Nuova direttiva dell’Assessore alla Funzione Pubblica prot. n. 31966 del 24 marzo 2020 – Misure straordinarie – Decreto legge n.18 del 17/03/2020 (in G.U.R.I. n.70 del 17/03/2020). Direttive. Ulteriori istruzioni

Nuova direttiva dell’Assessore alla Funzione Pubblica prot. n. 31966 del 24 marzo 2020 che, cogliendo l’occasione del monitoraggio avviato per verificare lo stato di attuazione delle misure previste dalla legge per contrastare la diffusione del COVID-2019, precisa e puntualizza il contenuto delle disposizioni richiamate ed in particolare l’art.87 del decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 (dal lavoro agile all’esenzione dal servizio) che ancora troppe amministrazioni regionali disattendono.

Purtroppo non c’è più sordo di chi non vuol sentire. Ma, probabilmente, è la classe dirigente (ovviamente con le dovute eccezioni) ad essere inadeguata.


L’art. 87 (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di
procedure concorsuali) prevede che “, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.”
Ne consegue che i destinatari della presente direttiva devono adottare limitazioni alla presenza del personale negli uffici necessarie ad assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza.
Per raggiungere la finalità di legge i destinatari della presente deve individuare:

1) attività indifferibili (intendondosi per queste le sole attività che non solo non possono essere procrastinate ma il cui eventuale differimento possa recare danni alle persone, al patrimonio pubblico e privato e all’erario);

2) le attività di cui al punto 1) che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, cioè, che non possono essere rese al di fuori di esso.

Una volta individuate le su indicate attività i destinatari della presente devono mantenere sul posto di lavoro solo ed esclusivamente il personale che svolge le attività come sopra descritte.
L’attività del resto del personale dovrà essere svolta in modalità smart che in questa circostanza emergenziale deve intendersi al fuori del luogo di lavoro e presso la propria abitazione.
Non vi è necessità di attivare accordi individuali e vengono meno gli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione (computer, stampanti, connessioni, etc.). In tali casi l’articolo 18, comma 2 della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione. Di contro può essere svolta con ogni modalità individuata dai destinatari della presente opportunamente contemperando le esigenze di sanità pubblica che impongono i minori spostamenti possibili da e per i luoghi di lavoro (per contrastare il diffondersi del contagio) e la prestazione lavorativa da rendere a vantaggio della pubblica amministrazione.

Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), dell’art.87 i dirigenti dovranno fare :
1) utilizzare le ferie pregresse;
2) utilizzare, ove possibile, tutte le forme contrattualmente previste di assenza giustificata e retribuita dal lavoro;
3) utilizzare ogni forma possibile di turnazione e rotazione;
4) infine utilizzare ogni residuo istituto di lavoro flessibile previsto dai vigenti CCRL.

Esperito ogni tentativo di utilizzo di tutte le misure che precedono, i destinatari possono (previa adeguata motivazione che tenga nel debito conto la impossibilità di utilizzazione del lavoro agile e l’esaurimento di tutte le altre misure) esentare il personale dipendente dal servizio.

In questo caso il periodo di esenzione dal servizio costituirà servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l’amministrazione non corrisponderà l’indennità sostitutiva di mensa ove prevista e tale periodo non sarà computata nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Si invitano le SS.LL a dare immediata applicazione alle predette disposizioni.

               Il Dirigente Generale ad interim
del Dipartimento della Funzione pubblica e del Personale
Bologna

L’ASSESSORE
B. Grasso