Responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio da Covid-19 (fonte Altalex)

L’inosservanza delle norme per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro può determinare una responsabilità civile e penale.

L’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 si ripercuote anche sulle scelte imprenditoriali che il datore di lavoro è tenuto a compiere per condurre la propria attività. A decorrere dal 4 maggio saranno sempre più le imprese attive e sempre più numerosi i datori di lavoro tenuti a garantire ai dipendenti adeguati standard di sicurezza, adottando le misure necessarie per eliminare o, almeno ridurre al minimo, il rischio contagio Covid-19.

In un primo momento il datore di lavoro era chiamato a incentivare la fruizione da parte dei dipendenti di ferie e permessi e a sospendere le attività di reparti non indispensabili alla produzione. Ora, alla vigilia della ripartenza, in quei settori in cui non sia possibile ricorrere a modalità di lavoro agile, egli è chiamato ad adottare tutte le misure di informazione, le cautele e le precauzioni sanitarie necessarie a garantire il diritto alla salute dei lavoratori sia sul luogo di lavoro, sia in ogni altro luogo ove si svolge l’attività lavorativa.

L’assetto normativo attualmente in vigore (art. 2087 c.c. ed il D.Lgs. n. 81/2008), applicabile a “tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio” (art. 3, co. 1, D.Lgs. 81/2008), impone al datore di lavoro di compiere valutazioni e decisioni connesse ad ogni prestazione che ciascun lavoratore è tenuto a svolgere in azienda, con il rischio di incorrere in responsabilità anche di rilievo penale nel caso in cui si dovessero verificare criticità.

Ne consegue che il datore di lavoro dovrà mantenere la chiusura dell’azienda in caso di impossibilità a garantire ai lavoratori un livello di sicurezza adeguato nel sito dove si svolge l’attività d’impresa.

Per supportare il datore di lavoro nell’individuazione dei rischi “ragionevolmente prevedibili”, è stato adottato lo scorso 14.03.2020, successivamente integrato il 24.04.2020, il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure anti-contagio negli ambienti di lavoro, firmato dal Governo e dal Presidente di Confindustria,he ha fornito importanti indicazioni sia dal punto di vista igienico-sanitario sia sul piano organizzativo.Il datore di lavoro, quindi, è titolare dell’obbligo giuridico di impedire che chiunque entri, lavoratore o soggetto terzo, in contatto con l’ambiente lavorativo contragga il Covid-19.

Il datore di lavoro per liberarsi quindi da ogni forma di responsabilità dovrebbe dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di avere adottato ogni cautela necessaria per impedire il verificarsi del danno medesimo.

In caso di contagio da Covid-19 vi è la possibilità che il datore di lavoro possa essere considerato penalmente responsabile per i delitti di lesioni personali gravi/gravissime (art. 590 c.p.) o di omicidio colposo (art. 589 c.p.).

La responsabilità penale del datore di lavoro si potrebbe configurare sempre che risulti provato che il contagio sia avvenuto nel luogo di lavoro e che sia conseguenza della mancata adozione di misure di prevenzione e di tutela del lavoratore.

Infine, si potrebbe eventualmente configurare una responsabilità a titolo di dolo eventuale (quale accettazione del rischio di un contagio) qualora il datore di lavoro richiedesse il rientro dei lavoratori nella consapevolezza di non aver adottato un livello di sicurezza aziendale conforme agli standard richiesti dall’emergenza Covid-19.

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