Il TAR di Palermo annulla concorso interamente riservato per stabilizzazione dei precari accogliendo il ricorso di disoccupati e dipendenti

Sentenza Tar annullamento avviso di selezione pubblica 44 posti Comune Caltanissetta N. 00527_2013 REG.RICCon sentenza n. 02361/2013 pubblicata il 4 dicembre 2013 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), si è pronunciato definitivamente sul ricorso con il numero di registro generale 527 del 2013 contro il Comune di Caltanissetta per l’annullamento dell’avviso di selezione pubblica, per soli titoli, per la copertura di complessivi 44 posti, pubblicato sulla G.U.R.S. 28/12/2012, n. 21.

La vicenda è quella relativa al concorso bandito dal comune di Caltanissetta per stabilizzare i precari.

Il bando prevedeva l’assegnazione di un punteggio ai precari da stabilizzare pari a 1,40 per ogni mese di lavoro svolto, tanto da vanificare in pratica e precludere, tanto ai disoccupati quanto agli altri dipendenti del Comune, la possibilità di partecipare al concorso, perché si sarebbero trovati la strada sbarrata dalla somma dei punti assegnati per ogni mesi di lavoro svolto dai precari.

Il TAR, in sostanza, ha ritenuto sussistente l’interesse dei ricorrenti “esterni” aspiranti alle qualifiche poste a selezione, all’annullamento dell’intera procedura e alla conseguente futura indizione di un concorso pubblico al quale potere prendere parte.

Per i dipendenti di ruolo del Comune di Caltanissetta, invece, che aspiravano progressione verticale alla categoria “C” e “D”, il ricorso è stato dichiarato inammissibile non perché i dipendenti non fossero legittimati ad agire, ma perché non hanno dimostrato di avere il titolo di studio per l’accesso alla categoria “C”, ossia il diploma d’istruzione superiore e per la categoria “D” il possesso del diploma di laurea.

Secondo il TAR, pertanto, il ricorso va accolto e per l’effetto vanno annullati l’avviso di selezione pubblica, per soli titoli, per la copertura di complessivi 44 posti, pubblicato sulla G.U.R.S. 28/12/2012, n. 21, nonché gli altri atti presupposti impugnati nella parte in cui prevedono la possibilità dell’indizione di un concorso interno interamente riservato al personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili di cui al fondo unico del precariato istituito dall’articolo 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, nonché quelli conseguenziali impugnati.

Pubblicato da benedettomineo

Dirigente sindacale Cobas/Codir