasporto pubblico urbano è consentito l’accesso ai passeggeri nella misura massima del 40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra gli stessi. Lo spazio riservato ai conducenti dei mezzi deve essere opportunamente delimitato.

Richiesta di chiusura immediata di tutti gli uffici

Oggetto: Pandemia Covid-19. Misure eccezionali di contrasto. Esenzione dei lavoratori dal servizio. Applicazione art. 87, c. 3, del Decreto-Legge “Cura Italia”Si fa seguito alle pregresse note delle scriventi Organizzazioni Sindacali sul tema della pandemia da Covid-19.

Considerate le innumerevoli difficoltà che si stanno riscontrando nell’attivazione dello smart working, da parte di una grande quantità di Uffici e nella considerazione che il picco del contagio è previsto per le prossime due settimane, si chiede alla S.V. Onorevole Presidente della Regione, di emettere un apposito atto sulle procedure previste dall’art. 87 del Decreto-Legge “Cura Italia” al fine di consentire, in emergenza, a tutto il personale che non può essere impiegato nell’immediato nel lavoro agile, di essere esentato dal servizio con effetto immediato.
Si chiede, pertanto, nel rispetto di quanto previsto dai provvedimenti nazionali e regionali a oggi emanati a riguardo, di volere diramare un immediato provvedimento straordinario che dia apposita direttiva a tutta la dirigenza di applicare – nell’immediato – l’articolo 87, comma 3, del Decreto Legge “Cura Italia” che prevede espressamente “che le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l’amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.”.
Si resta in attesa di urgentissimo riscontro, al fine anche di rassicurare gli animi di tutti i lavoratori che le scriventi rappresentano e che, in questi giorni, ci stanno manifestando tutta le loro paure e preoccupazioni a causa dell’attuale situazione emergenziale.

f.to in originale
Le segreterie regionali

CGIL-FP  CISL-FP  UIL-FPL  COBAS/CODIR  DI.R.SI.  S.A.Di.R.S.  UGL-Fna


Direttiva dell’Assessore alla Funzione Pubblica n. 31220 del 19 marzo 2020 relativa all’applicazione delle misure straordinarie contenute nel Decreto legge n.18 del 17/03/2020 (Cura Italia)